Language of document : ECLI:EU:C:2023:453

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

8 giugno 2023 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Agricoltura – Organizzazione comune dei mercati – Regolamento (UE) n. 1308/2013 – Articolo 220 – Misure di sostegno del mercato connesse a malattie degli animali – Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 – Misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia – Normativa nazionale – Condizione per la concessione di un aiuto – Operatori agricoli in attività sul mercato in questione alla data del deposito della domanda – Margine di discrezionalità degli Stati membri»

Nella causa C‑636/21,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di Stato (Italia), con ordinanza del 13 ottobre 2021, pervenuta in cancelleria il 15 ottobre 2021, nel procedimento

NN

contro

Regione Lombardia,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, M. Safjan, N. Piçarra, N. Jääskinen e M. Gavalec (relatore), giudici,

avvocato generale: L. Medina

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per NN, da E. Barilà, avvocato;

–        per la Regione Lombardia, da S. Gallonetto, A. Santagostino e M. Tamborino, avvocate;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da E. Feola, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da A.C. Becker e F. Moro, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671), e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia (GU 2019, L 206, pag. 12).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra NN, imprenditore agricolo del settore avicolo, e la Regione Lombardia (Italia), vertente sul rigetto della domanda di NN diretta alla concessione di aiuti finanziari.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Regolamento n. 1308/2013

3        L’articolo 220 del regolamento n. 1308/2013, nella sua versione applicabile alla controversia principale, rubricato «Misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori in seguito ai rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante», prevede quanto segue:

«1.      La Commissione [europea] può adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure eccezionali di sostegno del mercato interessato per tenere conto:

a)      delle limitazioni agli scambi intraunionali e agli scambi con i paesi terzi riconducibili all’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali e

b)      di gravi turbative del mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori a causa dell’esistenza di rischi per la salute pubblica, per la salute degli animali o per la salute delle piante nonché di malattie.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 229, paragrafo 2.

2.      Le misure di cui al paragrafo 1 si applicano ai settori seguenti:

(...)

e)      uova;

f)      carni di pollame.

Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), connesse a una perdita di fiducia dei consumatori a causa di rischi per la salute pubblica o la salute delle piante, si applicano anche a tutti gli altri prodotti agricoli tranne quelli elencati nell’allegato I, parte XXIV, sezione 2.

La Commissione può, mediante atti delegati adottati secondo la procedura d’urgenza di cui all’articolo 228, estendere l’elenco dei prodotti specificati nei primi due commi del presente paragrafo.

3.      Le misure di cui al paragrafo 1 sono adottate su richiesta degli Stati membri interessati.

4.      Le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono subordinate all’adozione, da parte degli Stati membri interessati, di misure veterinarie e sanitarie atte a debellare rapidamente le epizoozie e soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.

5.      L’Unione partecipa nella misura del 50% al finanziamento delle spese sostenute dagli Stati membri per le misure previste al paragrafo 1.

(...)

6.      Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui i produttori contribuiscano alle spese sostenute dagli Stati membri, ciò non determini una distorsione della concorrenza tra produttori di Stati membri diversi».

 Regolamento di esecuzione 2019/1323

4        I considerando 3, 4, 6 e 10 del regolamento di esecuzione 2019/1323 sono così formulati:

«(3)      (...) l’Italia ha adottato misure di controllo, monitoraggio e prevenzione e ha istituito zone di protezione e sorveglianza (“zone regolamentate”) a norma delle decisioni di esecuzione (...) della Commissione.

(4)      L’Italia ha comunicato alla Commissione che le misure veterinarie e di polizia sanitaria necessariamente applicate per contenere e sradicare la malattia si sono ripercosse su un numero assai ampio di operatori, i quali hanno subito perdite di reddito non ammissibili al contributo finanziario dell’Unione di cui al regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [,del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (GU 2014, L 189, pag. 1)].

(...)

(6)      In seguito all’applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria di cui al terzo considerando sono stati prolungati i periodi di fermo, è stata proibita l’immissione di volatili e ristretta la movimentazione in tutti gli allevamenti di tutti i tipi di pollame nelle zone regolamentate (...). Queste misure hanno interessato [in particolare la specie] Gallus domesticus. Ne è risultata una perdita di produzione di uova da cova, uova da consumo, animali vivi e carni di pollame nei suddetti allevamenti. È pertanto opportuno compensare le perdite legate alle uova distrutte e trasformate nonché agli animali non prodotti, al prolungamento della durata di allevamento o all’eliminazione di capi.

(...)

(10)      La portata e la durata delle misure eccezionali di sostegno del mercato previste dal presente regolamento dovrebbero essere limitate a quanto strettamente necessario per sostenere il mercato. In particolare, tali misure dovrebbero applicarsi solo alla produzione di pollame e uova negli allevamenti ubicati nelle zone regolamentate e solo per la durata delle misure veterinarie e di polizia sanitaria stabilite nella pertinente legislazione dell’Unione e dell’Italia in ordine ai 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità confermati tra il 1° ottobre 2017 e il 30 giugno 2018 e alle rispettive zone regolamentate».

5        Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento:

«L’Unione partecipa nella misura del 50% al finanziamento delle spese incorse dall’Italia per sostenere il mercato delle uova da cova, delle uova da consumo e delle carni di pollame gravemente colpito dai 45 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5 rilevati e notificati dall’Italia tra il 1° ottobre 2017 e il 30 giugno 2018».

6        L’articolo 2 di detto regolamento prevede quanto segue:

«Le spese incorse dall’Italia sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione solo:

a)      per il periodo di applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria indicate nella legislazione dell’Unione e in quella italiana di cui all’allegato e relative al periodo di cui all’articolo 1; e

b)      le aziende avicole che sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e sono ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell’Unione e in quella italiana di cui all’allegato (“zone regolamentate”); e

c)      se sono state versate ai beneficiari dall’Italia al più tardi entro il 30 settembre 2020. Non si applica l’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 [della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (GU 2014, L 255, pag. 18)].

d)      se l’animale o prodotto, per il periodo di cui alla lettera a), non ha beneficiato di alcun indennizzo tramite aiuti di Stato o assicurazioni e non ha ottenuto alcun contributo finanziario dell’Unione ai sensi del regolamento (UE) n. 652/2014».

7        L’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento così dispone:

«L’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione è di 32 147 498 EUR, ripartito come segue:

(...)

b)      per le perdite connesse all’adeguamento del periodo di allevamento dovuto al divieto di trasferimenti nelle zone regolamentate si applicano [determinati] importi forfettari per capo».

8        Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione 2019/1323:

«L’Italia procede a controlli amministrativi e fisici a norma degli articoli 58 e 59 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.

In particolare, l’Italia verifica:

a)      l’ammissibilità di chi presenta domanda di sostegno;

b)      per ciascun richiedente ammissibile: ammissibilità, quantità e valore dell’effettiva perdita di produzione;

c)      che i richiedenti ammissibili non abbiano ottenuto finanziamenti da altre fonti per compensare le perdite di cui all’articolo 2 del presente regolamento.

Ai richiedenti ammissibili per i quali sono stati completati i controlli amministrativi, gli aiuti possono essere versati senza attendere la conclusione di tutti i controlli, in particolare quelli sui richiedenti selezionati per i controlli in loco.

Nei casi in cui l’ammissibilità del richiedente non sia confermata, gli aiuti sono rimborsati e vengono applicate sanzioni».

 Diritto italiano

9        In applicazione del regolamento di esecuzione 2019/1323, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha emanato il decreto ministeriale del 15 gennaio 2020, n. 383 – Modalità di attuazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323 della Commissione, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia (GURI n. 55, del 4 marzo 2020). L’articolo 2, paragrafo 1, di tale decreto ministeriale è così formulato:

«1.      Sono considerate misure eccezionali di sostegno del mercato avicolo italiano, ai sensi dell’art. 220 del regolamento (UE) n.1308/2013, gli interventi specificati all’art. 3, paragrafo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/1323».

10      Ai sensi dell’articolo 3 di detto decreto ministeriale, rubricato «Individuazione dei beneficiari»:

«Possono presentare domanda per usufruire delle compensazioni dei danni, i seguenti soggetti:

a)      imprese produttrici di uova da cova;

b)      imprese produttrici di pulcini (incubatoi);

c)      imprese di allevamento di pollastre, ovaiole e di pollame da carne delle specie di cui all’art. 1;

d)      centri d’imballaggio di uova».

11      L’articolo 4 del medesimo decreto ministeriale stabilisce quanto segue:

«1.      I soggetti che intendono usufruire dei benefici di cui al presente decreto presentano apposita domanda all’organismo pagatore riconosciuto territorialmente competente, in base alla sede legale dell’impresa.

2.      Ai fini della liquidazione degli aiuti i richiedenti devono dimostrare i danni subiti in conseguenza dell’attuazione delle misure sanitarie messe in atto per contenere l’epidemia di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5, nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2017 ed il 30 giugno 2018.

(...)

4.      Le domande sono corredate dalle dichiarazioni dei soggetti interessati e sono supportate da idonea documentazione, atta a comprovare la congruità delle richieste avanzate. Tale documentazione può essere costituita dai registri ufficiali detenuti dalle aziende o da altra specifica documentazione contabile, sanitaria o commerciale in possesso delle aziende medesime».

 Procedimento principale e questione pregiudiziale

12      NN era titolare di tre allevamenti avicoli situati in Italia. A seguito delle restrizioni sanitarie adottate a causa dall’epidemia di influenza aviaria, NN ha dovuto sospendere la propria attività dal 10 dicembre 2017 al 26 dicembre 2017 in due di questi allevamenti, e dal 29 ottobre 2017 al 26 dicembre 2017 nell’ultimo allevamento. Tuttavia, a causa dell’età avanzata, il 4 novembre 2019 ha ceduto tutti gli allevamenti in questione ai suoi figli.

13      Sul fondamento del decreto ministeriale n. 383/2020, il 10 aprile 2020 NN ha presentato all’organismo pagatore regionale per la Lombardia una domanda di aiuti per i suddetti tre allevamenti, in ragione dei danni causati dall’influenza aviaria.

14      Con decreto n. 1419/2020, la Regione Lombardia ha rifiutato di concedere gli aiuti a NN ritenendo che egli, non essendo titolare di alcun allevamento avicolo alla data di presentazione di detta domanda, non avesse la qualità di «beneficiario» ai sensi del decreto ministeriale n. 383/2020.

15      Avverso tale decreto NN ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia), il quale, con sentenza n. 59/2021, lo ha respinto.

16      Tale organo giurisdizionale ha ritenuto che la misura di sostegno prevista dal regolamento di esecuzione 2019/1323 dovesse essere intesa come misura destinata essenzialmente a sostenere il mercato interessato e, quindi, soltanto gli imprenditori che fossero in attività alla data della domanda di sostegno interessata da tale mercato. Esso ha considerato che la finalità perseguita da tale misura di sostegno non consisteva dunque nel risarcire gli agricoltori per i danni subiti in passato, bensì nel sostenere l’impresa interessata, anche attraverso l’indennizzo dei danni da quest’ultima subiti. Secondo detto organo giurisdizionale, ciò presuppone necessariamente che l’azienda in questione sia ancora in attività a tale data.

17      Il 19 marzo 2021, NN ha impugnato tale sentenza dinanzi al Consiglio di Stato (Italia), giudice del rinvio, adducendo che quest’ultima era contraria al diritto dell’Unione, e precisamente all’articolo 220 del regolamento n. 1308/2013 nonché al regolamento di esecuzione 2019/1323.

18      Il giudice del rinvio rileva che occorre stabilire se la misura di sostegno prevista dalla normativa dell’Unione debba essere intesa come una misura di indennizzo dei danni subiti, approntata in favore dell’imprenditore agricolo che abbia subito un danno, anche qualora quest’ultimo non fosse più titolare dell’azienda alla data di deposito della domanda di sostegno, oppure se detta misura di sostegno miri esclusivamente a sostenere il mercato interessato e sia rivolta esclusivamente agli imprenditori che, a tale data, erano attivi sul mercato.

19      Detto giudice considera che il contenuto della normativa dell’Unione non è privo di ambiguità quanto alle condizioni soggettive richieste per la concessione dell’aiuto in questione. A tal riguardo, esso sostiene che, nel caso in cui dovesse essere privilegiata una funzione di mero indennizzo della misura, potrebbe derivarne l’effetto distorsivo di dover escludere dalla platea dei beneficiari i soggetti cessionari delle aziende, dunque gli attuali titolari delle aziende, i quali concorrono a comporre, nel loro insieme, il mercato da sostenere.

20      In tale contesto, il Consiglio di Stato ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 220 del regolamento [n. 1308/2013] e il regolamento di esecuzione [2019/1323] ostino a una normativa nazionale (come quella di cui [al] Decreto Ministeriale [n. 383/2020]) intesa ed applicata nel senso di limitare l’accesso alle misure compensative dei danni determinati dall’influenza aviaria alle sole imprese che non abbiano cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza».

 Sulla questione pregiudiziale

21      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 220 del regolamento n. 1308/2013, letto in combinato disposto con il regolamento di esecuzione 2019/1323, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale interpretata ed applicata in modo tale da restringere la platea dei beneficiari delle misure di sostegno previste da questo secondo regolamento ai soli operatori agricoli che erano ancora in attività nel settore avicolo alla data di presentazione della domanda di sostegno.

22      In via preliminare, si deve rilevare che il paragrafo 1 dell’articolo 220 del regolamento n. 1308/2013 prevede la possibilità per la Commissione di adottare atti di esecuzione che stabiliscano misure eccezionali di sostegno del mercato interessato per tenere conto: a) delle limitazioni riconducibili all’applicazione di misure destinate a combattere la propagazione di malattie degli animali e b) di gravi turbative del mercato direttamente imputabili ad una perdita di fiducia dei consumatori. Il paragrafo 4 di tale articolo precisa che le misure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), possono essere adottate soltanto nei limiti e per il periodo strettamente necessari al sostegno del mercato in questione.

23      Talune misure eccezionali di sostegno del mercato per i settori delle uova e delle carni di pollame in Italia sono state prese, ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 1, lettera a), di detto regolamento, mediante l’adozione del regolamento di esecuzione 2019/1323.

24      L’articolo 2 del regolamento di esecuzione 2019/1323 definisce le spese sostenute dalla Repubblica italiana, a titolo delle misure di sostegno adottate in forza del regolamento n. 1308/2013, e che sono ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione prevista dall’articolo 1 del regolamento di esecuzione 2019/1323. In particolare, dall’articolo 2, lettera b), di tale regolamento risulta che sono ammissibili a tali misure di sostegno le aziende avicole che sono state soggette alle misure veterinarie e di polizia sanitaria e che sono ubicate nelle zone indicate nella legislazione dell’Unione e in quella della Repubblica italiana di cui all’allegato del medesimo regolamento. Conformemente all’articolo 4 di detto regolamento, spetta alle autorità italiane verificare in particolare l’ammissibilità di chi presenta una domanda di sostegno.

25      Orbene, occorre constatare che, a titolo delle condizioni di ammissibilità definite all’articolo 2 del regolamento di esecuzione 2019/1323, tale regolamento non precisa se, come richiesto dalla normativa italiana, il richiedente debba essere in attività alla data di deposito della domanda di sostegno.

26      Poiché tale obbligo non risulta dal diritto dell’Unione, esso rientra nel margine discrezionale degli Stati membri. Tuttavia, un siffatto requisito non può pregiudicare gli scopi perseguiti dalla normativa dell’Unione di cui trattasi e i principi generali del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 17 dicembre 2015, Szemerey, C‑330/14, EU:C:2015:826, punto 42, e del 7 aprile 2022, Avio Lucos, C‑116/20, EU:C:2022:273, punto 72).

27      Occorre, pertanto, determinare quali siano gli scopi perseguiti dal regolamento n. 1308/2013 e dal regolamento di esecuzione 2019/1323.

28      A tal riguardo, per quanto attiene al regolamento n. 1308/2013, esso persegue uno scopo generale che consiste, come risulta dal considerando 10 di tale regolamento, nel prevedere una serie di misure di intervento e di sostegno del mercato al fine di stabilizzare i mercati e di assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola.

29      Per quanto riguarda lo scopo perseguito dal regolamento di esecuzione 2019/1323, che attua l’articolo 220, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1308/2013, dai considerando 4 e 10 del citato regolamento di esecuzione 2019/1323 si evince che quest’ultimo mira all’adozione di misure eccezionali di sostegno del mercato per i settori delle uova e delle carni di pollame in Italia. In tal senso esso prevede, in particolare, un indennizzo per le perdite di reddito subite dagli operatori agricoli a causa dell’applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria necessarie, adottate dal suddetto Stato membro, per contenere e impedire la propagazione dell’influenza del sottotipo H5.

30      In tale prospettiva, l’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione 2019/1323 prevede, in particolare, che le spese siano destinate a compensare le perdite di produzione connesse a un adeguamento del periodo di allevamento dovuto al divieto di trasferimenti nelle zone regolamentate. Ne consegue che le misure eccezionali previste dal regolamento n. 1308/2013 sono precisate nel regolamento di esecuzione 2019/1323, assumendo una forma specifica consistente nel compensare talune perdite connesse all’adozione di misure sanitarie e veterinarie per lottare contro la propagazione della malattia animale sostenendo gli operatori agricoli la cui azienda sia stata direttamente colpita da tali misure.

31      Dalle considerazioni che precedono risulta che, con l’adozione del regolamento di esecuzione 2019/1323, il legislatore dell’Unione intendeva prevedere la possibilità per gli operatori agricoli di beneficiare di misure di sostegno del mercato in questione al fine di compensare le perdite di reddito patite da questi ultimi a causa dell’applicazione di tali misure veterinarie e di polizia sanitaria e, in tal modo, incentivare gli operatori agricoli alla corretta attuazione di dette misure.

32      Risulta, quindi, dagli scopi del regolamento n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione 2019/1323 che l’unico accertamento rilevante per determinare l’ammissibilità di un richiedente alle misure di sostegno previste da quest’ultimo regolamento è se detto richiedente fosse in attività sul mercato interessato al momento della perdita subita, a prescindere dal fatto che tale richiedente sia tuttora in attività alla data di presentazione della domanda di sostegno.

33      Pertanto, una condizione di ammissibilità degli operatori agricoli alle misure di sostegno come quella oggetto del procedimento principale, consistente nell’essere un agricoltore in attività sul mercato interessato alla data di presentazione della domanda di sostegno, appare tale da compromettere l’efficacia dell’indennizzo delle perdite subite, previsto dal diritto dell’Unione, e, di conseguenza, l’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1308/2013 e dal regolamento di esecuzione 2019/1323. Infatti, una simile condizione di ammissibilità ha per effetto di escludere dall’accesso all’indennizzo per le perdite subite a causa dell’adozione delle misure di lotta contro l’epidemia d’influenza aviaria gli operatori agricoli che erano attivi sul mercato al momento dell’applicazione delle misure veterinarie e di polizia sanitaria, ma che non lo erano più alla data della domanda di sostegno.

34      Inoltre, come sostanzialmente fatto valere dalla Commissione nelle sue osservazioni, tra la comparsa dell’epidemia di influenza aviaria in Italia nel corso degli anni 2017 e 2018 e l’adozione del regolamento di esecuzione 2019/1323 e poi l’adozione del decreto ministeriale n. 383/2020, relativo alle modalità di attuazione di tale regolamento di esecuzione in Italia, è trascorso un lasso di tempo considerevole, le cui conseguenze non dovrebbero ripercuotersi sugli operatori agricoli interessati. Agli operatori agricoli che sono stati effettivamente assoggettati a misure veterinarie e di polizia sanitaria dovrebbe essere garantita, in caso di perdite legate all’attuazione di tali misure, la possibilità di beneficiare degli aiuti previsti dal regolamento n. 1308/2013 e dal regolamento di esecuzione 2019/1323, il cui scopo è quello di compensare tali perdite.

35      Alla luce della suesposta motivazione, e senza che sia necessario pronunciarsi sulla conformità della normativa italiana ai principi generali del diritto, occorre rispondere alla questione sollevata dichiarando che l’articolo 220 del regolamento n. 1308/2013, letto in combinato disposto con il regolamento di esecuzione n. 2019/1323, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale interpretata ed applicata in modo da limitare l’accesso alle misure di sostegno previste da questo secondo regolamento ai soli operatori agricoli che erano ancora in attività nel settore avicolo alla data di presentazione della domanda di sostegno.

 Sulle spese

36      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 220 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, letto in combinato disposto con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1323 della Commissione, del 2 agosto 2019, relativo a misure eccezionali di sostegno del mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta a una normativa nazionale interpretata ed applicata in modo da limitare l’accesso alle misure di sostegno previste da questo secondo regolamento ai soli operatori agricoli che erano ancora in attività nel settore avicolo alla data di presentazione della domanda di sostegno.

Firme


*      Lingua processuale: l’italiano.