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Ricorso proposto il 20 gennaio 2012 - Athens Resort Casino / Commissione

(Causa T-36/12)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Athens Resort Casino AE Symmetochon (Marrousi, Grecia) (rappresentanti: N. Niejahr, Q. Azau, F. Spyropoulos, I. Dryllerakis e. K. Spyropoulos, avvocati e F. Carlin, Barrister)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione 2011/716/UE del 24 maggio 2011, sugli aiuti di Stato concessi dalla Grecia a favore di determinati casinò in Grecia [C 16/10 (ex NN 22/10, ex CP 318/09)] (GU L 285, dell'1.11.2011; pag. 25) (in prosieguo: la "decisione impugnata"); o

in subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui si applica alla ricorrente; o

in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata nella parte in cui dispone il recupero di somme presso la ricorrente; e

condannare la convenuta a pagare le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sulla circostanza che:

la convenuta ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE stabilendo che la decisione impugnata costituiva un aiuto di Stato in quanto:

a) ha accertato che la ricorrente beneficiava di un vantaggio economico in forma di una "discriminazione fiscale" di un importo pari a 7, 20 euro (EUR) per biglietto;

b) ha accertato che la misura era finanziata mediante risorse statali;

c) ha ritenuto che la misura fosse selettiva a vantaggio della ricorrente;

d) è giunta alla conclusione che la misura falsasse la concorrenza ed incidesse sugli scambi tra Stati membri.

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che:

la convenuta ha violato l'art. 296 TFUE non avendo motivato sufficientemente la sua decisione al fine di consentire alla ricorrente di capire e alla General Court di esaminare i motivi per cui essa ha ritenuto che la ricorrente avesse fruito di un vantaggio selettivo, che siffatto vantaggio fosse finanziato mediante risorse statali e che fosse atto a falsare la concorrenza e ad incidere sugli scambi tra Stati membri.

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che

Nel caso in cui il Tribunale dovesse accertare che alla ricorrente è stato concesso un aiuto incompatibile, esso dovrebbe annullare la decisione impugnata nella parte in cui dispone il recupero di somme presso la ricorrente, poiché detto recupero violerebbe:

a) l'articolo 14, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 659/1999 , secondo cui il recupero deve essere relativo all'aiuto ricevuto dal beneficiario, dato che la convenuta nella decisione impugnata non ha quantificato correttamente l'importo dell'aiuto di cui la ricorrente potrebbe aver beneficiato;

b) l'articolo 14, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 659/1999, in quanto il recupero nella fattispecie è in contrasto con principi generali del diritto comunitario, in particolare: il principio del legittimo affidamento; il principio della certezza del diritto, e il principio di proporzionalità.

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1 - Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 [ora articolo 108] del trattato CE (GU L 83, del 27.03.1999, pag. 1)