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Ricorso proposto il 16 gennaio 2012 - Icelandic Group UK / Commissione

(Causa T-35/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Icelandic Group UK Ltd (Grimsby, Regno Unito) (rappresentante: V. Sloane, barrister)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'articolo 1, paragrafo 2, della decisione C (2011) 8113 def. della Commissione, del 15 novembre 2011, che accerta che il rimborso dei dazi all'importazione non è giustificato in un caso particolare (rem 04/2010);

condannare la convenuta alle spese sostenute dalla ricorrente in relazione al presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione di requisiti procedurali essenziali e dell'articolo 906 bis del regolamento della Commissione 2454/93/CEE2, in quanto la convenuta non avrebbe rispettato i diritti della difesa della ricorrente nel procedimento che ha portato all'adozione dell'articolo 1, paragrafo 2, della decisione impugnata, adottando una decisione che ha pregiudicato i diritti della ricorrente senza concederle il diritto di essere sentita in merito al fondamento di tale decisione sfavorevole, ossia la valutazione della convenuta secondo la quale le autorità del Regno Unito non avevano commesso errori relativamente alle importazioni effettuate tra il 1° dicembre 2006 e il 24 luglio 2007.

Secondo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione e sulla violazione dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e/o dell'articolo 239 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, in quanto:

la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel concludere che le condizioni per il rimborso dei dazi doganali ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio non erano soddisfatte nel caso di specie. La valutazione della convenuta, secondo cui le autorità del Regno Unito non avevano commesso errori relativamente alle importazioni effettuale tra il 1° dicembre 2006 e il 24 luglio 2007, sarebbe manifestamente errata;

in via ultronea, o in subordine, la convenuta avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione nel decidere che le condizioni per il rimborso dei dazi doganali di cui all'articolo 239 del regolamento (CE) n. 2913/92 del Consiglio non erano soddisfatte. La valutazione della convenuta secondo cui le circostanze del caso di specie non danno luogo a una situazione particolare ai sensi dell'articolo 239 sarebbe manifestamente errata.

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1 - Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1).

2 - Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).