Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2015 – Kenzo/OHMI – Tsujimoto (KENZO ESTATE)
(Causa T-528/13)1
[«Marchio comunitario – Opposizione – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio denominativo KENZO ESTATE – Marchio comunitario denominativo anteriore KENZO – Impedimento relativo alla registrazione – Notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 –Parziale rigetto dell’opposizione»]
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kenzo (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentanti: A. Wenninger-Lenz, W. von der Osten-Sacken e M. Ring, avvocati)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 3 luglio 2013 (procedimento R 1363/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra Kenzo e il sig. K. Tsujimoto.
Dispositivo
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 3 luglio 2013 (procedimento R 1363/2012-2), è annullata nella parte in cui ha rigettato l’opposizione per i prodotti delle classi da 29 a 31 designati dalla registrazione internazionale richiesta.
L’UAMI è condannato alle spese sostenute da Kenzo nell’ambito del presente giudizio.
L’UAMI e il sig. Kenzo Tsujimoto sopporteranno le proprie spese sostenute nell’ambito del presente giudizio.
Il sig. K. Tsujimoto sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sopportate da Kenzo ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.
____________1 GU C 367 del 14.12.2013.