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Sentenza del Tribunale del 25 novembre 2014 – Royalton Overseas/UAMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF)

(Causa T-556/12) 1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo KAISERHOFF – Marchio nazionale denominativo anteriore KAISERHOFF – Sospensione della procedura amministrativa – Regole 20 e 50 del regolamento (CE) n. 2868/95 – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Royalton Overseas Ltd (Road Town, Isole Vergini britanniche, Regno Unito) (rappresentante: C. Năstase, avvocato)Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante

/95 – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»]Lingua processuale: l’inglesePartiRicor

rente: Royalton Overseas Ltd (Road Town, Isole Vergini britanniche, Regno Unito) (rappresentante: C. Năstase,

a decisio

ne della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 ottobre 2012 (procedimento R 2535/2011-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la S.C. Rom

arose Invest

Srl e la Royalton Overseas Ltd è annullata.L’UAMI sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Royalton Overseas, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Royalton Overseas ai fini del procedimento davanti alla commissione di ricorso dell’UAMI.La S.C. Romarose Invest sop

porterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Royalton Overseas, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Royalton Overseas ai fini del procedimento davanti alla commissione di ricorso dell’UAMI.

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1     GU C 63