Language of document : ECLI:EU:T:2015:27





Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 13 gennaio 2015 –
Istituto di vigilanza dell’urbe / Commissione

(causa T‑579/13)

«Ricorso di annullamento e per risarcimento danni – Appalti pubblici di servizi – Gara d’appalto – Prestazioni di servizi di guardia e di accoglienza – Rigetto di un’offerta – Aggiudicazione dell’appalto ad un altro offerente – Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»

1.                     Ricorso di annullamento – Competenza del giudice dell’Unione – Conclusioni volte ad ottenere una sentenza dichiarativa – Irricevibilità (Art. 263 TFUE) (v. punti 20‑23)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Individuazione dell’oggetto della controversia – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Formulazione non equivoca delle conclusioni del ricorrente [Statuto della Corte di giustizia, art. 21; regolamento di procedura del Tribunale, art. 44, § 1, c) e d)] (v. punti 26‑29, 35, 36)

3.                     Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Atti destinati a produrre effetti giuridici – Nozione – Presupposti (Art. 263 TFUE) (v. punti 30‑32)

4.                     Appalti pubblici dell’Unione europea – Conclusione di un appalto a seguito di gara – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (v. punti 42‑45, 53)

5.                     Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Danno – Nesso causale – Presupposti cumulativi – Mancanza di uno dei presupposti – Rigetto integrale del ricorso per risarcimento danni (Art. 340, comma 2, TFUE) (v. punti 75, 76)

Oggetto

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione che respinge l’offerta presentata dalla ricorrente nell’ambito di un bando di gara pubblicato nel Supplemento della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2013/S 101‑172120) e che attribuisce il lotto n. 1 relativo a servizi di guardia e accoglienza ad un altro offerente nonché di ogni atto ad essa presupposto, connesso o consequenziale, tra cui il contratto sottoscritto con l’offerente selezionato, e, dall’altro, una domanda di risarcimento dei danni subiti a causa dell’aggiudicazione dell’appalto all’offerente selezionato

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Istituto di vigilanza dell’urbe SpA sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario, conformemente alle conclusioni di quest’ultima.