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Ricorso presentato il 12 maggio 2006 - Francia/Commissione

(Causa T-139/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente(i): Repubblica francese (Parigi, Francia) [Rappresentante(i): E. Belliard, agente, G. de Bergues, agente, S. Gasri, agente]

Convenuto(i): Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del(i) ricorrente(i)

in via principale, annullare la decisione controversa per incompetenza della Commissione;

in subordine, annullare la decisione controversa per irregolarità procedurale dovuta alla violazione del diritto alla difesa;

in ulteriore subordine, annullare la decisione controversa, in quanto contiene una valutazione errata dei provvedimenti adottati dalla Francia per eseguire pienamente la sentenza 12 luglio 2005;

ancora in ulteriore subordine, annullare la decisione controversa, nella parte in cui avrebbe dovuto fissare l'importo della penalità in misura inferiore;

infine, in ulteriore subordine, procedere alla riduzione dell'importo della penalità;

condannare la Commissione alle spese ovvero, nell'ipotesi di riduzione dell'importo della penalità effettuata dal Tribunale, condannare ciascuna delle parti alle proprie spese.

Motivi e principali argomenti

Con sentenza 11 giugno 19911, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha dichiarato l'inadempimento della ricorrente agli obblighi imposti agli Stati membri dalla normativa comunitaria in materia di politica della pesca. Non essendo stata data esecuzione alla detta sentenza, la Commissione ha proposto ricorso dinanzi alla Corte ai sensi dell'art. 228 CE e, con sentenza 12 luglio 20052, la ricorrente è stata condannata a versare alla Commissione una penalità per ciascun periodo di sei mesi a decorrere dalla pronuncia della sentenza, nonché una somma forfetaria. A seguito della detta sentenza, la Commissione ha verificato l'attuazione, da parte della ricorrente, della sentenza della Corte 11 giugno 1991 e, rilevando che la ricorrente non aveva dato piena esecuzione alla sentenza, la Commissione le ha trasmesso una decisione - che costituisce la decisione contestata - in cui le chiedeva il pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte alla medesima, con sentenza 12 luglio 2005, dalla Corte di giustizia.

A sostegno del ricorso, la ricorrente invoca diversi motivi.

In via principale, deduce che la decisione controversa dovrebbe essere annullata per incompetenza della Commissione, in quanto la detta Istituzione non può adottare una decisione che imponga ad uno Stato membro il versamento di una sanzione inflitta dalla Corte ai sensi dell'art. 228 CE. A suo avviso, in forza dell'art. 228, solo la Corte sarebbe competente ad esigere il detto pagamento, in quanto ciò implicherebbe la previa rilevazione della persistenza dell'inadempimento.

In subordine, la ricorrente invoca l'irregolarità della procedura di adozione della decisione da parte della Commissione, dovuta alla violazione del diritto alla difesa, in quanto le autorità francesi non avrebbero avuto la possibilità di presentare utilmente le proprie osservazioni precedentemente all'adozione della decisione controversa.

In ulteriore subordine, la ricorrente deduce un motivo attinente all'erronea valutazione, da parte della Commissione, dei provvedimenti adottati dalla Francia ai fini della piena esecuzione della sentenza della Corte.

Ancora in ulteriore subordine, fa valere che, in considerazione dei provvedimenti di attuazione dalla medesima adottati in esito alla sentenza della Corte, la Commissione avrebbe dovuto fissare una penalità di importo inferiore.

Infine, in ulteriore subordine, la ricorrente ritiene che, nell'ipotesi in cui il Tribunale decidesse che la Commissione non poteva diminuire l'importo della penalità inflitta dalla sentenza della Corte, spetterebbe al Tribunale stesso procedere a tale riduzione, nel contesto dei suoi pieni poteri giurisdizionali.

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1 - Commissione / Francia (C-64/88, Racc. pag. I-02727)

2 - Commissione / Francia (C-304/02, Racc. pag. I-06263)