Language of document : ECLI:EU:T:2014:985





Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 25 novembre 2014 – Royalton Overseas / UAMI – S.C. Romarose Invest (KAISERHOFF)

(causa T‑556/12)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo KAISERHOFF – Marchio nazionale denominativo anteriore KAISERHOFF – Sospensione della procedura amministrativa – Regole 20 e 50 del regolamento (CE) n. 2868/95 – Esame d’ufficio dei fatti – Articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 19)

2.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Dovere di diligenza (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1) (v. punto 27)

3.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso – Sospensione del procedimento – Presupposti [Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 20, § 7, c)] (v. punti 30, 31, 33)

4.                     Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Sospensione del procedimento – Domanda di sospensione fondata su un’azione di dichiarazione di nullità intentata contro il marchio anteriore – Rigetto della domanda perché detta azione è stata intentata al momento del procedimento d’opposizione – Inammissibilità [Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 20, § 7, c)] (v. punti 38‑42)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 4 ottobre 2012 (procedimento R 2535/2011 1), relativa a un procedimento di opposizione tra la S.C. Romarose Invest Srl e la Royalton Overseas Ltd.

Dispositivo

1)

La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 4 ottobre 2012 (procedimento R 2535/2011‑1), relativa a un procedimento di opposizione tra la S.C. Romarose Invest Srl e la Royalton Overseas Ltd è annullata.

2)

L’UAMI sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Royalton Overseas, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Royalton Overseas ai fini del procedimento davanti alla commissione di ricorso dell’UAMI.

3)

La S.C. Romarose Invest sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Royalton Overseas, comprese le spese indispensabili sostenute dalla Royalton Overseas ai fini del procedimento davanti alla commissione di ricorso dell’UAMI.