Language of document : ECLI:EU:T:2009:69

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

16 marzo 2009

Causa T‑156/08 P

R

contro

Commissione delle Comunità europee

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari in prova – Rapporto sul periodo di prova – Insussistenza di atto che arreca pregiudizio – Termine di ricorso – Tardività»

Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento dell’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) 19 febbraio 2008, causa F‑49/07, R/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta).

Decisione: L’impugnazione è respinta. R sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione nell’ambito della presente causa.

Massime

1.      Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Esposizione delle conclusioni del ricorso

[Regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, art. 44, n. 1, lett. c) e d)]

2.      Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Atto preparatorio – Provvedimenti adottati nel corso del periodo di prova di un funzionario – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 34, 90 e 91)

3.      Funzionari – Ricorso – Contesto procedurale – Art. 236 CE e artt. 90 e 91 dello Statuto dei funzionari – Ricorso per risarcimento danni basato sulla violazione del regolamento n. 45/2001

(Art. 236 CE; Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 45/2001)

4.      Diritto comunitario – Principi – Diritti della difesa – Diritto di essere sentiti in giudizio – Obbligo di inserire nella decisione tutte le deduzioni di parte – Insussistenza

1.      Per soddisfare i requisiti dell’art. 44, n. 1, lett. c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, il ricorso non deve necessariamente contenere conclusioni formali, qualora risulti dall’insieme degli argomenti del ricorrente qual è l’atto considerato. Tuttavia, un ricorso non espressamente diretto contro l’atto di cui viene richiesto l’annullamento e che non permetta di identificare con sufficiente precisione il detto atto non può soddisfare i requisiti di cui sopra.

(v. punti 36 e 37)

Riferimento: Corte 7 febbraio 1994, causa C‑388/93, PIA Hifi/Commissione (Racc. pag. I‑387, punto 10)

2.      Quando si tratta di atti o di decisioni la cui elaborazione ha luogo in più fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono in linea di massima atti impugnabili solamente i provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell’istituzione al termine del procedimento stesso, ad esclusione dei provvedimenti intermedi, destinati a preparare la decisione finale. Gli atti preparatori di una decisione non arrecano pregiudizio e solo in occasione di un ricorso contro la decisione adottata al termine del procedimento il ricorrente può far valere l’irregolarità degli atti anteriori ad essa strettamente connessi.

Ciò avviene appunto nel caso dei rapporti sul periodo di prova, il cui scopo consiste nel preparare la decisione dell’amministrazione riguardante la nomina in ruolo dell’interessato alla fine del suo periodo di prova o il suo licenziamento, e in quello dei provvedimenti relativi allo svolgimento del periodo di prova, adottati sulla base dell’art. 34 dello Statuto, come la decisione di riassegnare il funzionario in prova ad un altro servizio ai fini della prosecuzione del suo periodo di prova o la decisione di prorogare il suo periodo di prova. Tali provvedimenti hanno, evidentemente, l’obiettivo di permettere una migliore valutazione da parte dell’amministrazione delle qualità del funzionario in prova nonché di preparare la decisione di nomina in ruolo o di licenziamento dell’interessato da adottare alla fine del periodo di prova e non possono quindi essere impugnati, in maniera autonoma, con ricorso di annullamento. Il carattere di atto che arreca pregiudizio non può essere loro riconosciuto, quand’anche essi contengano valutazioni negative nei confronti del funzionario interessato, qualora tali provvedimenti non modifichino, di per se stessi, la situazione giuridica di quest’ultimo. Tali valutazioni possono, se del caso, formare oggetto di un’azione di risarcimento del preteso danno subito dall’interessato.

(v. punti 49, 55, 56 e 58)

Riferimento: Tribunale 8 marzo 2005, causa T‑275/02, D/BEI (Racc. PI pagg. I‑A‑51 e II‑211, punto 44 e giurisprudenza ivi citata)

3.      Un ricorso per risarcimento danni, proposto da un funzionario contro l’istituzione da cui dipende e fondato sulla pretesa violazione, da parte di tale istituzione, del regolamento n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, si inserisce nell’ambito dell’art. 236 CE nonché degli artt. 90 e 91 dello Statuto e la sua ricevibilità è dunque subordinata al rispetto del procedimento precontenzioso previsto dallo Statuto. Nessuna disposizione contraria figura nel regolamento n. 45/2001.

(v. punto 73)

4.      Il diritto di essere sentiti nell’ambito di un procedimento giurisdizionale non implica che il giudice debba inserire integralmente nella sua decisione tutte le deduzioni di parte. Dopo aver ascoltato tali deduzioni ed aver valutato gli elementi di prova, il giudice deve pronunciarsi sulle conclusioni del ricorso e motivare la decisione.

(v. punto 87)

Riferimento: Corte 10 dicembre 1998, causa C‑221/97 P, Schröder e a./Commissione (Racc. pag. I‑8255, punto 24)