Language of document : ECLI:EU:T:2011:33

Causa T‑157/08

Paroc Oy AB

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo INSULATE FOR LIFE — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Decisione puramente confermativa — Irricevibilità parziale»

Massime della sentenza

1.      Ricorso di annullamento — Ricorso diretto contro una decisione confermativa di una decisione anteriore non impugnata nei termini — Irricevibilità — Nozione di decisione confermativa

(Art. 230 CE)

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Valutazione del carattere distintivo — Criteri

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo — Marchio composto da più elementi — Possibilità per l’autorità competente di procedere a un esame di ciascuno degli elementi costituitivi del marchio

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

4.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi privi di carattere distintivo

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. b)]

1.      Una decisione meramente confermativa di una decisione precedente non impugnata entro i termini non è un atto impugnabile. Infatti, al fine di non far nuovamente decorrere il termine per proporre ricorso avverso la decisione confermata, un ricorso diretto contro una siffatta decisione confermativa deve essere dichiarato irricevibile.

Una decisione è considerata meramente confermativa di una decisione precedente quando non contiene alcun elemento nuovo rispetto ad un atto precedente e non sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario del detto atto.

Determinare se ed entro quali limiti la seconda decisione costituisca una decisione meramente confermativa della prima decisione presuppone l’identificazione dei rispettivi dati delle controversie che hanno dato luogo a dette decisioni. A tal fine, occorre valutare se le parti nei procedimenti di cui trattasi, le loro conclusioni, i loro motivi, i loro argomenti nonché gli elementi di fatto e di diritto pertinenti che caratterizzano tali controversie e che determinano i dispositivi di dette decisioni fossero o meno identici.

Se la seconda decisione deve essere considerata meramente confermativa della prima decisione, si deve pertanto esaminare, da un lato, se la seconda decisione si basi su elementi nuovi che possono influire sul suo dispositivo e sui motivi che costituiscono la sua necessaria giustificazione e, dall’altro, se, nell’ambito di detta decisione, la situazione della ricorrente abbia costituito oggetto di un riesame.

(v. punti 29-30, 32, 35)

2.      Il carattere distintivo di un marchio, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, equivale a dire che tale marchio permette di identificare il prodotto o il servizio per il quale è chiesta la registrazione come proveniente da un’impresa determinata e, dunque, di distinguere tale prodotto o tale servizio da quelli di altre imprese. A tale scopo, non è necessario che il marchio trasmetta un’informazione precisa quanto all’identità del fabbricante del prodotto o del fornitore di servizi. Basta che il marchio permetta al pubblico interessato di distinguere il prodotto o il servizio che esso designa da quelli aventi un’altra origine commerciale e di concludere che tutti i prodotti o i servizi contrassegnati dal medesimo sono stati fabbricati, messi in commercio o forniti sotto il controllo del titolare di tale marchio, cui può essere attribuita la responsabilità della loro qualità.

Sono invece privi di carattere distintivo, ai sensi di questa disposizione, i segni che non permettono al pubblico destinatario di ripetere un’esperienza d’acquisto, ove essa si riveli positiva, o di evitarla, ove essa si riveli negativa, al momento dell’acquisto successivo dei prodotti o dei servizi di cui trattasi. Ciò avviene, segnatamente, nel caso dei segni che sono comunemente utilizzati per l’immissione in commercio dei prodotti o dei servizi interessati. Infatti, si ritiene che tali segni siano inidonei a esercitare la funzione essenziale del marchio, ovvero quella di identificare l’origine del prodotto o del servizio di cui trattasi.

(v. punti 44-45)

3.      Per valutare se un segno denominativo composto sia o meno privo di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, occorre tener conto del suo significato pertinente, individuato sulla base di tutti gli elementi che lo compongono e non su quella di uno solo di tali elementi. Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo di siffatti segni non può limitarsi ad un esame di ciascuno dei loro termini o elementi, considerati separatamente, ma deve in ogni caso basarsi sulla percezione complessiva di tali marchi da parte del pubblico destinatario e non sulla presunzione che elementi privi isolatamente di carattere distintivo non possano, una volta combinati, presentare tale carattere. Infatti, la semplice circostanza che ciascuno di tali elementi, considerato separatamente, sia privo di carattere distintivo non esclude che la combinazione che essi formano possa presentare siffatto carattere. In altri termini, per valutare se un marchio sia o meno privo di carattere distintivo, occorre prendere in considerazione l’impressione complessiva che esso suscita. Ciò non può tuttavia implicare che non si debba procedere, in un primo momento, ad un esame di ciascuno dei vari elementi costitutivi di questo marchio. Infatti, può risultare utile, nell’ambito della valutazione complessiva, esaminare singolarmente gli elementi costitutivi del marchio considerato.

(v. punto 50)

4.      Dal punto di vista del pubblico che padroneggia la lingua inglese, è privo di carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sul marchio comunitario, il segno denominativo INSULATE FOR LIFE, la cui registrazione quale marchio comunitario è richiesta per i servizi corrispondenti alla descrizione «Costruzione; riparazione; servizi d’installazione», rientranti nella classe 37 ai sensi dell’Accordo di Nizza.

Con riferimento ai servizi di cui trattasi, il pubblico pertinente percepirà il marchio richiesto, direttamente e senza bisogno di una più approfondita riflessione analitica, come un’allusione a servizi di lunga durata, connessi all’utilizzo di un materiale isolante particolarmente resistente, e non come un’indicazione dell’origine commerciale di detti servizi. Infatti, neppure come slogan elogiativo o promozionale tale segno denominativo è sufficientemente originale o ricco di significati per richiedere un minimo sforzo interpretativo, uno sforzo di riflessione o di analisi da parte del pubblico di riferimento, poiché quest’ultimo è indotto ad associarlo immediatamente ai servizi di cui trattasi, i quali possono essere commercializzati da qualunque impresa operante nel settore della costruzione e dell’isolamento.

(v. punti 48, 52-53)