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SENTENZA DELLA CORTE (Nona Sezione)

4 febbraio 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Nomenclatura combinata – Classificazione doganale – Voci 8472 e 9031 – Validatore di banconote e casse per contanti – Dispositivo destinato a essere integrato in un apparecchio ospite e collegato a un sistema di controllo centrale esterno – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760 – Validità»

Nella causa C‑760/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (Sezione tributaria), Regno Unito], con decisione dell’8 ottobre 2019, pervenuta in cancelleria il 16 ottobre 2019, nel procedimento

JCM Europe (UK) Ltd

contro

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs,

LA CORTE (Nona Sezione),

composta da N. Piçarra (relatore), presidente di sezione, D. Šváby e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: E. Tanchev

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la JCM Europe (UK) Ltd, da S. Cock, assistito da V. Sloane, QC;

–        per il governo del Regno Unito, da S. Brandon, in qualità di agente, assistito da B. McGurk, barrister;

–        per la Commissione europea, da J. Hradil e M. Salyková, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760 della Commissione, del 28 settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU 2016, L 269, pag. 6).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la JCM Europe (UK) Ltd e i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (amministrazione delle imposte e delle dogane, Regno Unito) in merito alla classificazione doganale di un prodotto importato da tale società, ossia l’iPRO-RC, un dispositivo composto da un validatore di banconote e da casse per contanti.

 Contesto normativo

 La nomenclatura combinata

3        La classificazione tariffaria delle merci importate nell’Unione europea è disciplinata dalla nomenclatura combinata, contenuta nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1).

4        La nomenclatura combinata è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA»), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, divenuto Organizzazione mondiale delle dogane (OMD), e istituito con la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983. Tale convenzione è stata approvata, con il suo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, a nome della Comunità economica europea, con la decisione 87/369/CEE del Consiglio, del 7 aprile 1987 (GU 1987, L 198, pag. 1). Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 2658/87, la nomenclatura combinata riprende le voci e sottovoci a sei cifre del SA, mentre solo la settima e l’ottava cifra formano suddivisioni proprie a detta nomenclatura.

5        La versione della nomenclatura combinata applicabile al procedimento principale è quella relativa all’anno 2016, risultante dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione, del 6 ottobre 2015, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2015, L 285, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).

6        Le regole generali per l’interpretazione della NC, che si trovano nella parte prima, titolo I, sezione A, della stessa, dispongono quanto segue:

«La classificazione delle merci nella [NC] si effettua in conformità delle seguenti regole.

1.      I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poiché la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note.

(...)

6.      La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sottovoci, nonché, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili».

7        La parte seconda della NC, rubricata «Tabella dei dazi», comprende una sezione XVI, intitolata «Macchine ed apparecchi, materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti ed accessori di questi apparecchi». Le note della NC relative a tale sezione così recitano:

«1.      Questa sezione non comprende:

(...)

m)      gli oggetti del capitolo 90;

(...)

3.      Salvo disposizioni contrarie, le combinazioni di macchine di specie diversa, destinate a funzionare insieme e costituenti un solo corpo, nonché le macchine che compiono due o più funzioni diverse, alternative o complementari, sono da classificare tenendo conto della funzione principale che caratterizza il complesso.

4.      Quando una macchina o una combinazione di macchine sono costituite da elementi distinti (anche separati o uniti tra loro da condotti, dispositivi di trasmissione, cavi elettrici o altro collegamento) per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata compresa in una delle voci del capitolo 84 o del capitolo 85, l’insieme è da classificare nella voce corrispondente alla funzione che assicura.

(...)».

8        Nella suddetta sezione è contenuto, in particolare, il capitolo 84, intitolato «Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi». Tale capitolo comprende in particolare la voce 8472, formulata come segue:

«Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]».

9        La voce 8472 della NC è strutturata come segue:

8472 10 00

– Duplicatori

8472 30 00

– Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli

8472 90

– altre:

8472 90 10

– – Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete

8472 90 30

– – Sportelli automatici

8472 90 70

– – altre:


10      In forza del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1821 della Commissione, del 6 ottobre 2016, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU 2016, L 294, pag. 1), il codice della sottovoce «altre» della voce 8472 della NC è stato modificato da 8472 90 70 a 8472 90 90 a partire dal 1º gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2019.

11      La sezione XVIII della NC è intitolata «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; orologeria; strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi». Essa contiene in particolare il capitolo 90, intitolato «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi».

12      Le note della NC relative a tale capitolo 90 così recitano:

«1.      Questo capitolo non comprende:

(...)

g)      le pompe distributrici aventi un dispositivo misuratore della voce 8413; le basculle e bilance per verificare e contare i pezzi fabbricati, nonché i pesi per pesare presentati isolatamente (voce 8423); gli apparecchi di sollevamento o di movimentazione (voci da 8425 a 8428); le tagliatrici di ogni tipo per la lavorazione della carta o del cartone (voce 8441); i dispositivi speciali per regolare il pezzo da lavorare o l’utensile sulle macchine utensili, anche muniti di dispositivi ottici di lettura (per esempio: divisori detti “ottici”), della voce 8466 (diversi dai dispositivi puramente ottici; per esempio: lenti per centrare, allineare); le macchine calcolatrici (voce 8470); i riduttori di pressione, le valvole ed altri oggetti di rubinetteria della voce 8481; macchine e apparecchi della voce 8486, compresi gli apparecchi per la proiezione o la realizzazione di tracciati di circuiti su superfici sensibilizzate di materiali semiconduttori;

(...)

3.      Le disposizioni delle note 3 e 4 della sezione XVI si applicano ugualmente a questo capitolo.

(...)».

13      Detto capitolo comprende in particolare la voce 9031, formulata come segue:

«Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili».

14      La voce 9031 della NC è così strutturata:

(...)

(...)


– altri strumenti ed apparecchi ottici:

9031 41 00

– – per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore

9031 49

– – altre:

9031 49 10

– – – Proiettori di profili

9031 49 90

– – – altre:

(...)

(...)


 Il regolamento (UE) n. 952/2013

15      L’articolo 57 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1), recante il titolo «Classificazione tariffaria delle merci», ai paragrafi 1 e 4 dispone quanto segue:

«1.      Per l’applicazione della tariffa doganale comune, la “classificazione tariffaria” delle merci consiste nel determinare una delle sottovoci o ulteriori suddivisioni della [NC] in cui le merci in questione devono essere classificate.

(...)

4.      La Commissione può adottare misure intese a determinare la classificazione tariffaria delle merci conformemente ai paragrafi 1 e 2».

16      L’articolo 58 di tale regolamento, rubricato «Conferimento di competenze di esecuzione», al paragrafo 2 precisa:

«La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le misure di cui all’articolo 57, paragrafo 4.

(...)».

17      L’articolo 285, paragrafo 1, di detto regolamento prevede che, nell’esercizio di tale competenza, la Commissione sia assistita dal comitato del codice doganale.

 Il regolamento di esecuzione 2016/1760

18      Il regolamento di esecuzione 2016/1760 è stato adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 57, paragrafo 4, e dell’articolo 58, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 952/2013.

19      Ai sensi dell’articolo 1 di tale regolamento di esecuzione:

«Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato sono classificate nella [NC] nel codice NC indicato nella colonna 2 di detta tabella».

20      Conformemente al suo articolo 3, detto regolamento di esecuzione è entrato in vigore il 24 ottobre 2016.

21      L’allegato del regolamento di esecuzione 2016/1760 si presenta come segue:

«Descrizione delle merci

Classificazione codice NC

Motivazioni

(1)

(2)

(3)

Apparecchio costituito da un validatore di banconote e da casse per contanti (cosiddetto “riciclatore”) avente dimensioni complessive di circa 10 × 24 × 44 cm.

Il validatore utilizza un sensore ottico per verificare l’autenticità delle banconote sulla base di specifiche predefinite.

Le banconote approvate dal validatore sono trasferite nella cassa per contanti. Quando tale cassa raggiunge la sua capacità massima (generalmente 30 banconote), le banconote vengono automaticamente smistate e trasferite nelle altre casse, aventi generalmente una capacità di 300 banconote.

L’apparecchio è utilizzato ad esempio nelle macchine da gioco, nei distributori automatici, nei parchimetri ecc. per consentire il pagamento per il servizio o il prodotto ottenuto.

L’apparecchio è inoltre in grado di erogare banconote.

L’apparecchio è sempre connesso a un sistema di controllo centrale (non incluso nella presentazione) che regola le specifiche predefinite delle banconote e il loro flusso verso le diverse casse per contanti.

V. immagine (*)

8472 90 70

La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della [NC] e dal testo [dei codici NC] 8472, 8472 90 e 8472 90 70.

La classificazione alla voce 9031 come strumento di misura o di controllo è esclusa, in quanto l’apparecchio è più di uno strumento di controllo rientrante in detta voce. Oltre a verificare l’autenticità delle banconote, svolge altre funzioni quali smistamento e distribuzione delle banconote nelle varie casse ed erogazione di banconote. Tutte le funzioni svolte dall’apparecchio sono comprese nella voce 8472.

Di conseguenza, l’apparecchio deve essere classificato nel [codice NC] 8472 90 70 come apparecchio per ufficio.

(*) L’immagine è fornita a scopo esclusivamente informativo.

Image not found».

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

22      La ricorrente nel procedimento principale è una società con sede nel Regno Unito che importa l’iPRO-RC.

23      Il giudice del rinvio descrive tale prodotto come validatore e riciclatore di banconote progettato per essere installato in un dispositivo ospite come casse self-service, distributori automatici, distributori di biglietti e macchine per il gioco d’azzardo, e ritiene che esso non sia adatto all’uso all’interno degli sportelli di banca automatici.

24      Tale giudice rileva che l’iPRO-RC contiene tre componenti principali, tutti alloggiati in uno chassis, ossia l’unità di verifica, l’unità di riciclo e la cassa. L’intero dispositivo viene poi collocato all’interno del dispositivo ospite a cui è collegato tramite cablaggio elettronico. La «bocca» dell’unità di verifica è l’unica parte dell’iPRO-RC visibile agli utilizzatori del dispositivo ospite. L’iPRO-RC non può funzionare indipendentemente da quest’ultimo, anche se presenta alcune caratteristiche autonome.

25      Al fine di verificare l’autenticità dei biglietti di banca in entrata, l’iPRO-RC impiega una tecnica di rilevazione ottica e magnetica nonché un microcontrollore e procede al confronto dei dati raccolti a partire dal biglietto in entrata con tutti i dati immagazzinati nella memoria del microcontrollore. Quando i dati raccolti a partire dal biglietto in entrata corrispondono ai parametri memorizzati nel microcontrollore, l’autenticità del biglietto di banca è trasmessa al sistema di controllo centrale che comunica allora che si tratta di un taglio accettato. Invece, qualora, in caso contrario, la banconota non sia accettata, essa viene respinta e restituita al cliente.

26      Tale prodotto era inizialmente classificato dall’amministrazione delle imposte e delle dogane nella sottovoce 9031 49 90 della NC.

27      Nel gennaio 2012 l’autorità tedesca competente ha rilasciato un’informazione tariffaria vincolante (in prosieguo: un’«ITV») che classificava un «validatore di banconote» nella sottovoce 8472 90 della NC. Nel febbraio 2012 l’amministrazione delle imposte e delle dogane ha rilasciato un’ITV riguardante un «validatore di banconote e riciclatore», classificandolo nella sottovoce 9031 49 90 della NC. Alla luce di tale divergenza di classificazioni tariffarie, la Repubblica federale di Germania ha investito della causa il comitato del codice doganale di cui all’articolo 285 del regolamento n. 952/2013. Il 10 agosto 2016 quest’ultimo ha emesso un parere favorevole al progetto di regolamento di esecuzione della Commissione relativo alla classificazione del prodotto di cui trattasi nella sottovoce 8472 90 70 della NC. Solo il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non ha votato a favore di tale classificazione.

28      Il 28 settembre 2016 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione 2016/1760.

29      Il 3 gennaio 2018 l’amministrazione delle imposte e delle dogane ha reso, su domanda della ricorrente nel procedimento principale, datata 22 novembre 2017, un’ITV che riclassificava l’iPRO-RC nella sottovoce 8472 90 90 della NC, nella sua versione risultante dal regolamento di esecuzione 2016/1821, conformemente al regolamento di esecuzione 2016/1760.

30      La ricorrente nel procedimento principale ha quindi impugnato tale ITV dinanzi al giudice del rinvio.

31      Dopo aver constatato che il regolamento di esecuzione 2016/1760 è applicabile all’iPRO-RC, il giudice del rinvio nutre dubbi circa la validità di tale regolamento di esecuzione. Da un lato, secondo tale giudice, non risulta chiaramente dai verbali del comitato del codice doganale che la classificazione della merce prevista da detto regolamento di esecuzione nel capitolo 90 della NC sia stata presa in considerazione prima di passare al capitolo 84 di quest’ultima, dal momento che non viene fatto alcun riferimento alla nota 1, lettera m), della sezione XVI, tanto del SA quanto della NC. Dall’altro, dai suddetti verbali non risulta neppure che il comitato del codice doganale abbia determinato la funzione principale di tale merce, conformemente alle note 3 e 4 della sezione XVI nonché alla nota 3 del capitolo 90, tanto del SA quanto della NC. Secondo tale giudice, la funzione principale dell’iPRO-RC è la convalida dei biglietti di banca, allo scopo di custodirli in modo sicuro o di erogarli secondo le istruzioni del sistema di controllo centrale, mentre qualsiasi altra funzionalità è in gran parte irrilevante o, tutt’al più, sussidiaria.

32      Date tali circostanze, il First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Tribunale di primo grado (Sezione tributaria), Regno Unito] ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il regolamento di esecuzione (...) 2016/1760 (...) sia invalido nella parte in cui classifica il validatore di banconote e le casse per contanti di cui al detto regolamento di esecuzione al codice NC 8472 90 70, anziché al codice NC 9031 49 90.

2)      In particolare, se il regolamento d’esecuzione 2016/1760 sia invalido in quanto:

a)      limita indebitamente la portata della voce 9031;

b)      estende indebitamente la portata della voce 8472;

c)      tiene conto di elementi inammissibili;

d)      non tiene debitamente conto delle note esplicative, delle voci NC e/o delle regole generali d’interpretazione nel classificare il prodotto come descritto in detto regolamento di esecuzione».

 Sulle questioni pregiudiziali

33      Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità del regolamento di esecuzione 2016/1760, nella parte in cui procede alla classificazione di un apparecchio composto da un validatore di banconote e da casse per contanti, come descritto nella colonna 1 della tabella contenuta nell’allegato di tale regolamento di esecuzione, nella voce 8472 90 70 della NC e non nella voce 9031 49 90 di quest’ultima, non tenendo conto della portata delle voci 8472 e 9031 della NC, delle note esplicative, tanto del SA quanto della NC, relative a tali voci, nonché delle regole generali d’interpretazione della NC.

34      In via preliminare, occorre ricordare che la Corte ha più volte dichiarato che la Commissione, la quale agisce di concerto con gli esperti doganali degli Stati membri, dispone di un ampio potere discrezionale per precisare il contenuto delle voci doganali di cui tener conto per la classificazione di una determinata merce. Tuttavia, il potere della Commissione di adottare misure di cui all’articolo 57, paragrafo 4, e all’articolo 58, paragrafo 2, del regolamento n. 952/2013 non l’autorizza a modificare il contenuto e la portata delle voci doganali stabilite sulla base del SA, di cui l’Unione si è impegnata, in forza dell’articolo 3 della convenzione menzionata al punto 4 della presente sentenza, a non modificare la portata (v., in tal senso, sentenze del 12 febbraio 2015, Raytek e Fluke Europe, C‑134/13, EU:C:2015:82, punto 29, nonché del 19 dicembre 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, punto 37 e giurisprudenza ivi citata).

35      Al fine di determinare se, procedendo alla classificazione della merce descritta nella colonna 1 della tabella contenuta nell’allegato del regolamento di esecuzione 2016/1760 nella voce 8472 della NC e non nella voce 9031 di quest’ultima, la Commissione abbia modificato il contenuto o la portata di queste due voci doganali della NC, stabilite sulla base del SA, occorre ricordare, in primo luogo, che, nell’interesse della certezza del diritto e per agevolare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione tariffaria delle merci deve essere ricercato, in generale, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note premesse alle sezioni o ai capitoli (sentenze del 19 dicembre 2019, Amoena, C‑677/18, EU:C:2019:1142, punto 40 e dell’8 giugno 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, punto 34, nonché giurisprudenza ivi citata).

36      In secondo luogo, se la classificazione non può essere effettuata sulla sola base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive del prodotto interessato, la destinazione di quest’ultimo, in particolare la sua destinazione essenziale, può costituire un criterio oggettivo di classificazione, purché sia inerente a detto prodotto. L’inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà oggettive di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze del 5 settembre 2019, TDK-Lambda Germany, C‑559/18, EU:C:2019:667, punto 27, e del 18 giugno 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, punto 35 e giurisprudenza ivi citata).

37      In terzo luogo la Corte ha ripetutamente dichiarato che, pur non avendo forza vincolante, le note esplicative della NC e del SA costituiscono strumenti importanti per garantire l’applicazione uniforme della tariffa doganale comune e forniscono, come tali, un rilevante contributo alla sua interpretazione (sentenza del 18 giugno 2020, Hydro Energo, C‑340/19, EU:C:2020:488, punto 36 e giurisprudenza ivi citata).

38      Per quanto riguarda la formulazione delle voci doganali di cui trattasi nel procedimento principale, occorre rilevare che quella della voce 9031 della NC riguarda, in particolare, «[s]trumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo», non nominati né compresi altrove nel capitolo 90 della NC, mentre quella della voce 8472 della NC riguarda «[a]ltre macchine ed apparecchi per ufficio», tra cui, in particolare, i distributori automatici di biglietti di banca e le macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta.

39      La Corte ha già rilevato che le note esplicative del SA descrivono il capitolo 90 di quest’ultimo come comprendente un insieme di strumenti e apparecchi che, in linea generale, si caratterizzano essenzialmente per la rifinitura della loro fabbricazione e la loro grande precisione, il che li distingue da prodotti ordinari (v., in tal senso, sentenze del 7 novembre 2002, Lohmann e Medi Bayreuth, da C‑260/00 a C‑263/00, EU:C:2002:637, punto 37, nonché del 16 maggio 2019, Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, punto 62 e giurisprudenza ivi citata). Come precisato da tali note esplicative, la maggior parte di essi è utilizzata «in particolare nel settore puramente scientifico (ricerche di laboratorio, analisi, astronomia, ecc.), per applicazioni tecniche o industriali molto particolari (misure o controlli, osservazioni, ecc.) o per scopi medici».

40      Inoltre, le note esplicative del SA precisano, riguardo alla voce 9031 di quest’ultimo, che tale voce comprende, oltre ai proiettori di profilo, gli «strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, anche ottici, che non costituiscono degli strumenti, apparecchi o macchine ripresi in maniera più specifica» nelle altre voci del capitolo 90 del SA. Infine, la nota esplicativa del SA relativa alla sottovoce 9031 49 di quest’ultimo indica ancora che tale sottovoce «non comprende solamente gli strumenti e apparecchi che facilitano direttamente o rendono migliore la vista umana, bensì anche altri strumenti e apparecchi funzionanti per mezzo di elementi o procedimenti ottici».

41      Per quanto riguarda la voce 8472 della NC, la Corte ha già dichiarato che essa riguarda, come gruppo residuo, le macchine d’ufficio che hanno soprattutto una struttura e un funzionamento meccanico (v., in tal senso, sentenza del 9 ottobre 1997, Rank Xerox, C‑67/95, EU:C:1997:470, punto 25).

42      Nel caso di specie, sulla base delle caratteristiche e delle proprietà oggettive della merce di cui al regolamento di esecuzione 2016/1760, come descritte nella colonna 1 della tabella contenuta nell’allegato di tale regolamento di esecuzione, la Commissione, in applicazione delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della NC e come enunciato nella motivazione che figura nella colonna 3 di tale tabella, ha, da un lato, escluso la classificazione di tale merce nella voce 9031 della NC, in quanto detta merce «è più di uno strumento di controllo rientrante in detta voce», e dall’altro, l’ha classificato nella voce 8472 90 70 della NC come «apparecchio per ufficio», giacché «[t]utte le funzioni svolte dall’apparecchio sono comprese nella voce 8472» della NC.

43      I dubbi del giudice del rinvio circa la validità del regolamento di esecuzione 2016/1760 si riferiscono, in particolare, al fatto che la classificazione doganale ivi determinata avrebbe disatteso, da un lato, la nota 1, lettera m), della sezione XVI della NC, nonché, dall’altro, le note 3 e 4 di tale sezione, in combinato disposto con la nota 3 del capitolo 90 della NC, in quanto le motivazioni indicate nella colonna 3 della tabella contenuta nell’allegato di tale regolamento di esecuzione non rinviano ad alcuna di tali note.

44      In primo luogo, la nota 1, lettera m), della sezione XVI della NC, che comprende i capitoli 84 e 85 della stessa, si limita a indicare che tale sezione non comprende gli articoli del capitolo 90 della NC. Quindi, se una merce rientra nel capitolo 90 della NC, è escluso che essa rientri anche nei capitoli 84 e 85 della medesima (v., in tal senso, sentenza del 16 maggio 2019, Estron, C‑138/18, EU:C:2019:419, punto 75).

45      Orbene, come osservato dalla Commissione nelle sue osservazioni scritte, si evince esplicitamente dal secondo comma della colonna 3 della tabella contenuta nell’allegato del regolamento di esecuzione 2016/1760 che la classificazione in una delle voci del capitolo 90 della NC, vale a dire la voce 9031 di quest’ultima, è stata esclusa, il che implica che essa è stata presa in considerazione, quanto meno, in alternativa alla classificazione nella voce 8472 della NC, che, alla fine, è stata accolta.

46      Ne consegue che la merce oggetto di tale regolamento di esecuzione non è stata classificata nella voce 8472 della NC disattendendo la nota 1, lettera m), della sezione XVI della NC.

47      Inoltre, la circostanza che la motivazione indicata nella colonna 3 della tabella contenuta nell’allegato del regolamento di esecuzione 2016/1760 non faccia alcuna menzione di tale nota non può comportare, di per sé, l’invalidità di tale regolamento di esecuzione. Infatti, secondo una giurisprudenza costante della Corte, sebbene la motivazione prescritta dall’articolo 296, secondo comma, TFUE debba essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e debba fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo, non è tuttavia necessario che la motivazione contenga tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti (sentenza del 4 giugno 2020, Ungheria/Commissione, C‑456/18 P, EU:C:2020:421, punto 57 e, giurisprudenza ivi citata).

48      In secondo luogo, per quanto riguarda la nota 3 del capitolo 90 della NC, essa, dal canto suo, enuncia che le disposizioni delle note 3 e 4 della sezione XVI della NC si applicano a tale capitolo.

49      Dalle caratteristiche e dalle proprietà della merce di cui al regolamento di esecuzione 2016/1760, quali descritte nella colonna 1 della tabella contenuta nell’allegato di tale regolamento di esecuzione, si evince che tale merce si presenta come composta da elementi distinti, vale a dire da un validatore di banconote e da casse per contanti. L’intero dispositivo è collegato a un «sistema di controllo centrale» e integrato in un apparecchio ospite, quale una slot machine, un distributore automatico o un parchimetro, per consentire il «pagamento per il servizio o [per] il prodotto ottenuto» da quest’ultimo.

50      A tal fine, come precisato nella colonna 3 di tale tabella, tale dispositivo svolge diverse funzioni, vale a dire che, «[o]ltre a verificare l’autenticità delle banconote, svolge altre funzioni quali smistamento e distribuzione delle banconote nelle varie casse ed erogazione di banconote».

51      Ne consegue che la merce di cui al regolamento di esecuzione 2016/1760 è, da un lato, una macchina concepita per svolgere più funzioni distinte, alternative o complementari, ai sensi della nota 3 della sezione XVI della NC, di modo che, conformemente a tale nota, la sua classificazione deve essere determinata, salvo disposizioni contrarie, a seconda della funzione principale che caratterizza l’insieme agli occhi del consumatore [v., in tal senso, sentenza del 30 aprile 2020, DHL Logistics (Slovakia), C‑810/18, EU:C:2020:336, punto 27 e giurisprudenza ivi citata]. Dall’altro, tale merce è altresì una macchina costituita da elementi distinti concepiti per assicurare congiuntamente una funzione ben determinata, ai sensi della nota 4 della sezione XVI della NC, e la sua classificazione deve essere determinata da tale funzione. Orbene, la funzione principale che caratterizza l’insieme del dispositivo in questione agli occhi del consumatore e per la quale sono concepiti gli elementi distinti che lo compongono è il pagamento del bene o del servizio fornito tramite l’apparecchio ospite nel quale tale dispositivo è integrato.

52      Come sostanzialmente sostengono il governo del Regno Unito e la Commissione nelle loro osservazioni scritte, la funzione principale della merce di cui al regolamento di esecuzione 2016/1760 non può essere considerata il controllo o la convalida dei biglietti di banca. È vero che il controllo, mediante l’utilizzo di una tecnica di rilevazione ottica, dell’autenticità delle banconote, conformemente a specifiche predeterminate, è una delle funzioni svolte dal dispositivo in questione, in concreto dal validatore di banconote che lo compone. Ciò non toglie che tale funzione non è concepita come un fine a sé stante.

53      Infatti, la convalida dei biglietti di banca in esito a tale controllo è necessaria per svolgere le funzioni di selezione, di ripartizione e di stoccaggio dei biglietti di banca nelle varie casse nonché di distribuzione di questi stessi biglietti al servizio dello scopo perseguito dall’apparecchio ospite nel quale tale dispositivo è integrato, vale a dire il pagamento del bene o del servizio fornito da tale apparecchio.

54      Inoltre, dalla nota 1, lettera g), del capitolo 90 della NC risulta che taluni prodotti muniti di un dispositivo di misura o di controllo, in particolare dispositivi ottici di lettura, non sono tutti classificati in una delle voci di tale capitolo 90, ma devono invece essere classificati in differenti voci del capitolo 84 della NC. Come sostiene la Commissione, non si può quindi affermare che i prodotti che garantiscono una determinata forma di misura o di controllo possono essere classificati solo in una delle voci del capitolo 90 della NC, in particolare nella voce 9031.

55      Per giunta, la portata della voce 8472 della NC è ampia. Infatti, tale voce riguarda «[a]ltre macchine ed apparecchi per ufficio», che non sono quindi compresi più specificamente in un’altra voce doganale. Inoltre, la formulazione stessa di tale voce menziona espressamente macchine per ufficio che trattano denaro, vale a dire i «distributori automatici di biglietti di banca» nonché le «macchine per selezionare, contare o incartocciare i pezzi di moneta». Nel caso di specie, risulta esplicitamente dal quarto comma della colonna 1 della tabella contenuta nell’allegato del regolamento di esecuzione 2016/1760 che la merce cui esso si riferisce è utilizzata, ad esempio, in distributori automatici, a loro volta compresi nella voce 8472 della NC.

56      La portata ampia della nozione di «macchine per ufficio», ai sensi della voce 8472 della NC, è corroborata dalle note esplicative del SA relative alla voce 8472 del medesimo. Tali note precisano che la nozione di «macchine e apparecchi per ufficio» ai sensi di tale voce, deve essere intesa in senso molto lato come comprendente non soltanto «macchine e apparecchi utilizzati negli uffici propriamente detti», ma anche quelle e quelli che sono impiegati in una grande varietà di contesti professionali, come, «negozi, opifici, officine, scuole, stazioni, alberghi», per espletare «il lavoro d’ufficio» cioè «il lavoro concernente le scritture, (registrazione, tenuta di documenti, corrispondenza, ecc.), la classificazione, la contabilità ecc.». Inoltre, dalla formulazione di queste stesse note esplicative risulta che le enumerazioni di una serie di «macchine o apparecchi per ufficio» non sono esaustive in quanto sono accompagnate dall’abbreviazione «ecc.» o dall’espressione «in particolare».

57      Alla luce sia della formulazione della voce 8472 della NC sia delle note esplicative del SA relative alla voce 8472 di quest’ultimo, si deve rilevare che tale voce comprende, quali apparecchi o macchine per ufficio, anche i dispositivi che, non essendo utilizzati in un ufficio, svolgono compiti propri del lavoro di ufficio. Da tali elementi risulta altresì che la voce 8472 della NC comprende, in quanto «macchine o apparecchi per ufficio» in senso lato, macchine che trattano denaro impiegate in una grande varietà di contesti professionali e che assicurano meccanicamente le operazioni inerenti alla gestione di contanti, vale a dire biglietti di banca e monete, in particolare il loro smistamento, conteggio, stoccaggio e distribuzione, compiti che sono tradizionalmente eseguiti manualmente dal personale che assicura un lavoro di ufficio che può segnatamente consistere in pagamenti di beni o di servizi.

58      Pertanto, è senza commettere errori manifesti che, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale per precisare il contenuto delle voci doganali, la Commissione ha considerato che la merce di cui al regolamento di esecuzione 2016/1760 è più di una macchina di misura o di controllo, ai sensi della voce 9031 della NC, escludendo la classificazione di tale merce in tale voce, e che le diverse funzioni da essa svolte rientrano nella voce 8472 della NC.

59      Tale conclusione non può essere inficiata dalla circostanza che le note esplicative del SA relative alla voce 8472 di quest’ultimo aggiungono che sono ammesse in tale voce solo le macchine e gli apparecchi per ufficio «aventi un basamento che permetta di posarli, ad esempio, su un tavolo o una scrivania, o un dispositivo che permetta di fissarli. Ne sono esclusi, per conseguenza, gli strumenti a mano», come gli utensili a mano del capitolo 82 del SA. Da un lato, tale precisazione non può essere interpretata nel senso che solo i dispositivi che hanno un basamento per posarli su un tavolo o una scrivania sono compresi nella voce 8472 del SA. Infatti, ne risulta chiaramente che rientrano in tale voce doganale sia le macchine e gli apparecchi per ufficio aventi tale basamento sia quelle aventi un «dispositivo che permetta di fissarli». Sono quindi ipotizzabili altri mezzi per fissare o collocare le macchine o gli apparecchi per ufficio, in particolare sul pavimento in un luogo in cui viene svolto un lavoro d’ufficio. Dall’altro, detta precisazione fa ancor più emergere che le macchine e gli apparecchi per ufficio rientranti nella voce 8472 del SA hanno principalmente una struttura e un funzionamento meccanico al fine di distinguerli dagli «strumenti a mano», cosa che la merce di cui al regolamento di esecuzione 2016/1760 non è.

60      Alla luce di quanto precede, si deve constatare che, classificando il dispositivo composto da un validatore di banconote e da casse per contanti, quale descritto nella colonna 1 della tabella contenuta nell’allegato del regolamento di esecuzione 2016/1760, nella voce 8472 della NC e non nella voce 9031 di quest’ultima, la Commissione non ha modificato il contenuto o la portata di nessuna di queste due voci doganali.

61      Di conseguenza, si deve rispondere alle questioni poste dichiarando che dall’esame di queste ultime non sono emersi elementi tali da invalidare il regolamento d’esecuzione 2016/1760.

 Sulle spese

62      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Nona Sezione) dichiara:

Dall’esame delle questioni poste non sono emersi elementi tali da invalidare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1760 della Commissione, del 28 settembre 2016, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.