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Ricorso proposto il 24 febbraio 2009 - Grecia / Commissione

(Causa T-81/09)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: Repubblica ellenica (rappresentanti: Ch. Meidanis, E. Lampadarios, assistiti da M. Tassopoulou)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione 15 dicembre 2008, C (2008) 8573, recante la riduzione del contributo finanziario del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), che era stato concesso alla Grecia nell'ambito dell'obiettivo 1 del programma operativo "Accessibilità e Assi Stradali" con la decisione della Commissione 16 dicembre 1994, C(94)3579, recante approvazione di un contributo del FESR, CCI n. 94.08.09.019, nella parte in cui con la medesima viene ridotto il contributo finanziario imponendo corrispondenti rettifiche finanziarie di importo di EUR 11 946 583,53 e EUR 17 488 622, conformemente a quanto indicato più in particolare nel ricorso;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fa valere che la decisione impugnata deve essere annullata per i seguenti motivi.

In primo luogo, secondo la ricorrente, la decisione impugnata è stata adottata in violazione delle forme sostanziali previste dall'art. 23, n. 2, del regolamento (CEE) n. 4253/1988 1, poiché il controllo, in base al quale è stata adottata e sono state imposte le rettifiche finanziarie per determinati progetti, è stato effettuato anche da persone che non erano dipendenti della Commissione. Inoltre, la ricorrente fa valere che, in violazione del principio di trasparenza, nella relazione di controllo non sono riportati i nomi dei controllori della società privata che hanno partecipato al controllo né i medesimi hanno firmato la relazione di cui trattasi.

In secondo luogo, la ricorrente sostiene che l'adozione della decisione è avvenuta in mancanza di una motivazione piena, chiara e adeguata.

In terzo luogo, la ricorrente ritiene che la decisione impugnata sia stata adottata in violazione della legge e in particolare i) in applicazione di una regola che non era stata istituita per il periodo di programmazione 1994-1999 e ii) in base ad un'erronea interpretazione, da parte della Commissione, delle disposizioni di diritto ellenico che traspongono la direttiva comunitaria o, altrimenti, in base ad una motivazione carente.

In quarto luogo, la ricorrente fa valere che la decisione è stata adottata in base ad un'erronea valutazione delle circostanze di fatto da parte della Commissione (errore di fatto) e in violazione del principio di proporzionalità.

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1 - Regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1988, n. 4253, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dell'altro (GU L 374, pag. 1).