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Sentenza del Tribunale del 2 dicembre 2015 – Kenzo/OHMI – Tsujimoto (KENZO ESTATE)

(Causa T-528/13)1

[«Marchio comunitario – Opposizione – Registrazione internazionale che designa la Comunità europea – Marchio denominativo KENZO ESTATE – Marchio comunitario denominativo anteriore KENZO – Impedimento relativo alla registrazione – Notorietà – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009 – Obbligo di motivazione – Articolo 75 del regolamento n. 207/2009 –Parziale rigetto dell’opposizione»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo (Parigi, Francia) (rappresentanti: P. Roncaglia, G. Lazzeretti, F. Rossi e N. Parrotta, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentanti: A. Wenninger-Lenz, W. von der Osten-Sacken e M. Ring, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI, del 3 luglio 2013 (procedimento R 1363/2012-2), relativa a un procedimento di opposizione tra Kenzo e il sig. K. Tsujimoto.

Dispositivo

La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 3 luglio 2013 (procedimento R 1363/2012-2), è annullata nella parte in cui ha rigettato l’opposizione per i prodotti delle classi da 29 a 31 designati dalla registrazione internazionale richiesta.

L’UAMI è condannato alle spese sostenute da Kenzo nell’ambito del presente giudizio.

L’UAMI e il sig. Kenzo Tsujimoto sopporteranno le proprie spese sostenute nell’ambito del presente giudizio.

Il sig. K. Tsujimoto sopporterà le proprie spese e la metà delle spese sopportate da Kenzo ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI.

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1     GU C 367 del 14.12.2013.