SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
28 aprile 1999 (1)
«Concorrenza Regolamento (CEE) n. 4064/89 Decisione con cui si dichiara
una concentrazione incompatibile con il mercato comune Art. 22
del regolamento n. 4064/89 Diritti della difesa Accesso al fascicolo
Posizione dominante»
Nella causa T-221/95,
Endemol Entertainment Holding BV, società di diritto olandese, con sede in
Zevenend (Paesi Bassi), con gli avv.ti Onno W. Brouwer, Peter Wytinck, del foro
di Bruxelles, e Martijn van Empel, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jacques Loesch, 11, rue Gothe,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Wouter Wils,
membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio
giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione
20 settembre 1995, 96/346/CE, relativa ad un procedimento a norma del
regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 (IV/M.533 RTL/Veronica/Endemol)
(GU L 134, pag. 32), che ha dichiarato incompatibile col mercato comune l'accordo
con cui è stata costituita l'impresa comune Holland Media Groep,
IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quarta Sezione ampliata),
composto dalla signora P. Lindh, presidente, dai signori R. García-Valdecasas,
K. Lenaerts, J.D. Cooke e M. Jaeger, giudici,
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 luglio
1998,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Ambito normativo
- 1.
- L'art. 2 del regolamento del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al
controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (versione rettificata GU
1990, L 257, pag. 13, che è la versione che si applica nella fattispecie; in prosieguo:
il «regolamento n. 4064/89») prevede:
«1. Le operazioni di concentrazione di cui al presente regolamento sono valutate
in relazione alle seguenti disposizioni per stabilire se siano compatibili o meno con
il mercato comune.
In tale valutazione la Commissione tiene conto:
a) della necessità di preservare e sviluppare una concorrenza effettiva nel
mercato comune alla luce segnatamente della struttura di tutti i mercati
interessati e della concorrenza reale o potenziale di imprese situate
all'interno o esterno della Comunità;
b) della posizione sul mercato delle imprese partecipanti, del loro potere
economico e finanziario, delle possibilità di scelta dei fornitori e degli
utilizzatori, del loro accesso alle fonti di approvvigionamento o agli sbocchi,
dell'esistenza di diritto o di fatto di ostacoli all'entrata, dall'andamento
dell'offerta e della domanda dei prodotti e dei servizi in questione, degli
interessi dei consumatori intermedi e finali, nonché dell'evoluzione del
progresso tecnico ed economico purché essa sia a vantaggio del
consumatore e non ostacoli la concorrenza.
2. Le operazioni di concentrazione che non creano o non rafforzano una posizione
dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo
significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere
dichiarate compatibili con il mercato comune.
3. Le operazioni di concentrazione che creano o rafforzano una posizione
dominante, da cui risulti che una concorrenza effettiva sia ostacolata in modo
significativo nel mercato comune o in una parte sostanziale di esso, devono essere
dichiarate incompatibili con il mercato comune».
- 2.
- L'art. 3, n. 1, stabilisce:
«1. Si ha un'operazione di concentrazione:
a) quando due o più imprese precedentemente indipendenti procedono ad una
fusione,
oppure
b) quando:
una o più persone che già detengono il controllo di almeno un'impresa
o
di una o più imprese,
acquisiscono direttamente od indirettamente, sia tramite acquisto di partecipazioni
nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro
mezzo, il controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese».
- 3.
- L'art. 3, n. 3, recita:
«Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si ha controllo in presenza di
diritti, contratti che conferiscono, da soli o congiuntamente e tenuto conto delle
circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante
sull'attività di un'impresa; trattasi in particolare di:
a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di
un'impresa;
b) diritti o contratti che conferiscono un'influenza determinante sulla
composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di
un'impresa».
- 4.
- L'art. 8, n. 2, prevede:
«Se la Commissione accerta che un'operazione di concentrazione notificata, se del
caso, dopo che le imprese interessate vi abbiano apportato modifiche, soddisfa al
criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 2, essa, mediante decisione, dichiara
l'operazione di concentrazione compatibile con il mercato comune.
La decisione può essere subordinata a condizioni e oneri destinati a garantire che
le imprese interessate adempiano agli impegni assunti nei confronti della
Commissione per modificare il progetto iniziale di concentrazione. La decisione che
dichiara la concentrazione compatibile riguarda anche le restrizioni direttamente
connesse alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessarie».
- 5.
- Ai sensi dell'art. 8, n. 3:
«Se la Commissione accerta che un'operazione di concentrazione soddisfa al
criterio di cui all'articolo 2, paragrafo 3, essa, mediante decisione, dichiara la
concentrazione incompatibile con il mercato comune».
- 6.
- L'art. 11 stabilisce:
«1. Per l'assolvimento dei compiti affidatile dal presente regolamento, la
Commissione può raccogliere tutte le informazioni necessarie presso i governi, le
autorità competenti degli Stati membri, le persone di cui all'articolo 3, paragrafo
1, lettera b), nonché presso le imprese e associazioni di imprese.
2. Quando la Commissione rivolge una domanda di informazioni ad una persona,
ad un'impresa o ad un'associazione di imprese, invia contemporaneamente una
copia di questa domanda all'autorità competente dello Stato membro nel cui
territorio è domiciliata la persona ovvero ha sede l'impresa o l'associazione
d'imprese.
3. Nella sua domanda la Commissione indica le basi giuridiche e lo scopo della
domanda, nonché le sanzioni previste dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera b) per
il caso in cui siano fornite informazioni inesatte.
4. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, se si tratta di imprese, ai
proprietari od ai rappresentanti delle stesse e, se si tratta di persone giuridiche, di
società o di associazioni sprovviste di personalità giuridica, a coloro che, per legge,
o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza.
5. Se una persona, un'impresa o un'associazione di imprese non dà le informazioni
richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni
incomplete, la Commissione richiede tali informazioni mediante decisione. Tale
decisione precisa le informazioni richieste, stabilisce un termine adeguato entro il
quale esse devono essere fornite e indica le sanzioni previste dall'articolo 14,
paragrafo 1, lettera b), e dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), nonché il diritto
di presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia avverso la decisione stessa.
6. La Commissione invia contemporaneamente copia della decisione all'autorità
competente dello Stato membro nel cui territorio è residente la persona ovvero ha
sede l'impresa o l'associazione di imprese».
- 7.
- In base all'art. 19, n. 2:
«La Commissione svolge le procedure previste dal presente regolamento in
collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, le
quali hanno facoltà di formulare osservazioni su tali procedure (...)».
- 8.
- L'art. 22, n. 3, stabilisce:
«Qualora la Commissione constati, su richiesta di uno Stato membro, che
un'operazione di concentrazione quale è definita all'articolo 3, ma che sia priva di
dimensione comunitaria ai sensi dell'articolo 1, crea o rafforza una posizione
dominante, tale da ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva nel
territorio dello Stato membro interessato, essa può, nella misura in cui tale
concentrazione incida sul commercio tra Stati membri, prendere le decisioni di cui
all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma e paragrafi 3 e 4».
Fatti all'origine della controversia
- 9.
- Con la decisione 20 settembre 1995, 96/346/CE relativa ad un procedimento a
norma del regolamento (CEE) del Consiglio n. 4064/89 (IV/M.533
RTL/Veronica/Endemol) (GU 1996, L 134, pag. 32; in prosieguo: la «decisione
impugnata»), adottata in applicazione dell'art. 8, n. 3, del regolamento n. 4064/89,
la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune la
concentrazione sotto forma di costituzione dell'impresa comune Holland Media
Groep (in prosieguo: la «concentrazione»).
- 10.
- Le parti di questa concentrazione erano la Compagnie luxembourgeoise de
télédiffusion SA (in prosieguo: «CLT»), NV Verenigd Bezit VNU (in prosieguo:
«VNU»), RTL 4 SA (in prosieguo: «RTL»), Endemol Entertainment Holding BV
(in prosieguo: «Endemol») e Veronica Omroep Organisatie (in prosieguo:
«Veronica»).
- 11.
- CLT è una società di radiodiffusione di diritto lussemburghese che opera in vari
mercati nazionali nei settori televisivo, radiofonico, editoriale e delle attività ad essi
collegate.
- 12.
- VNU è una società di diritto olandese che opera nel settore editoriale di mezzi di
comunicazione a destinazione dei consumatori, di professionisti e di base di dati.
Essa detiene quote del capitale di società di diffusione tra cui una quota di
minoranza indiretta del 44,4% nel capitale dell'emittente commerciale belga VTM
e una quota indiretta del 38% nel capitale di RTL.
- 13.
- RTL è una società di diritto lussemburghese che trasmette programmi televisivi e
radiofonici parzialmente in lingua olandese. Questi programmi sono diffusi da CLT,
che detiene, direttamente e indirettamente, il 47,27% del capitale azionario di RTL.
CLT controlla infine RTL, che deteneva il 51% delle quote del capitale della
Holland Media Groep (in prosieguo: «HMG»).
- 14.
- La Veronica è un'associazione di diritto olandese operante sul mercato televisivo
e radiofonico dei Paesi Bassi fino al 1° settembre 1995 in veste di organizzazione
radiotelevisiva pubblica. La Veronica era una delle quattro organizzazioni
radiotelevisive pubbliche che trasmetteva sulla rete pubblica «Nederland 2». Il 1°
settembre 1995 la Veronica ha abbandonato il sistema televisivo pubblico per
trasformarsi in un'emittente commerciale.
- 15.
- Endemol è una società di diritto olandese nata dalla fusione, nel 1994, di J.E.
Entertainment BV e John de Mol Communications BV. Il centro di attività di
Endemol è nei Paesi Bassi, ma la società ha altri stabilimenti in Europa. Le attività
principali di Endemol sono la produzione di programmi televisivi, la gestione di
studi televisivi, lo sfruttamento di formats televisivi (cioè idee originali di
programmi che possono essere riprodotte), la produzione e lo sfruttamento di
programmi di teatro e l'organizzazione di manifestazioni.
- 16.
- Ai soli fini della concentrazione, la Veronica e la Endemol hanno costituito il
Veronica Media Grope (in prosieguo: la «VMG»), una società di diritto olandese
di cui detengono rispettivamente il 53 e il 47% delle quote del capitale sociale.
VMG detiene il 49% delle azioni di HMG.
- 17.
- Il fine della concentrazione era di costituire HMG, la cui attività consisteva nel
fornire programmi televisivi e radiofonici o «pacchetti» di questi programmi diffusi
da essa stessa, da CLT, da Veronica o da altre emittenti nei Paesi Bassi e in
Lussemburgo. Tutte le attività radiotelevisive delle parti dirette al pubblico dei
Paesi Bassi sono state trasferite a HMG. Le attività trasferite da RTL
comprendevano i canali televisivi RTL 4 e RTL 5 e le attività ad essi connesse,
nonché il canale radiofonico di musica rock. RTL ha anche ceduto a HMG il diritto
di beneficiare della licenza di trasmissione («la concessione») di CLT, l'attività di
fornitura e di pacchetti di programmi radiotelevisivi (principalmente in lingua
olandese), destinati ad essere trasmessi nei Paesi Bassi ed in Lussemburgo, nonché
la sua partecipazione del 50% in IPN SA (in prosieguo: «IPN»), la società
pubblicitaria che vende spazi pubblicitari sui canali RTL 4 e RTL 5. Le attività
trasferite da Veronica e da Endemol comprendevano il canale televisivo Veronica
e gli attivi ad esso connessi e le attività radiofoniche di Endemol (cioè il canale
radiofonico Holland FM).
- 18.
- Endemol e HMG avevano anche concluso un accordo di produzione per una
durata di dieci anni, che rispondeva alle necessità di produzione di HMG per i suoitre canali. In forza di questo accordo, Endemol si impegnava a soddisfare il 60%
delle necessità di HMG per le produzioni in lingua olandese. Come corrispettivo,
HMG si impegnava ad acquistare presso Endemol il 60%, in valore, dei programmi
specifici di cui avrebbe avuto bisogno. HMG beneficiava inoltre di un diritto di
primo rifiuto relativo ai divi ed ai formats nuovi lanciati, acquistati o scoperti da
Endemol.
- 19.
- Il 19 aprile 1995 il governo olandese ha inviato una lettera alla Commissione, ai
sensi dell'art. 22, n. 3, del regolamento n. 4064/89, chiedendo di esaminare la
concentrazione, in quanto quest'ultima non era di dimensione comunitaria.
- 20.
- Il 22 maggio 1995 la Commissione ha adottato una decisione ai sensi dell'art. 6,
n. 1, lett. c), del regolamento n. 4064/89, che apre la seconda fase del procedimento
previsto da questo regolamento.
- 21.
- Poiché l'avvio di un procedimento ai sensi dell'art. 22 del regolamento n. 4064/89
non ha l'effetto sospensivo abituale previsto dall'art. 7, n. 1 di tale regolamento, le
parti hanno potuto realizzare la concentrazione alle condizioni sopra esposte al
punto 17. Pertanto a decorrere dal 1° settembre 1995 i programmi di RTL 4 e di
RTL 5 erano diffusi nell'ambito della licenza di trasmissione concessa a CLT dalle
autorità lussemburghesi. I programmi di Veronica erano diffusi nell'ambito di una
licenza di trasmissione dei programmi commerciali concessa dalle autorità olandesi.
- 22.
- Il 20 settembre 1995 la Commissione ha adottato la decisione impugnata
dichiarando incompatibile con il mercato comune l'accordo con cui viene costituita
l'impresa comune HMG, poiché la concentrazione avrebbe comportato la creazione
di una posizione dominante sul mercato olandese della pubblicità televisiva nonché
il rafforzamento della posizione dominante di Endemol sul mercato olandese della
produzione televisiva indipendente in lingua olandese, posizione tale da ostacolare
in maniera rilevante l'esistenza di una concorrenza effettiva nei Paesi Bassi.
- 23.
- La Commissione al tempo stesso ha invitato le parti a proporre misure appropriate
entro tre mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, al fine di
ripristinare, nei Paesi Bassi, una concorrenza effettiva sul mercato della pubblicità
televisiva e della produzione olandese indipendente di programmi televisivi.
Procedimento, eventi successivi alla presentazione del ricorso e conclusioni delle
parti
- 24.
- Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 1995,
tutte le parti della concentrazione hanno proposto il presente ricorso.
- 25.
- Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 7 maggio 1996, le ricorrenti
hanno indicato che negoziati erano in corso con i servizi della Commissione al fine
di pervenire ad un accordo su una concentrazione modificata che quest'ultima
potrebbe approvare in quanto compatibile con il mercato comune.
- 26.
- Con decisione della Commissione 17 luglio 1996, 96/649/CE, relativa ad un
procedimento a norma del regolamento del Consiglio n. 4064/89 (IV/M3553
RTL/Veronica/Endemol) (GU L 294, pag. 14) l'operazione di concentrazione, in
seguito ad una modifica apportata dalle parti, è stata dichiarata compatibile con il
mercato comune, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli obblighi
derivanti dagli impegni assunti dalle parti. Queste condizioni, esposte ai
'considerando undici e dodici di questa decisione erano le seguenti:
a) Endemol ha posto fine alla sua partecipazione al capitale di HMG; di
conseguenza Endemol non è più azionista di HMG; in forza dell'accordo di
concentrazione concluso di recente, RTL detiene il 65% e Veronica il 35%
delle quote del capitale di HMG;
b) entro il 1° gennaio 1997 HMG doveva porre fine alla gestione di RTL 5
come canale d'interesse generale e trasformarla in canale d'informazione
(cioè un canale televisivo che si limita fondamentalmente a trasmettere
informazioni e programmi relativi all'attualità), secondo quanto previsto nel
progetto di piano di gestione presentato da HMG alla Commissione il 1°
maggio 1996. In base al piano di gestione, questo canale sarebbe divenuto
in futuro un canale a pagamento finanziato essenzialmente dagli
abbonamenti dell'utenza o dagli operatori della rete cablata. Su richiesta
delle parti, la Commissione poteva prorogare di tre mesi, in caso di assoluta
necessità, il termine di trasformazione di RTL 5 in un canale di
informazione, affinché le parti potessero portare a termine questa
operazione. Nei primi cinque anni successivi all'adozione della decisione,
HMG non doveva né modificare il carattere fondamentale di questo canale
né discostarsi sostanzialmente da questo piano di gestione senza la
preventiva autorizzazione della Commissione.
- 27.
- Questa decisione è stata notificata alle parti con lettera 25 luglio 1996.
- 28.
- In seguito a questa decisione, Veronica, RTL, CLT e VNU, con lettera depositata
nella cancelleria del Tribunale l'11 settembre 1996, hanno chiesto la loro
cancellazione dall'elenco dei ricorrenti nella presente causa.
- 29.
- Con ordinanza del presidente della Quarta Sezione ampliata del 7 ottobre 1996,
Veronica, RTL, CLT e VNU sono state cancellate dall'elenco dei ricorrenti nella
presente causa e sono state condannate a sostenere le proprie spese nonché
quattro quinti di quelle sostenute dalla convenuta fino alla rinuncia agli atti.
- 30.
- Endemol rimane quindi la sola ricorrente del presente ricorso.
- 31.
- Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale
senza procedere ad istruttoria. Tuttavia la ricorrente e la Commissione sono state
invitate, in data 17 giugno 1998, a rispondere a taluni quesiti scritti ed a presentare
taluni documenti. La ricorrente e la Commissione hanno risposto ai quesiti posti
e hanno versato al fascicolo i documenti richiesti il 6 luglio 1998.
- 32.
- In risposta a quesiti posti dal Tribunale, la ricorrente ha indicato in data 6 luglio
1998 che essa rinunciava a due argomenti sollevati nell'ambito del suo quarto
motivo, relativi rispettivamente alla posizione di HMG sul mercato della
trasmissione radiotelevisiva e alla posizione dominante di HMG sul mercato della
pubblicità televisiva.
- 33.
- Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale
all'udienza del 15 luglio 1998.
- 34.
- La ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia:
annullare la decisione impugnata;
condannare la Commissione alle spese.
- 35.
- La Commissione ha concluso che il Tribunale voglia:
respingere il ricorso;
condannare la ricorrente alle spese.
Sul merito
- 36.
- La ricorrente deduce quattro motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo è basato
sull'incompetenza della Commissione ad adottare la decisione impugnata, in quanto
essa sarebbe stata legittimata solo ad indagare sul mercato della pubblicità
televisiva ma non sul mercato della produzione televisiva. Il secondo motivo si
riferisce ad una violazione dei diritti della difesa, in quanto la ricorrente avrebbe
avuto un accesso insufficiente al fascicolo. Il terzo e quarto motivo sono basati
rispettivamente su una violazione delle forme sostanziali su una violazione degli
artt. 2 e 3 del regolamento n. 4064/89.
1. Sul primo motivo relativo all'incompetenza della Commissione
Argomenti delle parti
- 37.
- La ricorrente sostiene che la Commissione era legittimata unicamente ad indagare
sul mercato della pubblicità televisiva ma non sul mercato della produzione
televisiva. La competenza della Commissione relativamente alle concentrazioni
senza dimensione comunitaria sarebbe subordinata ad una domanda di uno Stato
membro, ai sensi dell'art. 22, n. 3, del regolamento n. 4064/89. Nella fattispecie il
governo olandese avrebbe chiesto alla Commissione di esaminare la concentrazione
unicamente per quanto riguarda il mercato della pubblicità televisiva. Ne
deriverebbe che la Commissione poteva indagare solo su questo mercato e non
poteva di propria iniziativa estendere l'indagine.
- 38.
- La limitazione della domanda al mercato della pubblicità televisiva era
esplicitamente richiamata dal governo olandese, non solo nella sua lettera del 19
aprile 1995, ma anche nella nota esplicativa che accompagnava tale lettera, che
precisava che le possibili ripercussioni sul mercato della pubblicità televisiva
avevano motivato l'intenzione del governo olandese di chiedere l'esame di questa
concentrazione relativamente al regolamento n. 4064/89.
- 39.
- La Commissione sostiene che l'art. 22, n. 3, del regolamento n. 4064/89 è stato
adottato per assicurare un controllo effettivo delle concentrazioni nel caso in cui
uno Stato membro non disponga di una normativa a tal fine. Tale disposizione
consentirebbe pertanto ad uno Stato membro di chiedere alla Commissione di
esaminare una pratica qualora le soluzioni nazionali non siano sufficienti per porre
rimedio all'impatto anticoncorrenziale derivante da una concentrazione.
- 40.
- Questa disposizione, lungi dal consentire ad uno Stato membro di assoggettare
l'esame della Commissione solo ad un aspetto specifico di una concentrazione,
comporterebbe per contro un esame della concentrazione in toto. In seguito ad una
tale domanda, la Commissione dovrebbe esaminare la concentrazione come se
fosse di dimensione comunitaria. Le competenze di cui essa gode al riguardo
sarebbero inappropriate se ci si aspettasse che lo Stato membro interessato avesse
già identificato nella sua domanda il problema di concorrenza che richiedeva una
soluzione.
- 41.
- La Commissione aggiunge che nella fattispecie il governo olandese non ha limitato
la sua domanda al mercato della pubblicità televisiva. Risulterebbe chiaramente
dalla lettera inviata dal governo olandese alla Commissione che esso le aveva
chiesto di esaminare la compatibilità della concentrazione nel suo insieme con il
regolamento n. 4064/89. Il governo olandese avrebbe semplicemente indicato che
a suo parere la concentrazione non rafforzava in maniera significativa la posizione
delle parti altrove rispetto al mercato della pubblicità televisiva e che la domanda
presentata alla Commissione farebbe motivata dalle sue preoccupazioni al riguardo.
Inoltre nulla nella nota esplicativa che accompagnava la lettera alla Commissione
farebbe pensare che esso chiedeva alla Commissione di indagare unicamente sul
mercato della pubblicità televisiva.
Giudizio del Tribunale
- 42.
- L'art. 22, n. 3, del regolamento n. 4064/89 prevede in sostanza che la Commissione
può, su domanda di uno Stato membro, esaminare se una concentrazione senza
dimensione comunitaria sia compatibile con questo regolamento. L'esame della
Commissione è delimitato unicamente dalla formulazione dell'art. 22. Pertanto, a
titolo di esempio, l'art. 5 prevede che la Commissione è tenuta ad adottare solo le
misure strettamente necessarie per preservare o ripristinare una concorrenza
effettiva nel territorio dello Stato membro su domanda del quale è intervenuta. Per
contro l'art. 22 non attribuisce alcun potere allo Stato membro né di controllare lo
svolgimento dell'esame della Commissione una volta che le ha deferito la
concentrazione di cui trattasi né di delimitare il campo d'indagine della
Commissione al riguardo.
- 43.
- Inoltre risulta chiaramente dal fascicolo che il governo olandese non ha cercato di
restringere l'esame della concentrazione di cui trattasi effettuato dalla
Commissione, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente.
- 44.
- Pertanto la lettera del 19 aprile 1995 che il governo olandese ha inviato alla
Commissione indica che esso si aspettava che la Commissione esaminasse la
concentrazione nel suo insieme e non soltanto un aspetto di quest'ultima. Il primo
punto della lettera così recita:
«Facendo riferimento all'art. 22, n. 3, del regolamento n. 4064/89 vi chiedo, in
nome del governo dei Paesi Bassi, di esaminare se la joint venture tra RTL, CLT,
VNU, Veronica e Endemol sia compatibile con il regolamento relativo al controllo
delle concentrazioni».
- 45.
- Dal terzo punto della lettera risulta anche che, se il governo olandese ha cercato
di attirare l'attenzione della Commissione sul mercato della pubblicità televisiva in
particolare, esso non ha tuttavia cercato di delimitare l'estensione dell'indagine
della Commissione. Questo punto indica:
«Per quanto il governo olandese possa giudicare, la partnership assumerà la forma
di una concentrazione (...) Il governo olandese ritiene che occorra esaminare più
da vicino la questione se la concentrazione possa portare alla creazione o al
rafforzamento di una posizione dominante con la conseguenza che una concorrenza
effettiva sarebbe ostacolata in maniera significativa sul mercato della pubblicità
televisiva nel territorio olandese».
- 46.
- Questa conclusione è corroborata dal fatto che, nel suo parere del 5 settembre
1995 relativo al progetto preliminare della decisione impugnata, richiesto ai sensi
dell'art. 19 del regolamento n. 4064/89, il comitato consultivo ha sostenuto la tesi
della Commissione secondo cui il suo esame doveva riguardare la concentrazione
considerata nel suo insieme e non solo aspetti specifici di quest'ultima. Il parere del
comitato è stato unanime su tale punto, in quanto il rappresentante olandese ha
manifestato il suo consenso al riguardo.
- 47.
- Da quanto precede deriva che il primo motivo dev'essere respinto in quanto
infondato.
2. Sul secondo motivo relativo ad una violazione dei diritti della difesa
Argomenti delle parti
- 48.
- La ricorrente sostiene che la Commissione, tenuto conto del modo in cui essa ha
trattato il suo diritto di accesso al fascicolo, ha violato i suoi diritti della difesa.
- 49.
- I diritti della difesa comprenderebbero i diritti delle imprese interessate ad ottenere
l'accesso ai documenti richiesti dalla Commissione, affinché esse siano in grado di
presentare le loro osservazioni sulla loro effettività e sulla loro pertinenza. La
Commissione avrebbe l'obbligo di rendere accessibile alle imprese implicate in un
procedimento ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato tutta la documentazione a
carico e a favore da essa raccolta nel corso dell'indagine, fatti salvi i segreti
aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e altre
informazioni riservate (sentenza del Tribunale 18 dicembre 1992, cause riunite
T-10/92, T-11/92, T-12/92 e T-15/92, Cimenteries CBR e a./Commissione, Racc.
pag. II-2667, punto 41).
- 50.
- Benché questa giurisprudenza sia stata elaborata in cause che si riferiscono ai
procedimenti condotti in applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, la ricorrente
sostiene tuttavia che il principio della tutela dei diritti della difesa, applicato ai
procedimenti avviati ai sensi del regolamento n. 4064/89, non può tradursi in un
diritto di accesso ai documenti del fascicolo della Commissione che sarebbe di
minore rilevanza. Infatti, l'art. 18 del regolamento n. 4064/89, nonché l'art. 13 del
regolamento (CE) della Commissione 21 dicembre 1994, n. 3384, relativo alle
notificazioni, ai termini e alle audizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4064/89
(GU L 377, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 3384/94», regolamento di
applicazione vigente a quel tempo), contengono disposizioni concernenti il diritto
di essere sentiti che sono identiche all'art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio
6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del
Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204) e all'art. 4 del regolamento della Commissione
25 luglio 193, n. 99, relativo alle audizioni previste dall'art. 19, nn. 1 e 2 del
regolamento n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il «regolamento
n. 99/63»). Sarebbe quindi chiaro che la giurisprudenza menzionata si applica
pienamente alle procedure previste dal regolamento n. 4064/89.
- 51.
- La ricorrente sostiene che il fascicolo al quale le parti della concentrazione hanno
avuto accesso era manifestamente incompleto, soprattutto perché la Commissione
aveva sostituito numerosi documenti provenienti dalle parti interessate dal mercato
con sintesi non riservate da cui non risultava l'identità di tali parti. La Commissione
ha anche rifiutato di divulgare l'identità delle imprese che non hanno chiesto la
riservatezza, poiché ciò avrebbe consentito alle parti di dedurne quali fossero le
altre società. La ricorrente ammette che questa posizione potrebbe essere
sostenibile per il primo questionario ai produttori indipendenti della Commissione,
che è stato inviato a cinque produttori indipendenti di programmi televisivi, ma che
essa è difficilmente comprensibile per il secondo questionario generale, inviato a
tutti gli altri produttori indipendenti che figuravano nel Nederland Omroep
Handboek 1994/1995 (manuale dell'ufficio della diffusione radiotelevisiva olandese;
in prosieguo: l'«Handboek»).
- 52.
- Queste sintesi non riservate presenterebbero, in mancanza di indicazione
dell'identità delle società che hanno risposto, una visione ingannevole delle
condizioni del mercato, e la ricorrente non sarebbe quindi in grado di rispondere
a quanto fatto valere senza conoscere l'identità di queste società.
- 53.
- La ricorrente lamenta anche il fatto che l'indice delle materie fornito unitamente
ai documenti ai quali le parti della concentrazione hanno avuto accesso non
indicava né la loro natura né il loro contenuto. Essa ritiene che le indicazioni che
figurano su quest'ultimo avrebbero dovuto fornire loro informazioni
sufficientemente precise per poter determinare se i documenti descritti potessero
essere pertinenti per la loro difesa.
- 54.
- Essa fa valere che non hanno avuto accesso alle risposte di un produttore
indipendente, IDTV, al quale era stato inviato un questionario specifico dalla
Commissione. Inoltre nessun questionario sarebbe stato inviato alla D & D
Productions International BV, la filiale olandese della società di produzione belga
D & D, né alla Sleeswijk Entertainment BV, che è stata acquisita dalla D & D.
- 55.
- La ricorrente sostiene che la Commissione ha raccolto nuovi documenti dopo che
le parti della concentrazione avevano avuto accesso al fascicolo e che esse non ne
sono mai state informate né hanno avuto l'opportunità di vedere questi documenti.
Infatti, la conclusione della Commissione secondo cui la produzione interna delle
emittenti pubbliche era essenzialmente destinata a loro proprio uso, può spiegarsi
solo con la circostanza che essa ha raccolto informazioni successivamente
all'audizione. Anche supponendo che questa conclusione fosse fondata sulle
informazioni fornite dalle parti della concentrazione, cosa che sarebbe meno
probabile, essa sarebbe allora viziata da un errore materiale manifesto.
- 56.
- La ricorrente lamenta inoltre il fatto che alcune risposte sarebbero state raccolte
dalla Commissione per telefono senza mai essere sottoposte alle parti della
concentrazione. Pertanto la ricorrente non sarebbe stata in grado di far conoscere
il suo punto di vista su queste informazioni. Per il resto, poiché queste informazioni
in ogni caso non possono essere verificate, esse non avrebbero dovuto essere
utilizzate dalla Commissione. La raccolta delle informazioni per telefono sarebbe
incompatibile con i principi fondamentali di diritti della difesa nelle questioni di
concorrenza. Non solo queste informazioni potrebbero essere mal comprese, ma
nessuna norma obbligherebbe la persona interrogata a fornire dati numerici esatti,
contrariamente ad una richiesta di informazioni che contiene un avvertimento
chiaro circa le sanzioni in cui si incorre in caso di informazioni inesatte. Inoltre,
essa sarebbe manifestamente incompatibile con la normativa e con la volontà del
legislatore comunitario e costituirebbe in effetti un rifiuto della Commissione di
dare applicazione al diritto comunitario. Le difficoltà pratiche incontrate dalla
Commissione non potrebbero esonerarla dall'obbligo di applicare il regolamento
n. 4064/89.
- 57.
- La Commissione ammette che i principi che disciplinano l'accesso al fascicolo
nell'ambito delle procedure condotte in applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato
devono essere applicate anche nell'ambito dei procedimenti condotti sulla base del
regolamento n. 4064/89. Essa fa presente tuttavia che, poiché le decisioni sulle
operazioni di concentrazione sono assoggettate ad un calendario molto rigido
destinato a tutelare gli interessi delle parti implicate in tali operazioni, la loro
concreta applicazione deve conciliare la tutela dei diritti della difesa delle parti e
l'interesse pubblico più ampio a che le concentrazioni siano assoggettate ad un
esame effettivo.
- 58.
- L'accesso alle sintesi delle risposte ai questionari inviati a produttori indipendenti
sarebbe stato sufficiente per consentire alla ricorrente di contestare gli elementi di
prova raccolti in quanto essi rivelavano chiaramente il parere di terzi sulle
conseguenze probabili della concentrazione. La credibilità di questi pareri non è
pregiudicata dall'identità di coloro che li hanno emessi. L'importante sarebbe che
essi illustrino le preoccupazioni degli operatori presenti sul mercato della
produzione e la forza del ragionamento sviluppato a sostegno delle loro opinioni.
La ricorrente era quindi essa stessa in grado di rispondere a qualsiasi affermazione
effettuata da un terzo con la quale non era d'accordo.
- 59.
- La Commissione chiarisce che al fine di adempiere la sua missione di interesse
pubblico consistente nel controllare le concentrazioni essa deve essere in grado di
ottenere pareri chiari ed esaurienti da parte di terzi potenzialmente interessati.
Essa deve anche poter garantire che un trattamento riservato sarà dedicato alle
loro osservazioni (sentenza del Tribunale 1° aprile 1993, causa T-65/89, BPB
Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. II-389, punto 33, come
confermato dalla sentenza della Corte 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB
Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. I-865, punti 26 e 27).
- 60.
- La circostanza che tutte le risposte ai questionari inviati non erano state ricevute
nel momento in cui la ricorrente ha avuto accesso al fascicolo non diminuirebbe il
valore delle prove sulle quali la Commissione si è basata. La maggior parte dei
produttori indipendenti più importanti che figurano nell'Handboek hanno risposto
al questionario che è stato loro inviato, di modo che le risposte, di cui la
Commissione disponeva nel momento in cui ha redatto la comunicazione degli
addebiti, rappresentavano le opinioni degli operatori più importanti sul mercato
della produzione televisiva in lingua olandese.
- 61.
- La Commissione sottolinea che l'indice delle materie dava alle parti informazioni
generali sulla natura delle informazioni che erano state raccolte.
- 62.
- Essa chiarisce inoltre che le parti hanno avuto accesso alle risposte di ISTV e di
D & D mediante sintesi non riservate.
- 63.
- La Commissione conferma che nessuna prova documentale è stata da essa ottenuta
dopo il 26 luglio 1995, data in cui le parti hanno consultato il fascicolo. Sarebbe
tuttavia esatto che produttori indipendenti, che non avevano risposto ai questionari,
sono stati contattati per telefono dopo questa data. Questo fatto sarebbe stato
portato a conoscenza delle parti nelle audizioni, ma esse non hanno chiesto di
avere accesso alle informazioni complementari così raccolte. Queste informazioni
riguardavano solo il numero di ore di programmi televisivi prodotti dall'impresa
interrogata nonché il valore in fiorini di questi programmi. Dato che le informazioni
erano tali che solo le imprese interrogate potevano conoscerle con precisione,
rivelarle alle parti non avrebbe consentito loro di contestarle. Di conseguenza
anche se fosse stato commesso un errore di procedura, cosa che è contestata dalla
Commissione, esso non avrebbe arrecato danno alla ricorrente.
- 64.
- La Commissione chiarisce infine che il ricorso al procedimento di cui all'art. 11, n.
5, del regolamento n. 4064/89 sarebbe stato sproporzionato in un caso quale quello
della presente fattispecie in cui le imprese interessate sono per la maggior parte
molto piccole. Sarebbe stato quindi opportuno che la Commissione completasse le
risposte scritte che aveva ricevuto mediante indagini telefoniche.
Giudizio del Tribunale
Sull'accesso a sintesi non riservate
- 65.
- Deriva dalla giurisprudenza che il procedimento di consultazione dei fascicoli nelle
cause di concorrenza ha lo scopo di consentire ai destinatari di una comunicazione
degli addebiti di prendere conoscenza degli elementi di prova contenuti nel
fascicolo della Commissione, onde possano pronunciarsi utilmente sulle conclusioni
alle quali è giunta la Commissione, nella sua comunicazione degli addebiti, in base
a detti elementi. Il diritto di accesso al fascicolo si giustifica quindi con la necessità
di garantire alle imprese interessate la possibilità di difendersi validamente contro
gli addebiti loro mossi nella comunicazione degli addebiti (sentenza Cimenteries
CBR e a./Commissione, citata, punto 38).
- 66.
- Tuttavia risulta anche dalla giurisprudenza che l'accesso a taluni documenti può
essere rifiutato, in particolare ai documenti o loro parti contenenti segreti
professionali di altre imprese, ai documenti interni della Commissione, alle
informazioni che consentono di identificare i denuncianti che desiderino di restare
nell'anonimato, nonché alle informazioni comunicate alla Commissione alla
condizione che ne venga rispettata la riservatezza (sentenza 1° aprile 1993, BPB
Industries e British Gypsum/Commissione, citata, punto 29, come confermato dalla
sentenza 6 aprile 1995, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, citata, punti
26 e 27).
- 67.
- Il Tribunale ha già constatato che, se le imprese hanno diritto alla tutela dei loro
segreti d'impresa, questo diritto tuttavia deve essere contemperato con la garanzia
dei diritti della difesa (sentenza del Tribunale 29 giugno 1995, causa T-36/91,
ICI/Commissione, Racc. pag. II-1847, punto 98). Pertanto la Commissione può
essere tenuta a conciliare interessi opposti con la preparazione di versioni non
riservate dei documenti che contengono segreti d'impresa o altri dati sensibili
(sentenza ICI/Commissione, citata, punto 103).
- 68.
- Il Tribunale ritiene che gli stessi principi si applicano all'accesso ai fascicoli nelle
cause di concentrazione esaminate nell'ambito del regolamento n. 4064/89, anche
se l'applicazione di questi principi può ragionevolmente essere condizionata
dall'esigenza di celerità che caratterizza l'economia generale di tale regolamento
(sentenza del Tribunale 27 novembre 1997, causa T-290/94,
Kaysersberg/Commissione, Racc. pag. II-2137, punto 113).
- 69.
- Nella fattispecie è pacifico che taluni produttori indipendenti hanno risposto ai
questionari della Commissione a condizione che quest'ultima non rivelasse la loro
identità alle parti della concentrazione. Ne deriva che non si può addebitare alla
Commissione di aver nascosto l'identità di queste imprese e di aver fornito alle
parti solo una sintesi non riservata delle loro risposte.
- 70.
- Era necessario che, al fine di rispettare questa condizione, la Commissione nonrivelasse l'identità degli altri produttori indipendenti che non avevano chiesto la
riservatezza prima di rispondere ai questionari della Commissione. Come rileva la
Commissione, le risposte ai questionari che forniscono informazioni sul segmento
di mercato sul quale l'autore di una determinata risposta opera. In queste
circostanze, la Commissione non poteva escludere la possibilità che le parti
deducessero l'identità dei produttori che avevano chiesto un trattamento riservato
della loro risposta se divulgava l'identità dei produttori che non lo avevano fatto.
- 71.
- Per il resto, come rileva la Commissione, le risposte ai questionari contenevano
nella fattispecie solo il parere di terzi sulle conseguenze probabili della
concentrazione. Le sintesi non riservate indicavano chiaramente la portata di
questo parere. Non era quindi necessario conoscere l'identità dei terzi in questione
per essere in grado di contestare i pareri espressi.
- 72.
- Ne deriva che il fatto che la ricorrente abbia avuto accesso solo a sintesi non
riservate delle risposte ai questionari inviati ai produttori indipendenti non
costituisce una violazione dei suoi diritti della difesa.
Sulla presentazione della tavola delle materie
- 73.
- Il Tribunale ritiene che la presentazione della tavola delle materie adottata dalla
Commissione corrisponda a quella che è già stata approvata dal Tribunale nella
sentenza 1° aprile 1993, BPB Industries e British Gypsum/Commissione,
soprammenzionata, punti 29-33 e confermata dalla Corte su impugnazione
(sentenza 6 aprile 1995, BPB Industries e British Gypsum/Commissione,
soprammenzionata).
- 74.
- Pertanto nella fattispecie è pacifico che i documenti del fascicolo ai quali le parti
hanno avuto accesso il 26 luglio 1995 siano stati presentati in ordine cronologico
e che la Commissione aveva preparato un elenco ricapitolativo di tutti i 279
documenti che componevano tale fascicolo. Questo elenco, presentato in allegato
16 al ricorso, conteneva due serie di informazioni. Da un lato, esso ripartiva i
documenti secondo la loro natura. A tal fine una classificazione in 13 rubriche è
stata notificata alle società interessate (relazioni annuali, note interne, richieste di
informazione e via di seguito). L'elenco conteneva, per ogni documento o gruppo
di documenti, l'indicazione del o, eventualmente, dei numeri chiave che
corrispondevano alla rubrica alla quale esso apparteneva. D'altra parte, l'elenco
precisava, per ogni documento o gruppo di documenti, se questo fosse accessibile
alle società interessate, parzialmente accessibile a queste società, riservato o
irrilevante.
- 75.
- Sembra che l'accesso a cinque categorie di documenti sia stato rifiutato alle parti.
Si tratta innanzi tutto di documenti di carattere puramente interno alla
Commissione, in secondo luogo, di corrispondenza con gli Stati membri, in terzo
luogo, di talune risposte a richieste di informazioni, effettuate ai sensi dell'art. 11
del regolamento n. 4064/89, in quarto luogo, di corrispondenza con terzi e infine,
in quinto luogo, di uno o più studi.
- 76.
- La ricorrente non può utilmente lamentare il fatto che la Commissione le abbia
rifiutato l'accesso a documenti a carattere puramente interno relativamente ai quali
il Tribunale ha già ritenuto che non dovessero essere comunicati (v. supra, punto
66). Una soluzione identica dev'essere accolta per la corrispondenza scambiata con
gli Stati membri e con taluni terzi, per la quale la Commissione ha potuto
legittimamente rifiutare l'accesso basandosi sul loro carattere riservato. Per quanto
riguarda le risposte a richieste di informazioni inviate dalla Commissione a terzi,
il Tribunale ha già constato che, nella fattispecie, la Commissione non ha violato
i diritti della difesa fornendo solo sintesi non riservate di talune di queste risposte
(v. supra, punti 69-72).
- 77.
- Per quanto riguarda il o gli studi menzionati nell'elenco ricapitolativo, cui la
ricorrente ha fatto riferimento nella replica, che non è o non sono stati forniti alla
ricorrente, occorre constatare che la Commissione si riferisce solo a due studi nella
decisione contestata così come nella comunicazione degli addebiti inviata ai sensi
dell'art. 18 del regolamento n. 4064/89. Questi studi erano rispettivamente uno
studio econometrico preparato dalla KPMG Management Consulting ai fini
dell'istruzione del fascicolo e uno studio intitolato Media in Europe, Europe Media
Cost Comparison 1993, preparato dalla Young & Rubicam. Una copia del primo
studio è stata inviata alle parti e una copia del secondo figurava nel fascicolo al
quale le parti hanno avuto accesso il 26 luglio 1995. La Commissione non fa
riferimento ad alcun altro studio nella decisione impugnata o nella comunicazione
degli addebiti e la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione concreta secondo
cui questi documenti avrebbero potuto essere basati su informazioni raccolte da un
tale studio.
- 78.
- Ne deriva che la presentazione della tavola delle materie del fascicolo accolta nella
fattispecie dalla Commissione non è viziata da una violazione dei diritti della difesa.
Sulle risposte della IDTV e della Sleeswijk-D & D
- 79.
- Occorre constatare che la ricorrente non contesta l'affermazione della Commissione
secondo cui la ricorrente ha avuto accesso alle sintesi non riservate delle risposte
della IDTV e della Sleeswijk-D & D. La censura deve pertanto essere respinta.
Sull'asserita esistenza di documenti raccolti successivamente alla consultazione del
fascicolo da parte della ricorrente
- 80.
- Il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia giustificato la sua affermazione
secondo cui la Commissione avrebbe raccolto nuovi documenti concernenti il
mercato della produzione televisiva olandese dopo che essa aveva ottenuto accesso
al fascicolo e che non gliele avrebbe comunicati. Nel suo ricorso la ricorrente aveva
fatto riferimento, in particolare, alle prime tre frasi del punto 89 della decisione
impugnata, che così recitano:
«Le emittenti pubbliche utilizzano le loro produzioni interne essenzialmente per
trasmetterle in proprio. Anche se talvolta vengono offerte sul mercato
internazionale, normalmente esse non vengono proposte ad altre emittenti operanti
sul mercato televisivo dei Paesi Bassi. Di conseguenza non vi è concorrenza diretta
tra le produzioni interne e i programmi prodotti da produttori indipendenti che
sono offerti sul mercato».
- 81.
- All'udienza la Commissione ha tuttavia indicato che le prime due frasi sono riprese
rispettivamente dalla comunicazione degli addebiti e dalla risposta delle parti a
questa comunicazione. La comunicazione degli addebiti reca la data del 18 luglio
1995 e precede quindi la consultazione del fascicolo ad opera delle parti il 26
luglio. La terza frase si limita a trarre la conclusione logica delle due prime frasi
e non contiene alcuna nuova informazione.
- 82.
- Per quanto riguarda la lettera del 25 agosto 1995 della Nederlandse Vereninging
van Erkende Reclame Adviesbureaus alla Commissione (associazione olandese
delle agenzie di pubblicità; in prosieguo: la «VEA»), poiché la ricorrente ha ritirato
l'argomento relativo all'analisi da parte della Commissione della posizione di HMG
sul mercato della pubblicità televisiva (v. supra, punto 32), non è necessario
esaminare se il trattamento da parte della Commissione di questa lettera abbia
violato i diritti della difesa.
Sulla raccolta di informazioni per telefono
- 83.
- E' pacifico che la Commissione ha inviato una lettera ai sensi dell'art. 11 del
regolamento n. 4064/89, con allegato un questionario, a tutti i produttori
indipendenti che figurano nell'Handboek e che essa ha poi contattato per telefono
coloro che non le avevano risposto, al fine di ottenere il numero di ore dei
programmi televisivi che essi avevano prodotto durante il 1994 nonché il valore in
fiorini di questi programmi. Questi dati numerici erano necessari al fine di valutare
le dimensioni del mercato della produzione televisiva indipendente e la quota di
questo mercato detenuta da Endemol.
- 84.
- Occorre sottolineare che il fine dell'art. 11 del regolamento n. 4064/89 è di
consentire alla Commissione di raccogliere tutte le informazioni necessarie al fine
di assolvere i compiti che le sono assegnati da questo regolamento. Quando invia
una domanda di informazione a qualcuno, la Commissione è tenuta a indicare il
fondamento giuridico e la finalità della domanda, nonché le sanzioni previste nel
caso in cui venga fornita un'informazione inesatta. L'art. 11 non richiede tuttavia
che imprese in tal modo contattate rispondano per iscritto. Nella fattispecie, la
maggior parte delle imprese più importanti hanno effettivamente fornito risposte
scritte. Tenuto conto dell'esigenza di celerità che caratterizza l'economia generale
del regolamento n. 4064/89 (sentenza Kaysersber/Commissione, soprammenzionata,
punto 113), la Commissione ha deciso di ottenere per telefono le risposte delle
imprese alle quali aveva inviato una lettera ai sensi dell'art. 11, ma che non
avevano ancora risposto. Dato che la maggior parte delle imprese così contattate
hanno anche fornito le risposte necessarie all'analisi della Commissione,
soddisfacendo pertanto i loro obblighi ai sensi dell'art. 11 del regolamento
n. 4064/89, sarebbe stato eccessivo utilizzare il procedimento formale previsto
dall'art. 11, n; 5, dello stesso regolamento.
- 85.
- Ne deriva che la Commissione non ha violato le disposizioni dell'art. 11 del
regolamento n. 4064/89 contattando per telefono le imprese alle quali aveva già
inviato una lettera ai sensi di questa disposizione e che non avevano risposto al fine
di completare le sue ricerche.
- 86.
- Nonostante l'assenza di violazione delle disposizioni del regolamento n. 4064/89 e
in quanto è pacifico tra le parti che le informazioni raccolte per telefono non sono
state sottoposte in quanto tali alla ricorrente, occorre ancora accertare se, così
facendo, la Commissione abbia violato i diritti della difesa ai sensi della
giurisprudenza soprammenzionata (punto 65).
- 87.
- In base a questa giurisprudenza, è sufficiente, per constatare una violazione dei
diritti della difesa, dimostrare che l'omessa divulgazione dei documenti in questione
ha potuto influenzare, a scapito della ricorrente, lo svolgimento del procedimento
ed il contenuto della decisione (sentenza ICI/Commissione, soprammenzionata,
punto 78).
- 88.
- A tal riguardo occorre ricordare che una violazione dei diritti della difesa deve
essere esaminata in relazione alle circostanze specifiche del caso di specie
(sentenza ICI/Commissione, soprammenzionata, punto 70).
- 89.
- Pertanto il Tribunale rileva, innanzi tutto, che le informazioni raccolte per telefono
sono state utilizzate dalla Commissione al fine di calcolare la quota di Endemol sul
mercato della produzione televisiva indipendente in lingua olandese, che essa ha
valutato «nettamente più del 50%». Questa cifra globale è stata comunicata alla
ricorrente all'audizione dell'8 agosto 1995. La Commissione ha anche calcolato la
quota di mercato dei dieci altri produttori più importanti sul mercato partendo da
queste informazioni. La Commissione aveva già indicato a Endemol che riteneva
che essa detenesse una quota di mercato del 60%, nella comunicazione che le è
stata inviata il 18 luglio 1995 ai sensi dell'art. 18 del regolamento n. 4064/89 e
all'atto della consultazione del fascicolo ad opera delle parti il 26 luglio 1995. Al
tempo stesso essa aveva anche fornito una prima valutazione delle quote di
mercato dei cinque altri produttori più importanti. Endemol aveva quindi avuto
l'opportunità di commentare queste valutazioni per iscritto nella difesa delle parti,
presentata il 4 agosto 1995 e di discutere le cifre riviste della Commissione
all'audizione stessa.
- 90.
- In secondo luogo è pacifico che le informazioni di cui trattasi, come fornite dalle
singole imprese, riguardavano solo il numero di ore dei programmi televisivi da
esse prodotti in quanto produttori indipendenti nel 1994 nonché il valore di questi
programmi. Pertanto solo le imprese interrogate potevano conoscerli con
precisione. Ne deriva che, anche se la Commissione avesse rivelato queste
informazioni, che rivestivano del resto un carattere riservato, Endemol non sarebbe
stata in grado di contestarle.
- 91.
- Da quanto precede deriva che, non comunicando queste informazioni nella forma
in cui esse sono state fornite dai singoli produttori, la Commissione non ha violato
i diritti della difesa della ricorrente.
3. Sul terzo motivo relativo ad una violazione delle forme sostanziali
Argomenti delle parti
- 92.
- La ricorrente sostiene che, nel corso dell'audizione dell'8 agosto 1995, sono emersi
numerosi elementi di fatto e di diritto nuovi e rilevanti. Ne deriverebbe che il
comitato consultivo ed il collegio dei membri della Commissione non hanno potuto
avere piena conoscenza dei fatti essenziali della questione, poiché non hanno
ricevuto la relazione contenente il verbale dell'audizione. Il fatto che l'audizione sia
stata registrata su nastro magnetico non rimedia per niente a questa violazione
delle forme sostanziali che dovrebbe portare all'annullamento della decisione
impugnata.
- 93.
- La Commissione replica in sostanza che essa non è tenuta a redigere verbali
ufficiali delle audizioni nelle questioni che rientrano nel regolamento n. 4064/89 e
che per di più il fatto di non fornire un tale verbale al comitato consultivo o ai
membri della Commissione non avrebbe potuto, nella fattispecie, avere un'influenza
sull'esito del procedimento.
Giudizio del Tribunale
- 94.
- Risulta chiaramente dalla formulazione dell'art. 15, n. 5, del regolamento n. 3384/94
che la Commissione è semplicemente tenuta a far registrare le dichiarazioni di
chiunque venga sentito durante un'audizione formale. Per contro, la Commissionenon è tenuta a redigere il verbale di una tale audizione, a differenza del
procedimento previsto all'art. 9, n. 4, del regolamento n. 99/63, che prevede che le
principali dichiarazioni rilasciate da ciascuna delle persone sentite «sono messe a
verbale. Il processo verbale viene letto e approvato dalle persone sentite».
- 95.
- Ne deriva anche che la ricorrente non è legittimata a far valere che un tale verbale
avrebbe dovuto essere comunicato ai membri della Commissione o ai membri del
comitato consultivo prima dell'adozione della decisione impugnata.
- 96.
- Occorre quindi respingere questo motivo in quanto infondato.
4. Sul quarto motivo relativo ad una violazione degli artt. 2 e 3, nn. 1 e 3, del
regolamento n. 4064/89
- 97.
- Col quarto motivo la ricorrente contesta la fondatezza della conclusione alla quale
è pervenuta la Commissione, secondo cui la sua quota nel capitale di HMG
rafforzava la sua posizione dominante sul mercato olandese della produzione
televisiva indipendente in lingua olandese. Essa solleva al riguardo due censure
principali. Innanzi tutto essa non occuperebbe una posizione dominante sul
mercato rilevante. In secondo luogo la sua partecipazione alla concentrazione non
rafforzerebbe la sua posizione su tale mercato.
Sulla posizione dominante della ricorrente
- 98.
- La ricorrente fa valere da un lato che la Commissione ha erroneamente definito
il mercato rilevante della produzione televisiva indipendente in lingua olandese e,
dall'altro, che, anche supponendo che si possa accogliere la definizione in senso
stretto del mercato rilevante ammessa dalla Commissione, non si potrebbe ritenere
che essa occupa una posizione dominante su tale mercato.
Sulla definizione erronea del mercato rilevante
Argomenti delle parti
- 99.
- La ricorrente sostiene che la Commissione ha erroneamente definito il mercato
rilevante in quanto essa ha ritenuto che il mercato della produzione indipendente
di programma televisivi in lingua olandese fosse distinto dal mercato delle
produzioni interne delle emittenti pubbliche. I tre motivi dedotti dalla Commissione
per giustificare questa conclusione sarebbero erronei, cioè il fatto che le emittenti
pubbliche producono tipi di programmi diversi da quelli di Endemol, il fatto che
la produzione delle emittenti pubbliche è principalmente destinata al proprio uso,
e il fatto che le emittenti pubbliche non hanno la possibilità di scegliere
liberamente di produrre un programma esse stesse o di ordinarlo ad un produttore
indipendente.
- 100.
- Innanzi tutto la Commissione avrebbe ingiustamente ritenuto che le emittenti
pubbliche producano programmi diversi dai suoi. Esse produrrebbero programmi
di intrattenimento comparabili ai suoi e essa stessa produrrebbe trasmissioni di
giochi a premi, «talk shows» e «infotainment». Nel 1994, le grandi trasmissioni di
intrattenimento avrebbero rappresentato solo il 35% della sua produzione in
termini di valore e 16,7% in termini di ore prodotte.
- 101.
- In secondo luogo, la produzione delle emittenti pubbliche non sarebbe
principalmente destinata a loro uso, in quanto la ricorrente sottolinea al riguardo
che queste ultime hanno offerto 345 programmi sul mercato internazionale per il
tramite delle agenzie di vendita di Nederlandse Omroepprogramma Stichting
(NOS, superstruttura che fornisce agli organismi di radiodiffusione pubblici servizi
amministrativi), mentre il suo catalogo per questo mercato si limita a un'offerta di
80 programmi.
- 102.
- In terzo luogo, sarebbe inesatto pretendere che un'emittente pubblica non abbia
la possibilità di scegliere liberamente di produrre un programma essa stessa o di
ordinarlo ad un produttore indipendente. Talune emittenti avrebbero reparti di
produzione interna molto rilevanti, mentre altre sembrano disporre di risorse molto
più modeste. L'argomento della Commissione secondo cui, a causa dei loro
investimenti considerevoli, le emittenti pubbliche sono costrette a produrre i propri
programmi non sarebbe quindi conforme alla prescrizione di fatto del mercato che
la Commissione aveva esposto. Inoltre, se un'emittente ha sufficiente personale e
materiale per un numero considerevole di produzioni, questo facilita la sua scelta
tra produzione interna e produzione esterna.
- 103.
- La Commissione sostiene innanzi tutto che le reti pubbliche hanno nettamente
tendenza ad acquistare all'esterno i programmi di intrattenimento di alto valore pur
producendo esse stesse i programmi inerenti al ruolo di emittenti pubbliche e di
programmi di complemento di scarso valore. La ricorrente sarebbe molto più forte
nel settore delle grandi trasmissioni di intrattenimento. Mentre essa produce solo
il 13,3% della durata totale delle trasmissioni diffuse nei Paesi Bassi, e la sua
produzione rappresenta il 17,8% della produzione in valore. Di conseguenza, la sua
produzione ha un costo orario maggiore del 42% rispetto a quella sul resto del
mercato, il che dimostrerebbe chiaramente che il suo «production mix» è molto
diverso.
- 104.
- In secondo luogo la Commissione fa rilevare che le produzioni interne non sono
commercializzate, quanto meno nei Paesi Bassi. Anche se NOS propone 345
programmi prodotti dalle emittenti pubbliche sul mercato internazionale, queste
vendite internazionali non avrebbero incidenza sul mercato olandese.
- 105.
- In terzo luogo la Commissione sostiene che la possibilità di una decisione «make
or buy» è in gran parte illusoria. Se un'emittente pubblica ha realizzato
investimenti considerevoli in impianti di produzione interna, questi impianti
rappresenteranno un costo significativo di cui una gran parte sarà immobilizzata.
Non vi sarebbe quindi altra scelta a breve termine che utilizzare questi impianti
nella più ampia misura possibile. Dato che le emittenti che non dispongono di
impianti di produzione interna non sono confrontate ad una tale decisione,
difficilmente si può ritenere che esse esercitino un'influenza sul mercato della
produzione indipendente.
Giudizio del Tribunale
- 106.
- Prima di esaminare la definizione data dalla Commissione del mercato di cui
trattasi, occorre rilevare che le norme sostanziali del regolamento n. 4064/89, ed in
particolare l'art. 2, attribuiscono alla Commissione un certo potere discrezionale,
in particolare per quanto concerne le valutazioni di ordine economico. Di
conseguenza, il controllo da parte del giudice comunitario sull'esercizio di tale
potere, che è essenziale per la determinazione delle norme in materia di
concentrazioni, deve essere effettuato tenendo conto del margine discrezionale che
è implicito nelle norme di carattere economico facenti parte del regime delle
concentrazioni (sentenza della Corte 31 marzo 1998, cause riunite C-68/94 e C-30/95, Francia/Commissione, Racc. pag. I-1375, punti 223 e 224).
- 107.
- Il Tribunale ritiene che, nella fattispecie, la definizione del mercato alla quale ha
proceduto la Commissione è corretta, in quanto essa ha concluso che la produzione
indipendente di programmi televisivi in lingua olandese costituiva un mercato
diverso da quello delle produzioni interne delle emittenti pubbliche.
- 108.
- Innanzi tutto i programmi prodotti dai produttori indipendenti sono solo
parzialmente sostituibili ai programmi prodotti dalle emittenti pubbliche. Pertanto
le emittenti pubbliche producono esse stesse, per la maggior parte, i programmi
inerenti al loro ruolo di emittenti pubbliche e i programmi di complemento di
scarso valore. Per contro, è pacifico che la ricorrente, che è di gran lunga il
produttore indipendente più importante nei Paesi Bassi, è molto più forte nel
settore delle grandi trasmissioni di intrattenimento rispetto alle emittenti pubbliche,
rappresentando questo genere di trasmissione il 35% della sua produzione.
Secondo i dati forniti dalla Commissione, che non sono stati contestati dalla
ricorrente, il costo orario della sua produzione è superiore del 42% a quello della
produzione sul resto del mercato, il che dimostra chiaramente che i suoi programmi
hanno un profilo diverso.
- 109.
- In secondo luogo, benché taluni programmi prodotti dalle emittenti pubbliche siano
venduti sul mercato internazionale, queste vendite non hanno incidenza sul mercato
olandese. La ricorrente riconosce che, per quanto riguarda quest'ultimo mercato,
la produzione interna delle emittenti pubbliche è essenzialmente destinata al
proprio uso. Non esiste quindi concorrenza diretta tra la produzione interna delle
emittenti pubbliche, i cui programmi non sono in via di principio proposti ad altre
emittenti sul mercato olandese, e i programmi prodotti dai produttori indipendenti
che sono offerti su tale mercato.
- 110.
- In terzo luogo, il Tribunale ritiene che la Commissione abbia ragionevolmente
potuto concludere che un'emittente pubblica non aveva generalmente la possibilità
di scegliere o di produrre un programma essa stessa o di ordinarlo ad un
produttore indipendente.
- 111.
- La ricorrente non ha confutato l'argomento della Commissione, secondo cui le
emittenti pubbliche che hanno importanti attività di produzione interna hanno
accettato a tal fine investimenti considerevoli e che esse hanno in particolare
assunto il personale di produzione necessario, che rappresenta un elemento
importante del prezzo di costo di un programma. Alla luce di queste considerazioni
era ragionevole per la Commissione concludere che, se le emittenti pubbliche
decidessero di aumentare notevolmente il numero degli ordinativi dati a produttori
indipendenti a danno della loro produzione interna, esse dovrebbero tuttavia
sostenere il costo della loro capacità produttiva interna senza ottenere un utile in
termini di programmi prodotti dagli investimenti realizzati. Una tale politica non
sarebbe possibile dal punto di vista commerciale, quanto meno a lungo termine.
- 112.
- D'altra parte l'argomento della Commissione secondo cui, a causa dei loro
investimenti considerevoli, le emittenti pubbliche sono costrette a produrre i loro
programmi esse stesse, non è inficiato dal fatto che talune emittenti hanno solo
reparti di produzione molto modesti, poiché è evidente che tali emittenti sono
pertanto obbligate a ordinare programmi a produttori indipendenti, non avendo
esse stesse mezzi di produzione.
Sull'assenza di posizione dominante di Endemol sul mercato rilevante
Argomenti delle parti
- 113.
- La ricorrente fa valere che, anche se si accetta la definizione in senso stretto del
mercato accolta dalla Commissione, non si potrebbe ritenere che essa occupa una
posizione dominante su quest'ultimo. Infatti, 97 produttori sarebbero presenti sul
mercato dei Paesi Bassi. Solo 29 produttori avrebbero risposto per iscritto ai
questionari della Commissione e le informazioni comunicate dagli altri per telefono
non sarebbero affidabili. La Commissione avrebbe quindi calcolato la sua quota di
mercato sulla base di elementi di prova incompleti.
- 114.
- Dalla circostanza che la ricorrente non conosceva i produttori che non figuravano
nell'Handboek, il quale menzionava i nomi di 85 produttori indipendenti tra cui
quello della ricorrente stessa, la Commissione deduce che essi erano così piccoli
che non avevano alcuna rilevanza ai fini della sua analisi di mercato.
- 115.
- Essa fa presente che quote di mercato molto elevate sono considerate
estremamente importanti nella determinazione della posizione dominante occupata
da un'impresa. Infatti un'impresa che detiene in maniera stabile durante un lungo
periodo una quota di mercato rilevante potrebbe divenire un partner obbligatorio,
di modo che in tali circostanze si potrebbe dedurre dalla sola quota di mercato che
vi è posizione dominante. Nella fattispecie la ricorrente deterrebbe una quota di
mercato superiore al 50% e sarebbe di gran lunga l'operatore più importante del
mercato.
- 116.
- La ricorrente sostiene anche che gli altri elementi accolti dalla Commissione, per
concludere per la sua posizione dominante sul mercato rilevante, sono erronei.
- 117.
- Innanzi tutto sarebbe inesatto che essa gode di un accesso privilegiato ai formats
stranieri, che sarebbero allora adattati al pubblico olandese. Essa avrebbe prodotto
solo 38 programmi basati su formats stranieri nel corso dei tre ultimi anni, e non
più di 60, come ha sostenuto la Commissione. Sembrerebbe che la Commissione
si sia basata su talune risposte soggettive dei suoi concorrenti, che non avrebbero
alcuna affidabilità poiché questi ultimi non sapevano con precisione quali formats
le appartenessero.
- 118.
- Del resto 45 dei 143 programmi che essa ha prodotto nel 1994 non sarebbero
basati su un format. Inoltre diversi formats popolari che essa utilizza
apparterrebbero a emittenti. Non sarebbe esatto che essa possedeva i formats
olandesi più popolari.
- 119.
- La Commissione ritiene di aver dimostrato sufficientemente che la ricorrente
possedeva un gran numero dei formats olandesi più popolari e un accesso
privilegiato ai formats stranieri. Constatando che la ricorrente godeva di un accesso
privilegiato a questi formats, essa avrebbe solamente riferito l'opinione di un gran
numero dei suoi concorrenti, secondo cui essa si trovava in una posizione di forza,
in particolare perché disponeva della struttura finanziaria che le consentiva di
acquisire programmi concludendo «output deals» (contratti con emittenti per un
volume di programmi determinati). La ricorrente avrebbe prodotto nel corso della
stagione 1993/1994 la metà dei programmi di intrattenimento non sportivi più
popolari.
- 120.
- In secondo luogo la ricorrente sostiene che non è esatto che essa abbia concluso
contratti con un gran numero di presentatori o di divi tra i più popolari della
televisione olandese.
- 121.
- Inoltre la sua presenza nel settore del teatro non costituirebbe un elemento
rilevante per le personalità della televisione, poiché praticamente nessuna di esse
approfitta di questa opportunità. Sarebbe anche irrilevante il fatto che essa detiene
una propria agenzia di persone dello spettacolo. Essa possederebbe solo un'agenzia
che si occupa dei calendari degli eventi e non avrebbe alcun potere per concludere
contratti di assunzione per persone dello spettacolo.
- 122.
- La Commissione obietta che essa ha concluso, sulla base delle preoccupazioni
espresse dagli altri operatori presenti sul mercato della produzione, che la
ricorrente aveva stipulato contratti, spetto esclusivi, con un gran numero di
presentatori o di persone dello spettacolo tra le più popolari della televisione
olandese. La circostanza che questi ultimi abbiano fatto poco ricorso alle possibilità
di esibirsi in posti diversi dalla televisione non avrebbe alcuna importanza, in
quanto l'esistenza di queste possibilità può indurre a scegliere di lavorare con la
ricorrente piuttosto che con un'altra società, rafforzando così la sua posizione. In
ogni caso essa non avrebbe mai ritenuto che si trattasse di un elemento
particolarmente importante nella determinazione della posizione dominante della
ricorrente.
- 123.
- In terzo luogo la ricorrente sostiene che la Commissione è partita ingiustamente
dal principio che le entrate realizzate in altri paesi possono rafforzare la sua
posizione nei Paesi Bassi. Queste risorse verrebbero utilizzate innanzi tutto per
sviluppare le filiali dei vari paesi interessati.
- 124.
- La Commissione sostiene che le attività di grande portata effettuate dalla ricorrente
al di fuori dei Paesi Bassi rafforzano la sua posizione dominante sul mercato
olandese. Le sue filiali le procurerebbero un accesso privilegiato al mercato
internazionale e aumenterebbero le risorse di tutto il gruppo, finanziando grandi
produzioni o determinando quali investimenti futuri potrebbero rivelarsi più
vantaggiosi. Ciò risulterebbe in particolare dal fatto che essa è il più grande
fornitore di RTL Germania, che è essa stessa il primo canale televisivo
commerciale in Germania.
- 125.
- In quarto luogo la ricorrente sostiene che taluni elementi di fatto da essa
presentati, ma trascurati dalla Commissione provano che essa non occupa una
posizione dominante. Innanzi tutto essa non sarebbe in grado di escludere i
concorrenti attuali o di impedire l'entrata di nuovi arrivi, in quanto diverse società
sono entrate sul mercato olandese della produzione negli ultimi anni. In secondo
luogo, i suoi clienti non si troverebbero in una situazione di dipendenza nei suoi
confronti, il che attesterebbe il boicottaggio di cui essa costituisce oggetto dalla
creazione di HMG da parte delle emittenti pubbliche, le quali avrebbero rinunciato
a tre programmi molto popolari. In terzo luogo, la Commissione non avrebbe
tenuto sufficientemente conto della crescita futura del mercato della produzione
televisiva e del fatto che questa crescita non le recava alcun vantaggio. Pertanto il
nuovo canale privato SBS non ha sottoscritto un accordo di produzione con essa,
Kindernet, un secondo nuovo canale, doveva far concorrenza direttamente a RTL
4 e Euro 7, un terzo canale, non doveva ordinarle produzioni per il 1995.
- 126.
- La Commissione sottolinea che le imprese che sono riuscite ad installarsi sul
mercato olandese in questi ultimi anni hanno avuto bisogno di un partner stabilito
sul posto. La D & D si è associata a Sleeswijk, che era già un grande produttore
olandese. Grundy si è installato sul mercato olandese per il tramite dell'impresa
comune con la ricorrente. Sarebbe quindi chiaro che neanche grandi gruppi
internazionali possono penetrare sul mercato olandese senza il sostegno di
operatori già impiantati su tale mercato.
- 127.
- Essa aggiunge che, se l'evoluzione sul mercato olandese della televisione si tradurrà
in una domanda accresciuta di tutti i canali, l'aumento più rilevante della domanda
in valore proverrà con molta probabilità dalla programmazione supplementare per
la Veronica. Poiché la ricorrente è il principale fornitore di Veronica e beneficia
ormai di un accordo di produzione e di un legame strutturale per il controllo
congiunto che essa esercita con RTL su HMG, era molto difficile credere che la
maggior parte della programmazione supplementare della Veronica non sarebbe
fornita da essa. Inoltre la domanda della Veronica, in quanto emittente
finanziariamente più potente, comprenderà con molta probabilità più programmi
di fiction e di intrattenimento costosi in cui si era specializzata. Per contro, i tre
nuovi altri canali privati avrebbero bilanci più modesti e le loro necessità di
produzione sarebbero quindi relativamente insignificanti.
- 128.
- Essa sottolinea infine di aver dimostrato che le entrate delle emittenti pubbliche
diminuiranno per il futuro, il che renderebbe improbabile un aumento degli acquisti
di programmi a valore elevato. Sarebbe un errore sostenere che la capacità
produttiva interna delle emittenti pubbliche possa avere un impatto concorrenziale
significativo sul mercato della produzione indipendente.
Giudizio del Tribunale
- 129.
- Innanzi tutto occorre esaminare il metodo di calcolo della quota della ricorrente
sul mercato olandese della produzione televisiva indipendente in lingua olandese
utilizzato dalla Commissione.
- 130.
- Innanzi tutto il Tribunale ritiene che la Commissione abbia giustamente calcolato
le quote di mercato dei vari produttori prendendo come riferimento il valore dei
programmi e non il volume orario della produzione. Infatti la ricorrente non ha
contestato i risultati dell'indagine effettuata dalla Commissione, da cui è risultato
che il valore orario delle produzioni televisive variava tra 30 000 HFL e
300 000 HFL. Alla luce di queste considerazioni, il metodo di calcolo delle quote
di mercato è valido solo se si basa sul valore e non sul volume.
- 131.
- In secondo luogo il Tribunale ritiene che il calcolo effettuato dalla Commissione
della quota di mercato di Endemol sia ragionevole. Dalle risposte scritte fornite
dalla Commissione al Tribunale risulta che la Commissione aveva inviato
questionari a 84 produttori indipendenti, e non solo a 75 come era indicato nelle
memorie. Questi 84 produttori rappresentavano tutti i produttori menzionati
nell'Handboek, eccezion fatta per la ricorrente stessa. Secondo le note preparate
durante l'istruzione del fascicolo, la Commissione ha ricevuto informazioni scritte
da parte di 29 produttori che riguardavano tra l'altro il numero di ore di
programmi televisivi prodotti durante il 1994 nonché il valore in fiorini di questi
programmi. Essa ha anche ottenuto informazioni telefoniche da parte di 37 altri
produttori su queste due questioni. Essa aveva quindi ricevuto risposte da parte del
78% degli 84 produttori. Essa ha valutato il valore approssimativo delle ore
prodotte dai 18 altri produttori per i quali essa non disponeva di alcun
informazione, sulla base delle informazioni fornite da altri produttori che avevano
un analogo numero di dipendenti. Infine essa ha preso in considerazione i dati
forniti dalla ricorrente stessa al fine di calcolare la dimensione del mercato totale
e la quota di mercato che quest'ultima deteneva.
- 132.
- Occorre quindi ritenere che la Commissione non ha commesso un errore indicando,
nella decisione impugnata, che la quota di mercato di Endemol era «sicuramente
più del 50%».
- 133.
- Inoltre la Commissione ha dimostrato, nella sua risposta a uno dei quesiti scritti del
Tribunale che, anche se avesse dovuto includere una valutazione del valore dei
programmi prodotti da uno dei 29 produttori che aveva risposto per iscritto ma che
non aveva fornito i dati necessari, questo non avrebbe modificato la sua valutazione
della quota di mercato di Endemol, che sarebbe sempre stata nettamente superiore
al 50%.
- 134.
- Inoltre occorre esaminare se la Commissione avesse giustamente concluso che nella
fattispecie Endemol occupava una posizione dominante sul mercato di cui trattasi.
A tal riguardo il Tribunale constata che, secondo la giurisprudenza consolidata, una
quota di mercato particolarmente elevata può di per sé costituire la prova
dell'esistenza di una posizione dominante, soprattutto quando, come nella
fattispecie, gli altri operatori sul mercato detengono solo quote molto meno
rilevanti (v. sentenza della Corte 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La
Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 41, 3 luglio 1991, causa C-62/86,
Akzo/Commissione, Racc. pag. I-3359, punto 60, e sentenza del Tribunale 12
dicembre 1991, causa T-30/89, Hilti/Commissione, Racc. pag. II-1439, punti 91 e
92).
- 135.
- Occorre ricordare che la Commissione ha constatato, sulla base delle sue indagini,
che il secondo produttore più importante deteneva una quota di mercato che si
situava tra 5 e 10%, quattro altri produttori detenevano ciascuno una quota di
mercato che li situava tra 2 e 5% e che i cinque altri maggiori produttori
detenevano ciascuno una quota di mercato che si situava tra 1 e 2%, mentre tutti
gli altri produttori detenevano ciascuno una quota di mercato di meno dell'1%. In
tale situazione il Tribunale ritiene che la conclusione della Commissione secondo
cui la ricorrente occupava una posizione dominante sul mercato di cui trattasi non
è viziata da un errore manifesto di valutazione.
- 136.
- Inoltre la Commissione ha fatto riferimento ad altri atouts posseduti da Endemol
che le conferivano una posizione ben superiore a quella dei suoi concorrenti. Il
Tribunale esaminerà successivamente questi altri elementi.
- 137.
- Innanzi tutto per quanto riguarda l'accesso privilegiato della ricorrente ai formats
stranieri, il Tribunale ritiene che essa non ha contestato la tesi della Commissione,
secondo cui essa si trovava in una posizione di forza a causa del suo assetto
finanziario, che le consentiva di acquisire programmi concludendo «output deals».
Come ha chiarito la Commissione all'udienza, è più facile per un produttore
procurarsi i formats necessari quando ha già sottoscritto un contratto con
un'emittente per un volume di programmi determinato. Questa spiegazione non è
invalidata dal fatto che il contratto non precisa in via di principio il contenuto dei
programmi, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente. L'essenziale è che esso
sia già in possesso di un contratto con un'emittente che gli garantisca la possibilità
di produrre un certo numero di ore di programmi.
- 138.
- Per quanto riguarda i formats in generale, la ricorrente non ha contestato il fatto
che essa ha prodotto nel corso della stagione 1993/1994 la metà dei programmi di
intrattenimento non sportivi più popolari e che 24 di questi 28 programmi si
basavano su un format. In tale situazione le conclusioni della Commissione non
sono inficiate dal fatto che un terzo dei programmi prodotti dalla ricorrente nel
1994 non era basato su un format, né dal fatto che, a suo parere, altri formats
popolari appartenevano a emittenti e non ad essa stessa.
- 139.
- La Commissione aveva anche ragione nel sostenere che la ricorrente aveva
prodotto più di 60 programmi basati su formats stranieri nel corso dei tre anni
precedenti la concentrazione, come dimostrava l'elenco che la ricorrente aveva essa
stessa sottoposto alla Commissione in allegato alla sua risposta del 14 luglio 1995
alla richiesta di informazioni della Commissione del 7 giugno 1995 e che figura
nell'allegato 11 al ricorso. Da questo elenco risulta che il dato di 38 programmi
menzionato dalla ricorrente si riferisce infatti al numero di formats stranieri
utilizzati durante questo periodo e non al numero di programmi prodotti basati su
questi formats.
- 140.
- Il Tribunale ritiene poi che la Commissione on poteva ignorare l'opinione degli altri
produttori, delle emittenti e degli altri canali privati, che avevano ritenuto che la
ricorrente possedesse un gran numero dei formats olandesi più popolari e un
accesso preferenziale ai formats stranieri.
- 141.
- In secondo luogo, la constatazione della ricorrente secondo cui un numero rilevante
di personalità della televisione sono o legate per contratto alle emittenti o
disponibili per ogni interessato, non è sufficiente per confutare la valutazione della
Commissione secondo cui la ricorrente aveva concluso contratti con un gran
numero di presentatori o di vedettes tra le più popolari della televisione olandese.
Per quanto riguarda le possibilità per queste personalità esibirsi in un contesto
diverso da quello televisivo, e il fatto che la ricorrente possieda la propria agenzia
di persone dello spettacolo, anche se, come ammette la Commissione, non si tratta
di elementi rilevanti nella determinazione della posizione dominante della
ricorrente, non si può escludere che questi elementi possano rafforzare in una certa
misura la sua posizione sul mercato.
- 142.
- In terzo luogo, per quanto riguarda le attività al di fuori dei Paesi Bassi, il
Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia smentito la tesi della Commissione
secondo cui le attività di grande portata svolte da essa al di fuori dei Paesi Bassi
potevano rafforzare la sua posizione sul mercato olandese, dato che le sue filiali le
procurano un accesso privilegiato al mercato internazionale e contribuiscono alle
risorse dell'insieme del gruppo.
- 143.
- In quarto luogo il Tribunale ritiene che gli altri elementi di fatto dedotti dalla
ricorrente non corroborano la sua tesi. Infatti, se è vero che altre società sono
entrate sul mercato olandese della produzione nel corso degli anni precedenti la
concentrazione, la ricorrente non ha confutato il fatto che queste nuove entrate
abbiano avuto bisogno di un partner stabilito sul posto, quanto meno in un primo
tempo. Per quanto riguarda l'asserito boicottaggio della ricorrente da parte di
talune emittenti pubbliche dopo l'annuncio della creazione di HMG occorrerilevare che, come constata la ricorrente stessa, essa ha fornito l'88,2% della sua
produzione nel 1994 ai canali Veronica, RTL 4 e RTL 5 , e non era quindi
irragionevole per la commissione concludere che un tale boicottaggio fosse solo di
rilevanza minore.
- 144.
- Inoltre la ricorrente non ha dimostrato come la Commissione abbia ritenuto
ingiustamente che Kindernet e Euro 7 fossero canali con bilanci molto modesti, in
quanto Kindernet doveva rivolgersi essenzialmente ai ragazzi durante la giornata
ed Euro 7 doveva essere un canale di informazione e di documentari, e che le loro
necessità di produzione sarebbero quindi relativamente insignificanti in valore.
Inoltre, i programmi prodotti dalla ricorrente non presenterebbero alcun interesse
per Euro 7, la ricorrente non ha poi contestato che il bilancio dedicato ai soli
programmi della Veronica fosse quasi il triplo di quello di SBS.
- 145.
- Inoltre la ricorrente non ha dimostrato che la Commissione avesse ingiustamente
ritenuto che la maggior parte della domanda supplementare di produzioni in lingua
olandese proveniva da Veronica, che avrebbe pertanto bisogno di programmi per
quattro giorni e mezzo di trasmissioni supplementari, in quanto le emittenti
pubbliche devono riempire solo due giorni e mezzo di trasmissione supplementari,
in seguito all'abbandono di Veronica come emittente pubblica. Dato che la
ricorrente era già il principale fornitore di Veronica, era anche ragionevole per la
Commissione concludere che la maggior parte della programmazione
supplementare di Veronica fosse fornita da essa.
- 146.
- In considerazione di tutto quanto precede il Tribunale ritiene che la Commissione
abbia correttamente definito il mercato di cui trattasi nonché la quota che deteneva
la ricorrente su tale mercato e che abbia giustamente concluso per l'esistenza di
una posizione dominante della ricorrente su tale mercato.
- 147.
- Occorre quindi respingere questo argomento in quanto infondato.
Sul rafforzamento della posizione dominante della ricorrente
- 148.
- La ricorrente fa valere che la Commissione ha concluso ingiustamente da un lato,
che il VMG esercitava con RTL un controllo congiunto su HMG e, dall'altro, che
la sua partecipazione alla concentrazione rafforzava la sua posizione sul mercato
olandese della produzione televisiva indipendente in lingua olandese.
Sull'assenza di controllo congiunto di VMG e di RTL su HMG
Argomenti delle parti
- 149.
- La ricorrente sostiene che HMG è composta da quattro organi, cioè, l'assemblea
degli azionari misti, il comitato degli azionisti, il consiglio d'amministrazione e i
direttori dei programmi. Il consiglio d'amministrazione deve ottenere il previo
accordo dell'assemblea generale degli azionisti sulla maggior parte delle decisioni
commerciali importanti concernenti la strategia di HMG, il programma di attività
triennale e il bilancio annuale, gli investimenti importanti di capitale nonché le
obbligazioni e i prestiti. Il «concetto di programmazione d'insieme» fa anch'esso
parte di questo elenco, nonché la nomina e il licenziamento dei direttori dei
programmi e del direttore-segretario generale.
- 150.
- Nell'ambito dell'assemblea generale degli azionisti il VMG e RTL hanno un
numero uguale di rappresentanti. Tuttavia, Endemol, associata a Veronica
nell'ambito del VMG, disporrebbe di una quota minoritaria, poiché il VMG detiene
solo il 49% delle quote del capitale di HMG, il VMG e RTL votano, secondo il
diritto lussemburghese al quale HMG è assoggettata, non in funzione del numero
dei rappresentanti, ma delle quote rispettive.
- 151.
- Ai sensi dell'art. 3, n. 4, dell'accordo di concentrazione, l'assemblea generale tenta
di risolvere i problemi adottando una posizione comune. Se nessun consenso viene
raggiunto, la questione è inserita nell'ordine del giorno dell'assemblea generale
seguente nel corso della quale «la proposta pertinente può essere adottata a
maggioranza semplice dei voti di questa assemblea». Ciò significa che RTL dispone
in pratica, per questa seconda assemblea, di una maggioranza, con il 51% dei diritti
di voto.
- 152.
- Facendo riferimento alla sentenza del Tribunale 19 maggio 1994, causa T-2/93, Air
France/Commissione (Racc. pag. II-323) in cui la circostanza che le decisioni
importanti del consiglio d'amministrazione dovevano essere adottate da almeno uno
dei rappresentanti di TAT SA e di British Airways ha consentito di concludere che
esisteva senz'altro un controllo congiunto, la ricorrente ritiene che a causa
dell'impossibilità degli azionisti diversi da RTL di bloccare le decisioni importanti
sia RTL che esercita un controllo esclusivo.
- 153.
- Il comitato degli azionisti di HMG, che dispone anche di un numero identico di
rappresentanti di RTL e di VMG, statuisce all'unanimità, ma è competente solo
per le questioni elencate all'art. 3, n. 3, dell'accordo di concentrazione, cioè quelle
concernenti i diritti relativi alla tutela normale degli azionisti di minoranza, che non
hanno nulla a che vedere con la programmazione di HMG.
- 154.
- La ricorrente ne conclude che la Commissione non ha dedotto alcun argomento
convincente o alcun elemento di prova a sostegno della sua conclusione secondo
cui la ricorrente, a causa del nesso strutturale che la unisce a HMG, è in grado di
influire sulla strategia generale di HMG in materia di programmazione e di
acquisto di programmi in modo tale che la sua posizione sul mercato delle
produzioni indipendenti di cui trattasi viene ad essere rafforzata (centesimo
'considerando della decisione impugnata).
- 155.
- Essa aggiunge che, in quanto essa detiene solo una quota minoritaria nel capitale
di HMG essa non soddisfa le condizioni in cui una partecipazione nel capitale di
un'impresa concorrente può rientrare nel divieto di cui all'art. 85 del Trattato,
poste dalla Corte nella sua sentenza 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e
156/84, BAT e Reynolds/Commissione (Racc. pag. 4487; in prosieguo: la «sentenza
Philip Morris»), di modo che la concentrazione non pone alcun problema di
concorrenza.
- 156.
- La Commissione fa presente che essa ha concluso che HMG era controllata
congiuntamente da RTL e da VMG, poiché le decisioni strategiche più importanti
adottate dal consiglio d'amministrazione dovevano essere approvate previamente
dall'assemblea generale degli azionisti. Benché RTL possa teoricamente finire per
imporre la sua volontà, non sarebbe concepibile che essa lo faccia, in
considerazione del termine previsto nella procedura descritta all'art. 3, n. 4,
dell'accordo di concentrazione e del fatto che HMG e RTL devono mantenere
buoni rapporti con la ricorrente poiché essa è il principale fornitore di programmi
di HMG in forza dell'accordo di produzione. Ne deriva che il VMG esercita
un'influenza decisiva su HMG per il fatto che in pratica RTL e VMG devono
prendere congiuntamente le decisioni più importanti che lo riguardano. A tal
riguardo essa sostiene che la ricorrente si confonde sul senso della sentenza Air
France/Commissione, soprammenzionata.
- 157.
- Essa aggiunge che il comitato degli azionisti esiste per risolvere i problemi che
richiedono il consenso di tutti gli azionisti. Nessuna decisione potrebbe essere
adottata diversamente che all'unanimità per modificare in maniera sostanziale il
profilo, il posizionamento o il format di programmazione di uno dei tre canali. Una
procedura analoga sarebbe richiesta per modificare le condizioni generali dei
contratti dei membri del personale delle reti. La condizione che tali modifiche
possono essere autorizzate solo all'unanimità andrebbe al di là di quanto è
necessario per tutelare gli interessi di un azionista di minoranza e contribuirebbe
quindi a rafforzare la conclusione della Commissione secondo cui HMG è
controllata congiuntamente.
- 158.
- La Commissione ritiene poi che la sentenza Philip Morris, soprammenzionata non
sia pertinente nella fattispecie.
Giudizio del Tribunale
- 159.
- Ai sensi dell'art. 3, n. 3, del regolamento n. 4064/89, si ha controllo in presenza di
diritti, contratti che conferiscono, da soli o congiuntamente e tenuto conto delle
circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un'influenza determinante
sull'attività di un'impresa.
- 160.
- Date le circostanze di fatto e di diritto della fattispecie, il Tribunale ritiene che la
Commissione abbia concluso giustamente per l'esistenza di un controllo congiunto
esercitato dal VMG (Veronica ed Endemol) e RTL su HMG.
- 161.
- Infatti, dall'accordo di concentrazione risulta che le decisioni strategiche più
importanti devono essere approvate dall'assemblea generale degli azionisti prima
di essere sottoposte al consiglio d'amministrazione. Queste decisioni comprendono
in particolare la strategia di HMG, il piano d'attività triennale e il bilancio annuale,
nonché gli investimenti importanti, il «concetto di programmazione d'insieme» e
la nomina ed il licenziamento dei direttori dei programmi e del direttore-segretario
generale.
- 162.
- A sensi dell'art. 3, n. 4, dell'accordo di concentrazione, le questioni sottoposte
all'assemblea generale devono essere risolte per consenso. L'accordo di RTL e di
VMG deve quindi essere ricercato per tutte queste decisioni e, se un consenso non
può essere ottenuto, è previsto un termine di quindici giorni durante il quale i
rappresentanti di RTL e di VMG devono impiegare tutti i loro sforzi per pervenire
a un tale consenso. Solo alla fine di queste due fasi una decisione finale può essere
adottata con un voto a maggioranza semplice, in tal caso RTL dispone di una
maggioranza, con il 51% dei diritti di voto.
- 163.
- Inoltre, il comitato degli azionisti, che vota all'unanimità, deve approvare in via
preliminare talune decisioni del consiglio d'amministrazione che vanno al di là di
quanto è necessario per tutelare gli interessi di un azionista di minoranza. Pertanto
una decisione che modifica in maniera sostanziale, il profilo, il posizionamento o
il format di programmazione di uno dei tre canali può essere preso solo
all'unanimità. Lo stesso vale per una decisione con cui si crea un nuovo canale che
farebbe concorrenza direttamente a uno dei tre canali esistenti. Ne deriva che
questi aspetti della strategia di HMG e del suo «concetto di programmazione
d'insieme» costituiranno necessariamente oggetto di un accordo unanime tra RTL
e il VMG.
- 164.
- Ne deriva che la Commissione ha ragionevolmente potuto concludere per
l'esistenza di un controllo congiunto da parte di RTL e di VMG su HMG, in
considerazione delle disposizioni dell'accordo di concentrazione. Non è pertanto
necessario esaminare gli argomenti che la ricorrente basa sull'asserito controllo
esclusivo di RTL o sulla sentenza Philip Morris, soprammenzionata.
Sull'assenza di rafforzamento della posizione della ricorrente sul mercato rilevante
Argomenti delle parti
- 165.
- La ricorrente sostiene che la sua quota nel capitale di HMG non le consente di
esercitare alcuna influenza né sulla programmazione generale né sull'acquisto dei
programmi di quest'ultima. La sua asserita capacità di vietare l'accesso di altri
produttori a HMG si baserebbe sull'asserito controllo congiunto, mentre, per
quanto riguarda RTL 4, RTL 5 e Veronica essa era già il principale fornitore di
RTL e di Veronica da cinque anni e i suoi programmi hanno quindi già contribuito
in larga misura a formare l'immagine di RTL e di Veronica durante questo
periodo. Pertanto la sua posizione non sarebbe rafforzata né la concorrenza
sarebbe ostacolata dalla creazione di HMG.
- 166.
- La Commissione ritiene che le società madri potessero assicurare la gestione di
HMG solo se fossero d'accordo sulle decisioni strategiche più importanti. Sarebbe
inconcepibile che l'acquisizione di partecipazione della ricorrente fosse solo un
investimento finanziario che non le procurava il vantaggio di un'influenza decisiva
sull'attività di HMG. La preoccupazione essenziale della Commissione sarebbe
quindi stata di evitare che i legami strutturali tra la ricorrente e HMG chiudessero
il mercato di cui trattasi per altri produttori e non rafforzassero la sua posizione
su tale mercato.
Giudizio del Tribunale
- 167.
- Il Tribunale ritiene che la Commissione non ha commesso un errore di valutazione
concludendo che, grazie al legame strutturale creato tra le parti della
concentrazione e al controllo congiunto che la ricorrente doveva pertanto esercitare
con RTL su HMG, d'accordo con Veronica, la ricorrente assicurava ormai un vasto
sbocco alla sua produzione. Senza questo legame strutturale, sarebbe stato
realistico considerare la possibilità che altri produttori fornissero una parte molto
più importante delle necessità di programmi supplementari di HMG. Nessun'altro
produttore nei Paesi Bassi aveva la stessa possibilità di disporre di uno sbocco
assicurato per le sue produzione o di esercitare un'influenza su un'emittente per
l'acquisto dei suoi programmi. Questa conclusione poteva solo essere rafforzata dai
termini dell'accordo di produzione (v. supra, punto 18).
- 168.
- Per il resto le parti stesse avevano dichiarato che il rapporto di fornitura che univa
Endemol a RTL e a Veronica costituiva un elemento essenziale per forgiare
l'immagine di RTL 4, RTL 5 e Veronica e che essa sarebbe anche decisiva per la
riuscita di HMG. Inoltre esse avevano ammesso che la concentrazione aveva in
parte come scopo di consentire alla ricorrente di ridurre il rischio al quale essa si
esponeva producendo nuovi formats di programmi, per il fatto che essa cercava di
ottimizzare le entrate che procuravano i formats di successo. Era quindi
ragionevole per la Commissione concludere che la ricorrente fornisse i suoi
programmi più promettenti o che avevano dato prova della loro attrattività aHMG, a danno delle altre emittenti.
- 169.
- In tale situazione il Tribunale ritiene che la ricorrente non abbia provato che la
Commissione ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale o che essa ha
commesso un errore manifesto quando ha concluso che la concentrazione avrebbe
per effetto di rafforzare la sua posizione dominante sul mercato olandese della
produzione televisiva indipendente in lingua olandese e che la concorrenza effettiva
sul mercato sarebbe così ostacolata in maniera significativa.
- 170.
- Ne deriva che questo argomento dev'essere respinto e pertanto il ricorso dev'essere
respinto nel suo insieme.
Sulle spese
- 171.
- Ai sensi dell'art. 187, n. 2, del regolamento di procedura il soccombente è
condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è risultata
soccombente nelle sue conclusioni per cui, in considerazione delle conclusioni della
convenuta e dell'ordinanza del presidente della Quarta Sezione ampliata del 7
ottobre 1996 occorre condannarla a sopportare oltre alle proprie spese un quinto
di quelle sostenute dalla convenuta precedentemente alla rinuncia agli atti di
Veronica, di RTL, di CLT e di VNU e la totalità di quelle sostenute da
quest'ultima successivamente a tale rinuncia agli atti.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente sopporterà, oltre alle proprie spese, un quinto delle spese
sostenute dalla convenuta fino alla rinuncia agli atti delle altre parti in
data 7 ottobre 1996, e tutte quelle sostenute successivamente.
LindhGarcía-Valdecasas
Lenaerts
Cooke Jaeger
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 aprile 1999.
Il cancelliere
Il presidente
H. Jung
P. Lindh