Language of document : ECLI:EU:T:2013:115

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

7 marzo 2013

Causa T‑39/12 P

Roberto Di Tullio

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Congedo per servizio nazionale – Articolo 18, primo comma, del RAA – Effetti di una sentenza nel tempo»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) del 29 novembre 2011, Di Tullio/Commissione (F‑119/10).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Roberto Di Tullio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio.

Massime

1.      Diritto dell’Unione – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Assicurazioni precise fornite dall’amministrazione – Conformità delle assicurazioni alle norme applicabili

2.      Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Motivo vertente sulla mancata modulazione nel tempo degli effetti di una sentenza – Sentenza di rigetto del ricorso di annullamento – Motivo infondato

(Art. 264 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punto 23)

2.      Dall’articolo 264 TFUE risulta che, nel caso in cui il giudice dell’Unione dichiari nullo e non avvenuto l’atto impugnato, esso può, ove lo reputi necessario, precisare gli effetti dell’atto annullato che devono essere considerati definitivi.

Orbene, nell’ambito dell’impugnazione di una sentenza del Tribunale della funzione pubblica, il ricorrente non può utilmente censurare il suddetto Tribunale per non aver esercitato la facoltà ad esso riconosciuta di modulare nel tempo gli effetti di una sentenza di annullamento, poiché, con la sentenza impugnata, detto Tribunale non ha annullato la decisione contestata, ma ha respinto il ricorso del ricorrente.

(v. punti 31 e 32)