Language of document : ECLI:EU:T:2020:548

Causa T271/10 RENV II

H

contro

Consiglio dell’Unione europea

 Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 18 novembre 2020

«Politica estera e di sicurezza comune – Agente nazionale distaccato presso l’EUPM in Bosnia-Erzegovina – Decisione di riassegnazione – Sviamento di potere – Interesse del servizio – Molestie psicologiche – Carattere punitivo della riassegnazione – Responsabilità – Danno morale»

1.      Politica estera e di sicurezza comune – Missioni civili dell’Unione europea – Personale – Assegnazione – Potere di valutazione delle autorità competenti – Sindacato giurisdizionale – Limiti


 

(v. punti 43, 44, 49)

2.      Politica estera e di sicurezza comune – Missioni civili dell’Unione europea – Personale – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Ricorso di un agente nazionale distaccato avverso una decisione di riassegnazione – Riassegnazione che interviene in un contesto di molestie psicologiche – Motivi di ricorso – Sviamento di potere – Nozione – Decisione di riassegnazione adottata a causa della denuncia da parte dell’agente interessato di irregolarità nella gestione della missione – Carattere punitivo della riassegnazione – Inclusione


 

(v. punti 44, 45, 48, 50, 55, 77)

3.      Funzionari – Diritti ed obblighi – Libertà d’espressione – Divulgazione di fatti che possono far presumere l’esistenza di un’attività illecita o di una mancanza grave – Portata dell’obbligo – Tutela del funzionario che ha comunicato tali fatti – Portata – Applicabilità a un membro di una missione di polizia dell’Unione europea

(Statuto dei funzionari, art. 22 bis)

(v. punto 76)

4.      Procedimento giurisdizionale – Oggetto della lite – Modifica in corso di causa – Ampliamento della domanda di risarcimento in fase di replica – Domanda basata su elementi emersi in corso di causa – Ricevibilità

(Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 76, e), e 84, § 1)

(v. punti 84, 88)

5.      Procedimento giurisdizionale – Produzione delle prove – Termine – Deposito tardivo delle offerte di prova – Presupposti – Applicabilità ad un procedimento di rinvio dinanzi al Tribunale

(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 85, § 3)

(v. punto 90)

6.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno effettivo e certo provocato da un atto illegittimo – Annullamento dell’atto illegittimo impugnato – Risarcimento adeguato del danno morale – Limiti

(Art. 340, comma 2, TFUE)

(v. punti 97, 98)

7.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Illecito – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Presupposto non necessario nel contenzioso degli agenti di missioni di polizia dell’Unione europea

(Artt. 268, 270 e 340, comma 2, TFUE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)

(v. punto 105)

8.      Responsabilità extracontrattuale – Presupposti – Danno – Danno risarcibile – Danno morale cagionato dalla riassegnazione di un agente di una missione di polizia dell’Unione europea da un posto «senior» a un posto «non senior» in un contesto di denuncia di irregolarità da parte del medesimo – Inclusione

(Art. 340, comma 2, TFUE)

(v. punto 108)

Sintesi

La ricorrente, H, una magistrata italiana, è stata distaccata presso la missione di polizia dell’Unione europea (EUPM) (1) a Sarajevo (Bosnia-Erzegovina), per esercitarvi le funzioni di Criminal Justice Unit Adviser, a partire dal 14 novembre 2008. Il suo distacco è stato prorogato due volte per ricoprire il posto di Chief of Legal Office, successivamente ridenominato Senior Legal Advisor/Legal Counsel.

Con lettera del 17 marzo 2010 la ricorrente e una delle sue colleghe hanno informato i loro superiori gerarchici di presunte irregolarità commesse nella gestione dell’EUPM. Successivamente, con due decisioni del capo dell’EUPM, (2) la ricorrente è stata riassegnata, per motivi operativi fondati sulla necessità di disporre della consulenza di un procuratore in un ufficio regionale, al posto di Criminal Justice Adviser — Prosecutor presso l’ufficio regionale di Banja Luka (Bosnia-Erzegovina).

La ricorrente ha proposto un ricorso avente ad oggetto, in primo luogo, una domanda di annullamento delle decisioni di riassegnazione e, in secondo luogo, una domanda di risarcimento del danno morale e materiale asseritamente subito. A sostegno della sua domanda di annullamento la ricorrente ha dedotto, in particolare, l’esistenza di molestie psicologiche e uno sviamento di potere. Il Tribunale ha annullato le decisioni impugnate e ha accolto la domanda di risarcimento nella parte in cui essa riguardava il risarcimento del danno morale cagionato da tali decisioni.

Giudizio del Tribunale

Anzitutto il Tribunale osserva, per un verso, che le decisioni dell’EUPM in materia di risorse umane presentano un aspetto operativo rientrante nella politica estera e di sicurezza comune (PESC) e, per altro verso, che esse configurano, per la loro stessa natura, atti di gestione del personale, al pari di qualsiasi analoga decisione adottata dalle istituzioni dell’Unione nell’ambito dell’esercizio delle loro competenze.

Il Tribunale rileva poi che una decisione di riassegnazione sarebbe viziata da uno sviamento di potere se fosse stata adottata in un contesto di molestie psicologiche e allo scopo di nuocere alla personalità, alla dignità o all’integrità fisica o psichica della persona oggetto di tale decisione. Il Tribunale spiega che ciò vale anche nel caso in cui la riassegnazione equivalga, in realtà, a una sanzione nei confronti della ricorrente per le sue critiche riguardanti la gestione dell’EUPM. Simili circostanze, secondo il Tribunale, costituirebbero uno sviamento di potere se il capo dell’EUPM avesse fatto uso dei suoi poteri per uno scopo diverso da quello per cui tali poteri gli sono stati conferiti e, peraltro, la riassegnazione non potesse essere considerata come intervenuta nell’interesse del servizio. Nel caso di specie, il Tribunale accoglie il motivo vertente su uno sviamento di potere.

Il Tribunale afferma inoltre che il riconoscimento di un importo di EUR 30 000, valutato ex aequo et bono, rappresenta un adeguato risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente a causa della sua riassegnazione in forza delle decisioni impugnate.

Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno materiale, il Tribunale osserva che la ricorrente non ha formulato tale domanda nell’atto introduttivo del giudizio. Tuttavia, esso ritiene che il danno materiale asseritamente subito dalla ricorrente si collochi in un contesto fattuale verificatosi dopo la proposizione del ricorso, presentando al contempo, secondo la ricorrente, un nesso con gli atti di molestie psicologiche asseritamente subiti da quest’ultima in seno all’EUPM ed esposti nel ricorso. In tali circostanze, il Tribunale dichiara che sarebbe contrario ad una buona amministrazione della giustizia e all’esigenza di economia processuale obbligare la ricorrente a proporre un nuovo ricorso per quanto riguarda la domanda risarcitoria di cui trattasi. Quanto al merito, il Tribunale respinge la domanda stessa.

L’EUPM ha avuto inizio il 1º gennaio 2003, è stata prorogata a più riprese e si è conclusa nel corso del 2012.


1      L’EUPM è stata istituita mediante l’azione comune 2002/210/PESC del Consiglio, dell’11 marzo 2002, relativa alla missione di polizia dell’Unione europea (GU 2002, L 70, pag. 1), per assicurare il proseguimento delle attività della forza di polizia internazionale delle Nazioni Unite in Bosnia-Erzegovina.


2      Il capo dell’EUPM di cui all’articolo 6 della decisione 2009/906/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2009, relativa all’EUPM in Bosnia-Erzegovina (GU 2009, L 322, pag. 22).