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Ricorso proposto il 14 ottobre 2013 – Francia/Commissione

(Causa T-549/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica Francese (rappresentanti: G. De Bergues, D. Colas e C. Candat, agenti)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all’esportazione nel settore del pollame;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione, in quanto la Commissione non avrebbe fatto emergere il proprio ragionamento in maniera chiara e inequivocabile e, pertanto, non avrebbe permesso agli interessati di conoscere le ragioni alla base del regolamento impugnato. La ricorrente sostiene che:

da un lato, l’obbligo di motivazione del regolamento impugnato era a maggior ragione fondamentale dal momento che la Commissione disponeva, per l’adozione del regolamento impugnato, di un ampio potere discrezionale e,

dall’altro, la Commissione era tenuta a sviluppare il proprio ragionamento in maniera esplicita in quanto, fissando un’aliquota pari a zero per le restituzioni alle esportazioni nel settore del pollame, il regolamento impugnato andava molto oltre i regolamenti precedenti in tale settore.

Secondo motivo, diviso in due parti, vertente sulla violazione dell’articolo 164, paragrafo 3, del regolamento unico OCM1 , considerato che la situazione del mercato e il contesto interno e internazionale esistente al momento dell’adozione del regolamento impugnato giustificavano la fissazione di un’aliquota pari a zero per le restituzioni all’esportazione nel settore del pollame. La ricorrente sostiene che:

la valutazione della situazione di mercato da parte della Commissione è manifestamente erronea;

la Commissione non ha manifestamente tenuto conto dei limiti al proprio potere discrezionale per aver preso in considerazione, ai fini dell’adozione del regolamento impugnato, la recente riforma della politica agricola comune e i negoziati in corso nell’ambito dell’OMC, elementi che non figurano tra quelli sommariamente elencati all’articolo 164, paragrafo 3, del regolamento unico OMC.

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1 Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 , recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299, pag. 1).