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Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2024 – EO/Commissione

(Causa T-623/18)1

(«Funzione pubblica – Funzionari – Assunzione – Bando di concorso – Concorsi generali EPSO/AD/323/16 e EPSO/AD/324/16 – Decisione di non iscrivere il nome del ricorrente nell’elenco di riserva – Regime linguistico – Annullamento del bando di concorso – Conseguenze – Interesse ad agire – Danno morale»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: EO (rappresentanti: E. Metodieva e V. Panayotov, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Milanowska, L. Vernier e G. Gattinara, agenti)

Oggetto

Con ricorso fondato sull’articolo 270 TFUE la ricorrete chiede, da un lato, l’annullamento, in primo luogo, della decisione del 12 dicembre 2017, con cui la commissione giudicatrice del concorso EPSO/AD/323/16 non ha iscritto il suo nome nell’elenco di riserva costituito al termine del procedimento di selezione, in secondo luogo, della decisione del 9 luglio 2018, recante rigetto del suo reclamo proposto avverso la summenzionata decisione e, in terzo luogo, dei «risultati» di tale elenco di riserva, e, dall’altro, il risarcimento dei danni materiali e morali che ella avrebbe subito a causa della non avvenuta iscrizione del suo nome in detto elenco di riserva.

Dispositivo

La decisione della commissione giudicatrice del concorso generale EPSO/AD/323/16 del 1° febbraio 2018, recante rigetto della domanda di riesame di EO, è annullata.

La Commissione europea è condannata a versare a EO l’importo di EUR 6 000.

Il ricorso è respinto per il resto.

La Commissione è condannata alle spese.

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1 GU C 4 del 7.1.2019.