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Sentenza del Tribunale 29 settembre 2010 - Al-Faqih e a. / Consiglio

(Cause riunite da T-135/06 a T-138/06) 1

("Politica estera e di sicurezza comune - Lotta al Terrorismo - Misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Congelamento di capitali - Diritti fondamentali - Diritto al rispetto della propri età, diritto al contraddittorio e diritto ad un controllo giurisdizionale effettivo")

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Al-Bashir Mohammed Al-Faqih (Birmingham, Regno Unito); Sanabel Relief Agency Ltd (Birmingham); Ghunia Abdrabbah (Birmingham) e Taher Nasuf (Manchester, Regno Unito) (rappresentanti: inizialmente N. Garcia-Lora, solicitor, e S. Cox, barrister, poi N. Garcia-Lora e E. Grieves, barrister)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e E. Finnegan, agenti)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. J. Kuijper, poi C. O'Reilly e J. Aquilina, poi E. Paasivirta e P. Aalto, infine E. Paasivirta e M. Konstantinidis, agenti; e Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: C. Gibbs, Z. Bryanston-Cross e S. Ossowski, agenti, assistiti da A. Dashwood, barrister)

Oggetto

Domanda d'annullamento del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, recante sessantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 (GU L 40, pag. 13), che ha introdotto i nomi dei ricorrenti nell'allegato I del regolamento n. 881/2002.

Dispositivo

Le cause da T-135/06 a T-138/06 sono riunite ai fini della sentenza.

L'art. 2 del regolamento (CE) del Consiglio 27 maggio 2002, n. 881, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 10 febbraio 2006, n. 246, recante sessantatreesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002, è annullato nella parte in cui riguarda i ricorrenti, sigg. Al-Bashir Mohammed Al-Faqih, Taher Nasuf, Ghunia Abdrabbah e Sanabel Relief Agency Ltd.

Il Consiglio dell'Unione europea è condannato a sostenere, oltre alle proprie spese, anche le spese dei ricorrenti nonché le somme anticipate dalla cassa del Tribunale ai fini del gratuito patrocinio.

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese.

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1 - GU C 165 del 15.7.2006.