Language of document : ECLI:EU:T:2011:605

Causa T‑139/06

Repubblica francese

contro

Commissione europea

«Mancata esecuzione di una sentenza della Corte che accerta l’inadempimento di uno Stato — Penalità — Adozione di talune misure da parte dello Stato membro — Domanda di pagamento — Competenza della Commissione — Competenza del Tribunale»

Massime della sentenza

1.      Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento dell’obbligo di dare esecuzione a una sentenza e che infligge una penalità — Competenza della Commissione a riscuotere una penalità inflitta dalla Corte

(Artt. 226 CE-228 CE, 274 CE e 279 CE)

2.      Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta l’inadempimento — Termine per l’esecuzione

(Artt. 226 CE e 228 CE)

3.      Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento dell’obbligo di dare esecuzione a una sentenza e che infligge una penalità — Valutazione da parte della Commissione delle misure adottate dallo Stato membro per conformarsi alla sentenza della Corte — Limiti

(Artt. 226 CE e 228 CE)

4.      Ricorso per inadempimento — Sentenza della Corte che accerta un inadempimento dell’obbligo di dare esecuzione a una sentenza e che infligge una penalità — «Penalità fissa» e «penalità decrescente» — Competenza della Commissione a ridurre l’importo della penalità stabilita dalla Corte — Insussistenza

(Artt. 226 CE e 228 CE)

5.      Procedura — Ripartizione delle competenze tra la Corte e il Tribunale — Ricorso di annullamento proposto da uno Stato membro contro una decisione della Commissione che fissa l’importo della penalità dovuta in esecuzione di una sentenza della Corte — Competenza del Tribunale estesa al merito quanto alla riduzione dell’importo della penalità — Insussistenza — Competenza esclusiva della Corte

(Artt. 226 CE, 228 CE e 229 CE)

1.      Il Trattato CE non stabilisce le modalità di esecuzione della sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia in esito al procedimento previsto dall’art. 228 CE, in particolare qualora venga imposta una penalità. Se è pur vero che i procedimenti previsti dagli artt. 226 CE e 228 CE hanno la stessa finalità, vale a dire quella di garantire l’applicazione effettiva del diritto dell’Unione, resta il fatto che essi rappresentano due procedimenti distinti, con oggetti diversi. Il procedimento istituito dall’art. 226 CE mira infatti a far accertare e a far cessare il comportamento di uno Stato membro in violazione del diritto dell’Unione, mentre l’oggetto del procedimento di cui all’art. 228 CE è assai più circoscritto, mirando esclusivamente a spingere lo Stato membro inadempiente ad eseguire una sentenza per inadempimento.

Ne consegue che, una volta che la Corte abbia constatato, mediante una sentenza pronunciata sulla base dell’art. 226 CE, che uno Stato membro è venuto meno ai propri obblighi, la prosecuzione dei negoziati tra tale Stato membro e la Commissione non verterà più sull’esistenza dell’inadempimento, che appunto è già stato constatato dalla Corte, bensì sulla questione se ricorrano le condizioni necessarie per la proposizione di un ricorso ai sensi dell’art. 228 CE.

Secondo gli artt. 226 CE‑228 CE, la determinazione dei diritti e degli obblighi degli Stati membri nonché il giudizio sul loro comportamento possono risultare unicamente da una sentenza della Corte. Qualora la Corte abbia determinato in modo chiaro gli obblighi di uno Stato membro in una sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 228 CE, risulterebbe contrario allo spirito del Trattato e alla finalità del meccanismo di cui all’art. 228 CE imporre alla Commissione la proposizione di un nuovo ricorso per inadempimento sul fondamento dell’art. 226 CE.

Peraltro, nei limiti in cui una sentenza della Corte, emessa in forza dell’art. 228, n. 2, CE, condanna uno Stato membro a pagare alla Commissione, sul conto «Risorse proprie della Comunità europea», una penalità e, a titolo dell’art. 274 CE, la Commissione cura l’esecuzione del bilancio, spetta a quest’ultima riscuotere le somme che sarebbero dovute al bilancio dell’Unione in esecuzione della sentenza, conformemente alle disposizioni dei regolamenti adottati in attuazione dell’art. 279 CE.

Ne consegue che la Commissione è competente, in linea di principio, ad esigere il pagamento di una penalità fissata dalla Corte.

(v. punti 25-28, 32, 37-38)

2.      Sebbene l’art. 228 CE non precisi il termine entro cui deve aver luogo l’esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia che accerta l’esistenza di un inadempimento, l’esigenza di un’immediata e uniforme applicazione del diritto dell’Unione impone che tale esecuzione sia iniziata immediatamente e conclusa entro termini il più possibile ristretti. Dallo spirito del Trattato e dal combinato disposto degli artt. 226 CE e 228 CE discende che una sentenza della Corte che accerta un inadempimento nonché una sentenza successiva che constata l’assenza di una piena esecuzione della prima sentenza devono essere considerate quale contesto normativo che consente allo Stato membro di determinare con precisione le misure necessarie da attuare per conformarsi al diritto dell’Unione.

(v. punti 42-43)

3.      Nell’ambito dell’esecuzione di una sentenza della Corte di giustizia che infligge una penalità ad uno Stato membro, nel caso in cui la Commissione nutra dubbi seri e ragionevoli sui controlli effettuati dalle autorità nazionali, lo Stato membro non può contestare gli accertamenti della stessa con semplici affermazioni non suffragate da elementi che dimostrino l’esistenza di un sistema di controllo affidabile ed operativo. È in effetti tale Stato membro che deve fornire la prova più circostanziata ed esauriente dell’effettività dei propri controlli nonché, eventualmente, dell’inesattezza delle affermazioni della Commissione. Ciò vale, a maggior ragione, nell’ambito di un procedimento di esecuzione di una sentenza della Corte per inadempimento, in quanto spetta allo Stato membro dimostrare di aver posto termine all’inadempimento stesso. Infatti, in tale ambito, la Commissione deve poter valutare le misure adottate dallo Stato membro per conformarsi alla sentenza della Corte, in particolare, per evitare che lo Stato membro inadempiente si limiti ad adottare misure aventi, in realtà, lo stesso contenuto di quelle che hanno formato oggetto della sentenza della Corte.

Tuttavia, l’esercizio di questo potere discrezionale non può pregiudicare i diritti – e, segnatamente, i diritti processuali – degli Stati membri, quali risultano dal procedimento di cui all’art. 226 CE, né la competenza esclusiva della Corte a statuire sulla conformità di una normativa nazionale con il diritto comunitario.

Di conseguenza, la Commissione, prima di procedere al recupero di una penalità, è tenuta a verificare se gli addebiti mossi dalla Corte nell’ambito di una sentenza fondata sull’art. 228 CE persistano ancora alla data del termine fissato dalla Corte.

(v. punti 52-55)

4.      Se, nell’ambito dell’esecuzione di una sentenza per inadempimento, la Corte di giustizia decide, sulla base dell’art. 228 CE, di applicare una penalità fissa esigibile alla scadenza di ogni semestre a decorrere dalla pronuncia della sentenza al termine del quale non sia stata data piena esecuzione alla sentenza per inadempimento, ne consegue necessariamente che un’esecuzione parziale di detta sentenza non dà diritto a una riduzione dell’importo della penalità. Qualora la Corte, infatti, preveda espressamente una «penalità fissa» e non una «penalità decrescente», la Commissione, essendo vincolata alla sentenza della Corte, non è competente a ridurre l’importo di tale penalità.

(v. punti 78-79)

5.      Per quanto concerne un’eventuale competenza del Tribunale estesa anche al merito, nel senso di poter ridurre esso stesso l’importo della penalità, l’eventuale fissazione di una penalità e del suo importo in materia di omessa esecuzione di una sentenza per inadempimento è di competenza esclusiva della Corte di giustizia. Sarebbe quindi contrario alla coerenza del Trattato il fatto che il Tribunale riducesse detta penalità nell’ambito di un ricorso di annullamento. Infine, l’art. 229 CE richiede che tale competenza sia espressamente prevista. Orbene, una competenza di tal genere non può essere dedotta dai termini dell’art. 226 CE né da quelli dell’art. 228 CE.

(v. punto 81)