Language of document : ECLI:EU:F:2006:136

SENTENZA DEL TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA DELL’UNIONE EUROPEA (Seconda Sezione)

14 dicembre 2006 (*)

«Agente temporaneo – Art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto − Art. 82, n. 2, del RAA − Revoca della decisione di assumere la ricorrente come agente temporaneo di categoria B*4 – Livello dei diplomi richiesti per essere assunti nella categoria B* – Nuovo contratto di agente contrattuale»

Nella causa F‑88/05,

avente ad oggetto il ricorso proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA,

Gabrielle Kubanski, agente contrattuale della Commissione delle Comunità europee, residente in Leggiuno, rappresentata dagli avv.ti M. Condinanzi e D. Bono,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. J. Currall e dalla sig.ra M. Velardo, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto dal sig. S. Van Raepenbusch (relatore), presidente, dalla sig.ra I. Boruta e dal sig. H. Kanninen, giudici,

cancelliere: sig. S. Boni, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale dell’11 ottobre 2006,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con atto introduttivo pervenuto nella cancelleria del Tribunale di primo grado delle Comunità europee il 20 settembre 2005 via fax (con deposito dell’originale il 21 settembre successivo), la sig.ra Kubanski chiede, in particolare, l’annullamento della decisione 14 giugno 2005 con la quale l’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») ha respinto il suo reclamo proposto contro la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 dicembre 2004, recante risoluzione del suo contratto di agente temporaneo a tempo determinato, firmato il 4 ottobre 2004 (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

 Contesto normativo

2        Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto»), come modificato dal regolamento (CE, Euratom) del Consiglio 22 marzo 2004, n. 723, che modifica lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità (GU L 124, pag. 1):

«1. Gli impieghi previsti dal presente Statuto sono classificati, a seconda della natura e dell’importanza delle funzioni cui corrispondono, in un gruppo di funzioni degli amministratori (in appresso “AD”) e un gruppo di funzioni degli assistenti (in appresso “AST”).

(…)

3. Ogni nomina ad un posto di funzionario richiede almeno:

a) per il gruppo di funzioni AST:

i)      un livello di studi superiori attestato da un diploma, o

ii)      un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore e un’esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o

iii)      ove giustificato nell’interesse del servizio, una formazione professionale o un’esperienza professionale di livello equivalente;

(…)».

3        Tali disposizioni sono applicabili per analogia agli agenti temporanei ai sensi dell’art. 10, primo comma, del regime applicabile agli altri agenti (in prosieguo: il «RAA»).

4        A partire dal 1° maggio 2004, data di entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, e fino al 30 aprile 2006, i gradi B 1, B 2, B 3, B 4 e B 5, in particolare, della precedente struttura di carriera sono stati rispettivamente rinominati, ai sensi dell’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII allo Statuto, B*10, B*8, B*7, B*6 e B*5.

5        L’art. 4, lett. e), di tale allegato prevede che, in tale periodo:

«all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), dello Statuto, i termini “gruppo di funzioni AST” sono sostituiti dai termini “categorie B* e C*”».

6        Dal canto suo, l’art. 14, quarto comma, del RAA così prevede:

«In caso di manifesta inattitudine dell’agente temporaneo in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova. Tale rapporto viene comunicato all’interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Sulla base di detto rapporto, l’autorità abilitata a concludere i contratti d’assunzione può decidere di licenziare l’agente temporaneo prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese».

7        L’art. 47 del RAA dispone quanto segue:

«Il contratto dell’agente temporaneo si risolve, oltre che per decesso:

a) alla fine del mese in cui l’agente raggiunge l’età di 65 anni; o

b) per i contratti a tempo determinato:

i)      alla data stabilita nel contratto;

ii)      alla scadenza del termine di preavviso fissato nel contratto, il quale conferisce all’agente o all’istituzione la facoltà di risolvere il contratto stesso prima della scadenza (…)».

8        Gli artt. 48 e 49 del RAA determinano le condizioni alle quali il contratto, sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, può essere risolto dall’istituzione senza preavviso; ciò è possibile, da un lato, nel corso o alla fine del periodo di prova e nel caso in cui l’agente non possa riprendere le sue funzioni alla fine di un congedo di malattia retribuito e, dall’altro, per motivi disciplinari in caso di grave mancanza agli obblighi ai quali l’agente temporaneo è tenuto.

9        L’art. 50, n. 1, del RAA così prevede:

«Il contratto di un agente temporaneo deve essere risolto dall’istituzione senza preavviso non appena l’autorità di cui all’articolo 6, primo comma constati:

a)      che l’interessato, al momento della sua assunzione, ha intenzionalmente fornito false informazioni relative alle proprie attitudini professionali o alle condizioni previste dall’articolo 12, paragrafo 2

e

b)      che queste false informazioni sono state determinanti per l’assunzione dell’interessato».

10      L’art. 50 bis del RAA rinvia alle disposizioni del titolo VI e dell’allegato IX allo Statuto per il caso in cui l’agente temporaneo o l’ex agente temporaneo sia esposto ad una sanzione disciplinare.

11      Dal canto loro, gli agenti contrattuali sono una nuova categoria di agenti introdotta nel RAA, e più precisamente nel suo art. 1, secondo comma, terzo trattino, dal regolamento n. 723/2004.

12      Ai sensi del ‘considerando’ 36 di tale regolamento, «[agli agenti contrattuali], le cui responsabilità sono più limitate, saranno in generale affidati compiti da svolgere sotto la supervisione di funzionari o agenti temporanei. Essi saranno assunti, tra l’altro, per sostituire con il tempo gli agenti ausiliari e i funzionari di categoria D nelle istituzioni, negli uffici di rappresentanza e nelle delegazioni della Commissione, nelle agenzie nonché nelle agenzie esecutive e in altri organismi istituiti con un atto giuridico specifico (…)».

13      L’art. 3 bis, n. 1, del RAA è del seguente tenore:

«È considerato “agente contrattuale”, ai sensi del presente regime, l’agente non assegnato ad un impiego previsto nella tabella degli organici allegata alla sezione del bilancio relativa all’istituzione interessata e assunto per svolgere, ad orario parziale o ad orario completo, mansioni

a)      manuali o di servizio ausiliario presso una delle istituzioni delle Comunità;

(…)».

14      La categoria degli agenti contrattuali è oggetto del titolo IV del RAA, il quale determina, tra l’altro, le loro condizioni di assunzione.

15      Ai sensi dell’art. 80, n. 1, del RAA, «gli agenti contrattuali sono ripartiti in quattro gruppi di funzioni, corrispondenti alle mansioni che essi devono espletare. Ciascun gruppo di funzioni è diviso in gradi e scatti».

16      La tabella contenuta nel n. 2 di tale articolo definisce i compiti di riferimento per i vari gruppi di funzioni. Il gruppo di funzioni II, che comprende i gradi 4‑7, riguarda i compiti seguenti: «Lavori d’ufficio e di segreteria, direzione di un ufficio e altre mansioni equivalenti, svolte sotto la supervisione di funzionari o di agenti temporanei».

17      L’art. 82, n. 2, del RAA prevede quanto segue:

«I requisiti minimi per l’assunzione di un agente contrattuale sono:

(…)

b) per i gruppi di funzioni II e III:

i)      un livello di studi superiori attestato da un diploma, o

ii)      un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore e un’esperienza professionale adeguata di almeno tre anni, o

iii)      se l’interesse del servizio lo giustifica, un’esperienza professionale di livello equivalente;

(…)».

18      L’art. 2, punto 1, lett. b), delle «Disposizioni generali di esecuzione relative alle procedure che disciplinano l’assunzione e l’impiego degli agenti contrattuali alla Commissione», adottate con decisione della Commissione 7 aprile 2004 [Informations administratives 1° giugno 2004, n. 49‑2004, come modificate dalla decisione 17 dicembre 2004, C (2004) 4952; in prosieguo: le «DGE»], definisce nel modo seguente le qualifiche minime per accedere ai gruppi di funzioni II:

«–      una formazione superiore attestata da un diploma, o

–      una formazione secondaria attestata da un diploma che dia accesso all’insegnamento superiore ed un’esperienza professionale adeguata di tre anni. Il diploma dell’insegnamento secondario che dà accesso all’insegnamento superiore può essere sostituito da un certificato di adeguata formazione professionale della durata minima di tre anni qualora, all’epoca in cui lo stesso è stato rilasciato, non esistesse una formazione professionale analoga che desse accesso all’insegnamento superiore, o

–      la conclusione di un ciclo di formazione intermedia nonché una specializzazione aggiuntiva rilevante di due anni ed un’esperienza professionale adeguata di cinque anni».

 Fatti all’origine della controversia

19      La ricorrente possiede un «Diploma di qualifica di addetto agli uffici turistici», rilasciato al termine di una formazione professionale triennale che, in Italia, può essere intrapresa da chi abbia concluso la scuola media inferiore.

20      La suddetta ha lavorato presso il Centro comune di ricerche (in prosieguo: il «CCR») di Ispra in qualità di agente ausiliario dal 1° maggio 2001 al 30 aprile 2004, sulla base di un contratto firmato il 19 aprile 2001 e più volte prorogato.

21      Il 10 maggio 2004 la Commissione ha pubblicato l’avviso di posto vacante COM/2004/5352/R per la copertura di un posto di assistente informatico di categoria B 1/B 5 presso il CCR di Ispra.

22      Le funzioni descritte in tale avviso consistevano nell’esecuzione di compiti legati alla notifica di nuovi prodotti chimici, alla preparazione della lista europea delle nuove sostanze chimiche ed all’informazione periodica delle autorità competenti.

23      L’avviso di posto vacante richiedeva un’esperienza nell’ambito applicativo della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (GU 1967, n. 196, pag. 1), la capacità di utilizzare una banca dati per i nuovi prodotti chimici («New Chemicals Database»), conoscenze informatiche e una buona padronanza della lingua inglese; la conoscenza dell’italiano era considerata un titolo di preferenza.

24      L’unità «Tossicologia e sostanze chimiche», incaricata della selezione dei candidati, ha informato l’unità «Supporto alla gestione» del CCR che nessun candidato per il posto da assegnare era stato ritenuto idoneo al posto stesso, in mancanza di esperienza nel settore considerato.

25      La Commissione ha dunque consultato la banca dati «ELSA» individuando i nominativi di tre possibili candidati, tra i quali la ricorrente. Iscrivendosi in tale banca dati, la stessa aveva selezionato, nel campo relativo al livello di studi completati, la voce «Upper secondary – High school», inserita tra le voci «Lower secondary» e «High school + 2‑3 years».

26      La ricorrente è stata ritenuta la sola persona idonea ad occupare il posto vacante. Con lettera del 16 agosto 2004 le è stato proposto un contratto di agente temporaneo, ed è stata invitata a fornire i documenti e i certificati relativi alla sua persona, in particolare i certificati dei diplomi richiesti ai fini del suo reclutamento come agente temporaneo della categoria B*.

27      Il 4 ottobre 2004 il CCR ha inviato alla ricorrente una proposta di contratto di agente temporaneo, ai sensi dell’art. 2, lett. d), del RAA, di durata triennale, con un inquadramento nel grado B*4, secondo scatto, per esercitare le funzioni previste per l’impiego-tipo di «assistente informatico» presso l’Istituto per la salute e la tutela dei consumatori. L’art. 5 del contratto prevedeva un periodo di prova di sei mesi, ai sensi dell’art. 14 del RAA, nonché la possibilità di una risoluzione anticipata nei casi previsti dagli artt. 47‑50 bis del RAA. Tale contratto ha iniziato a produrre effetti il 16 ottobre 2004.

28      Tuttavia, con lettera del 16 dicembre 2004 la Commissione ha comunicato alla ricorrente la propria intenzione di porre fine al suo contratto di lavoro a far data dal 15 gennaio 2005, senza chiedere la restituzione delle retribuzioni già pagate. Secondo la Commissione, in seguito ad una verifica del fascicolo personale dell’interessata sarebbe stato accertato che la stessa non possedeva alcuno dei diplomi richiesti per essere inquadrata nel grado B*4.

29      Il 14 gennaio 2005 la Commissione ha offerto alla ricorrente un nuovo contratto in seno al CCR, con effetto a partire dal 16 gennaio 2005, questa volta in qualità di agente contrattuale del gruppo di funzioni II, inquadrandola nel grado 4, primo scatto, ai sensi della tabella contenuta nell’art. 80 del RAA. La ricorrente è rimasta impiegata nel medesimo luogo di lavoro in cui si trovava in precedenza, ed ha continuato a svolgere le medesime attività che svolgeva prima sulla base del suo contratto di agente temporaneo di grado B*4. Risulta inoltre dagli atti di causa che le sue funzioni erano del pari identiche a quelle da lei esercitate in qualità di agente ausiliario dal maggio 2001 all’aprile 2004.

30      Con lettera del 16 febbraio 2005 la ricorrente ha proposto un reclamo, ai sensi dell’art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione 16 dicembre 2004, recante risoluzione del suo contratto di agente temporaneo.

31      Con lettera del 14 giugno 2005, notificata alla ricorrente il 21 giugno successivo, l’APN ha respinto tale reclamo.

 Procedimento e conclusioni delle parti

32      Il ricorso in esame è stato inizialmente iscritto a ruolo nella cancelleria del Tribunale di primo grado con il numero T‑353/05.

33      Con ordinanza 15 dicembre 2005 il Tribunale di primo grado, ai sensi dell’art. 3, n. 3, della decisione del Consiglio 2 novembre 2004, 2004/752/CE, Euratom, che istituisce il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (GU L 333, pag. 7), ha rimesso la causa a questo Tribunale. Il ricorso è stato iscritto a ruolo nella cancelleria di quest’ultimo con il numero F‑88/05.

34      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione della Commissione 14 giugno 2005, recante rigetto del suo reclamo, nonché la decisione impugnata;

–        adottare ogni altro provvedimento conseguente, o che esso ritenga opportuno o di giustizia;

–        condannare la convenuta al pagamento della differenza stipendiale, a partire dal 16 gennaio 2005 e fino all’effettiva reintegrazione della ricorrente nel grado B*4, secondo scatto, nella misura quantificata in corso di causa, eventualmente anche attraverso la nomina di un consulente;

–        condannare la convenuta alle spese.

35      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        statuire sulle spese come di diritto.

 In diritto

36      A sostegno del proprio ricorso la ricorrente fa valere cinque motivi, che lamentano rispettivamente la violazione:

–        dell’avviso di posto vacante COM/2004/5352/R,

–        dell’art. 5 dello Statuto,

–        degli artt. 14 e 47‑50 bis del RAA e dell’art. 5 del contratto di agente temporaneo del 4 ottobre 2004,

–        del principio di tutela del legittimo affidamento,

–        nonché dei principi di certezza del diritto e di non discriminazione.

 Osservazioni preliminari relativamente all’applicabilità ratione temporis dello Statuto nella sua versione precedente all’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004

 Argomenti delle parti

37      Secondo la ricorrente, il riferimento alla carriera B 1/B 5, contenuto nell’avviso di posto vacante, riguarda il regime statutario applicabile anteriormente all’entrata in vigore del regolamento n. 723/2004, e non sembra tenere conto del regime transitorio di cui all’allegato XIII allo Statuto.

38      Sebbene la ricorrente ammetta che l’avviso di posto vacante e la successiva assunzione sono intervenuti nel corso del periodo transitorio, vale a dire tra il 1° maggio 2004 e il 30 aprile 2006, la stessa ritiene che, dal momento che l’avviso di posto vacante si riferiva ai precedenti gradi B 1/B 5, per valutare i titoli posseduti dalla ricorrente si debbano considerare le condizioni di accesso alla categoria B.

39      Ai sensi dell’art. 5 dello Statuto, nella sua versione precedente al 1° maggio 2004, l’accesso alla categoria B richiede «cognizioni di livello medio secondario o un’esperienza professionale di livello equivalente», senza che sia richiesto uno specifico titolo di studio. Nel caso in esame, la ricorrente possiederebbe certamente tali conoscenze, essendo titolare di un diploma rilasciato al termine di un ciclo di studi triennale effettuato successivamente alla cosiddetta «scuola dell’obbligo», completato da un’esperienza professionale di almeno tre anni in qualità di agente ausiliario.

40      La convenuta contesta l’applicabilità dell’art. 5 dello Statuto nella sua versione precedente. Infatti, il riferimento alla categoria B si spiegherebbe in ragione del fatto che l’avviso di posto vacante COM/2004/5352/R è stato approvato dall’istituzione prima del 1° maggio 2004. Tuttavia, al momento della pubblicazione di tale avviso, cioè il 10 maggio 2004, ed allo scadere del termine per il deposito delle candidature, i gradi B 1/B 5, propri del sistema di carriera in vigore prima del 1° maggio 2004, sarebbero stati rinominati B*10/B*5, conformemente all’art. 2, n. 1, dell’allegato XIII allo Statuto.

41      Inoltre, secondo la Commissione, l’art. 5 dello Statuto, nella sua versione modificata, era pienamente in vigore a partire dal 1° maggio 2004, fatto salvo l’adeguamento transitorio di cui all’art. 4, lett. e), dell’allegato XIII allo Statuto, ai sensi del quale, all’art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto, «i termini “gruppo di funzioni AST” sono sostituiti dai termini “categorie B* e C*”». Pertanto, le disposizioni essenziali dell’art. 5, n. 3, lett. a), relative all’accesso alle categorie transitorie B* e C*, sarebbero state applicabili a partire da tale data.

42      Di conseguenza, l’indicazione della categoria B nell’avviso di posto vacante dovrebbe per forza di cose essere interpretata come un riferimento implicito alla categoria B*, dal momento che la categoria B non esisteva più alla data di pubblicazione di tale avviso.

 Giudizio del Tribunale

43      È necessario constatare che, ai sensi del suo art. 2, il regolamento n. 723/2004 è entrato in vigore il 1° maggio 2004.

44      Si deve in proposito ricordare che, secondo un principio generalmente riconosciuto, una nuova normativa si applica immediatamente, salvo deroghe, non solo alle situazioni che non si sono ancora prodotte, ma anche ai futuri effetti di situazioni createsi nella vigenza della normativa precedente (sentenze della Corte 9 dicembre 1965, causa 44/65, Singer, Racc. pag. 951, in particolare pag. 960; 15 febbraio 1978, causa 96/77, Bauche, Racc. pag. 383, punto 48; 16 maggio 1979, causa 84/78, Tomadini, Racc. pag. 1801, punto 21; 5 febbraio 1981, causa 40/79, P./Commissione, Racc. pag. 361, punto 12; 10 luglio 1986, causa 270/84, Licata/CESE, Racc. pag. 2305, punto 31; 14 gennaio 1987, causa 278/84, Germania/Commissione, Racc. pag. 1, punto 36; 29 gennaio 2002, causa C‑162/00, Pokrzeptowicz-Meyer, Racc. pag. I‑1049, punto 50; ordinanza della Corte 13 giugno 2006, causa C‑336/05, Echouikh, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 54; sentenza del Tribunale 30 novembre 2006, causa F‑77/05, Balabanis e Le Dour/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 39).

45      In questo caso, come ha rilevato la Commissione, indipendentemente dall’art. 4, lett. e), dell’allegato XIII allo Statuto, il quale prevede la sostituzione dei termini «gruppo di funzioni AST» con i termini «categorie B* e C*» nel periodo transitorio di cui all’art. 2, n. 1, di tale allegato, esteso dal 1° maggio 2004 al 30 aprile 2006, il regolamento n. 723/2004 non contiene alcuna disposizione particolare che deroghi all’immediata applicabilità dell’art. 5 dello Statuto nella sua nuova versione all’assunzione della ricorrente in qualità di agente temporaneo di grado B*, avvenuta successivamente al 1° maggio 2004.

46      Pertanto, ai fini della presente causa si deve fare riferimento allo Statuto e al RAA come modificati dal regolamento n. 723/2004.

 Sui primi quattro motivi, in cui si lamenta la violazione dell’avviso di posto vacante COM/2004/5352/R, dell’art. 5 dello Statuto, degli artt. 14 e 47‑50 bis del RAA, dell’art. 5 del contratto di agente temporaneo del 4 ottobre 2004 e del principio di tutela del legittimo affidamento

47      I primi quattro motivi si fondano su argomenti strettamente collegati e in qualche caso identici, per cui è opportuno esaminarli insieme.

 Argomenti delle parti

–        Posizione della ricorrente

48      A sostegno dei primi due motivi la ricorrente afferma che il ruolo fondamentale dell’avviso di posto vacante nella procedura di reclutamento è quello di informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa le condizioni richieste per occupare il posto da coprire (sentenza del Tribunale di primo grado 18 aprile 1996, causa T‑13/95, Kyrpitsis/CESE, Racc. PI pagg. I‑A‑167 e II‑503, punto 34). L’avviso di posto vacante COM/2004/5352/R conterrebbe un esplicito riferimento alla carriera B 1/B 5, senza richiedere esplicitamente il possesso di un determinato titolo di studio.

49      La ricorrente sostiene inoltre che le condizioni per accedere alla categoria B* previste dall’art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto sono alternative, cosicché il possesso di una sola è sufficiente per avere il diritto di accedere a tale categoria.

50      Per quanto riguarda, in primo luogo, la condizione di cui al punto i), contrariamente a quanto sostiene la Commissione, l’espressione «un livello di studi superiori attestato da un diploma» non indicherebbe soltanto la formazione universitaria. La ricorrente argomenta a contrario dall’art. 5, n. 3, lett. b), punto i), dello Statuto, il quale, per indicare la formazione universitaria richiesta per l’accesso al gruppo di funzioni AD, richiede «una formazione universitaria completa (...) attestata da un diploma».

51      In udienza la ricorrente ha tuttavia affermato, in risposta ad un quesito posto dal Tribunale, che essa non intendeva, con tale argomento, sostenere che il diploma di addetto agli uffici turistici attesti un «livello di studi superiori» ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. a), punto i), dello Statuto.

52      In secondo luogo, la ricorrente afferma di possedere un diploma di «addetto agli uffici turistici», conclusivo di un ciclo di studi secondari di durata triennale, che fornisce accesso all’insegnamento superiore, seppure non universitario, o, dopo due anni supplementari, alla formazione universitaria. Tale diploma, il quale corrisponderebbe a quello richiesto dall’art. 5, n. 3, lett. a), punto ii), dello Statuto, dovrebbe pertanto essere preso in considerazione, purché accompagnato da un’esperienza professionale adeguata di almeno tre anni.

53      La ricorrente osserva in proposito di avere lavorato tre anni, dal 1° maggio 2001 al 30 aprile 2004, come agente ausiliario presso il CCR di Ispra, quale «responsabile per la pubblicazione della lista europea delle sostanze chimiche notificate», e di essersi occupata del controllo di tutti i dati relativi a tali sostanze, curando la gestione di talune banche dati. Le funzioni oggetto dell’avviso di posto vacante in esame sarebbero le stesse esercitate dalla ricorrente in qualità di agente temporaneo, e che essa continua oggi a svolgere come agente contrattuale.

54      La qualità dell’esperienza acquisita durante questi tre anni risulterebbe da una lettera del 13 febbraio 2002 del sig. Vollmer, capo dell’unità «Tossicologia e sostanze chimiche», in cui si afferma che la ricorrente ha svolto tutti i propri compiti con piena soddisfazione di tale unità. Le sue conoscenze linguistiche, il suo senso del lavoro in gruppo e della comunicazione, nonché la sua capacità di lavorare in modo autonomo ne avrebbero fatto un membro rispettato del personale presso l’Ufficio europeo delle sostanze chimiche.

55      La ricorrente ne deduce che possedeva l’esperienza professionale, e soddisfaceva dunque le condizioni previste dall’art. 5, n. 3, lett. a), punto ii), dello Statuto, necessarie al fine di poter essere inquadrata nel gruppo di funzioni B*.

56      Infine, in subordine, la ricorrente sostiene che, se anche si dovesse concludere, come fa la Commissione, che la ricorrente stessa non fosse in possesso delle condizioni elencate all’art. 5, n. 3, lett. a), punto ii), sarebbe comunque soddisfatta la condizione di cui al punto iii).

57      Tale ultima disposizione richiede, qualora l’interesse del servizio lo giustifichi, «una formazione professionale o un’esperienza professionale di livello equivalente» e costituirebbe, secondo la ricorrente, una «norma dettata in deroga alla disciplina precedente». La ricorrente ritiene che la Commissione, anche in mancanza del titolo di studio corrispondente al livello necessario, avrebbe dovuto consentirle di accedere alla categoria B* sulla base dell’esperienza e della formazione professionale acquisite, e ciò per la presenza di un incontestabile interesse del servizio.

58      La ricorrente ammette che l’APN gode di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei suoi uffici e nell’assegnazione del personale. Tuttavia, l’equilibrio dei diritti e dei doveri creati dallo Statuto tra l’autorità e gli agenti comporterebbe il dovere, per l’APN, di prendere in considerazione tutti gli elementi rilevanti, tra i quali l’interesse del servizio.

59      Secondo la ricorrente, tale interesse era indubbiamente evidente, dal momento che occorreva assolutamente trovare il profilo professionale richiesto dall’avviso di posto vacante e che era stato impossibile assumere un candidato adatto per svolgere le funzioni in questione in sede di primo esame delle candidature, non già per mancanza di persone in possesso del titolo necessario per accedere alla categoria B*, ma per mancanza di candidati in possesso di esperienza nel settore della «legislazione chimica». Ebbene, la ricorrente sarebbe stata selezionata proprio in quanto candidata adatta per il posto da ricoprire grazie alla sua esperienza in tale campo.

60      Inoltre, il fatto che la ricorrente abbia occupato tale posto quale agente temporaneo, sulla base del contratto in seguito risolto, ed abbia continuato ad occuparlo in qualità di agente contrattuale, svolgendo sempre le medesime funzioni, confermerebbe l’esistenza di un interesse del servizio a conservarla al suo interno quale agente temporaneo, dal momento che, del resto, la Commissione non ha ritenuto necessario bandire nuovamente lo stesso posto dopo aver assunto la ricorrente come agente contrattuale.

61      La ricorrente rileva infine l’atteggiamento contraddittorio dell’amministrazione, la quale, da un lato, non intende derogare alla condizione per l’accesso alla categoria B* relativa al livello degli studi, ignorando in tal modo l’art. 5, n. 3, lett. a), punto iii), dello Statuto, e, dall’altro, nomina la ricorrente agente contrattuale nel gruppo di funzioni II, grado 4, primo scatto.

62      Infatti l’art. 82, n. 2, lett. b), del RAA stabilisce che l’assunzione quale agente contrattuale richiede al minimo, per i gruppi di funzioni II e III, il possesso dei medesimi titoli di studio richiesti dall’art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto per le categorie B* e C*, vale a dire un diploma che dia accesso all’istruzione superiore o, qualora l’interesse del servizio lo giustifichi, un’esperienza professionale di livello equivalente.

63      La ricorrente osserva che le ragioni che hanno spinto l’amministrazione a ricorrere alla deroga relativa all’interesse del servizio per la sua assunzione quale agente contrattuale avrebbero dovuto indurla ad applicare la medesima deroga alla sua assunzione come agente temporaneo, essendo identico in entrambi i casi l’interesse del servizio da considerare.

64      Nella replica la ricorrente precisa che l’interpretazione della Commissione «sopprime» di fatto le norme di cui ai punti ii) e iii) dell’art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto. Ritenere infatti, come fa la Commissione, che la norma di cui al punto iii) si applichi soltanto qualora sia espressamente richiamata nell’avviso di posto vacante sarebbe contrario all’art. 5 dello Statuto, il quale prevede tre modalità di accesso alla categoria B*, tra le quali quella di cui al punto iii) non ha natura di eccezione applicabile soltanto se espressamente menzionata nell’avviso di posto vacante in questione.

65      Quanto ai suoi dati inseriti nella banca dati «ELSA», la ricorrente avrebbe correttamente selezionato la casella «Upper secondary – High school», essendo in possesso, ai sensi del diritto italiano, di un diploma attestante un «livello di studi secondari» ai sensi dell’art. 5 dello Statuto. Essa avrebbe infatti concluso un ciclo di studi triennale («secondary»), e la sua situazione non potrebbe essere ricondotta alle altre opzioni previste da tale banca dati, vale a dire «Lower secondary» o «High school + 2‑3 years». Il livello del suo diploma sarebbe infatti, da un lato, superiore al livello «Lower secondary», corrispondente in Italia all’insegnamento secondario inferiore, e, dall’altro, inferiore al livello «High school + 2‑3 years», corrispondente in tale paese all’insegnamento post secondario che dà accesso all’università.

66      A sostegno del suo terzo motivo la ricorrente afferma che le sole ragioni che consentirebbero all’amministrazione di risolvere unilateralmente il contratto sarebbero quelle previste dagli artt. 14 e 47‑50 bis del RAA. Così, l’art. 14 si riferirebbe alla possibilità di risolvere anticipatamente un contratto nel caso in cui l’interessato abbia dimostrato una manifesta inattitudine nel corso del periodo di prova. L’art. 47 prevedrebbe, dal canto suo, la cessazione degli effetti del contratto per l’età del dipendente, per la scadenza del contratto o qualora sia esplicitamente prevista una clausola di risoluzione anticipata, evenienza non verificatasi nel caso in esame. E neppure sarebbe soddisfatta alcuna delle condizioni fissate per la risoluzione unilaterale dagli artt. 47‑50 bis.

67      La ricorrente richiama la giurisprudenza secondo la quale le cause di risoluzione unilaterale anticipata dei contratti di agente temporaneo a tempo determinato sono tassative (v., in tal senso, sentenza del Tribunale di primo grado 12 dicembre 2000, causa T‑223/99, Dejaiffe/UAMI, Racc. PI pagg. I‑A‑277 e II‑1267, punto 51). Inoltre, il rapporto di lavoro sarebbe disciplinato soltanto dal contratto stipulato con la ricorrente il 4 ottobre 2004 e dalle disposizioni del RAA, cosicché la regola secondo cui l’istituzione deve revocare un atto illegittimo non sarebbe applicabile nella fattispecie, essendosi in presenza di un atto giuridico bilaterale, e non di un atto autoritativo unilaterale dell’amministrazione.

68      A sostegno del suo quarto motivo la ricorrente sostiene che, secondo la giurisprudenza, il legittimo affidamento si forma nel momento in cui il destinatario dell’atto revocato ha potuto confidare nella sua apparente legittimità (sentenza del Tribunale di primo grado 27 novembre 1997, causa T‑20/96, Pascall/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑361 e II‑977, punto 73).

69      Per provare, nel caso in esame, tale apparenza di legittimità, la ricorrente fa valere un insieme di circostanze. In primo luogo, il fatto che l’avviso di posto vacante si riferisse alla categoria B, per la quale non sarebbe richiesto alcun diploma che consenta l’accesso all’insegnamento superiore. In secondo luogo, il fatto che la stessa sia stata prescelta dopo che non era stato «reperito» alcun candidato in possesso dell’esperienza richiesta. In terzo luogo, il fatto che abbia continuato a svolgere in qualità di agente temporaneo i medesimi compiti che svolgeva in precedenza come agente ausiliario, cosicché la ricorrente non avrebbe avuto alcuna ragione per dubitare di essere in possesso dei titoli richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni.

70      La ricorrente aggiunge che, per valutare la ragionevolezza del termine per la risoluzione, si deve considerare non la data a cui ha preso effetto il contratto controverso, ma quella del 16 agosto 2004, cioè la data alla quale il contratto le è stato proposto.

–       Posizione della Commissione

71      Relativamente ai primi due motivi, la Commissione ribatte che risulta chiaramente da un’interpretazione sistematica dell’art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto che il livello di qualifica «normale» è quello indicato al punto i) o al punto ii). La disposizione di cui al punto iii) prevede una possibilità di deroga nel caso in cui ciò sia giustificato dall’interesse del servizio. Tuttavia nulla, né nell’avviso di posto vacante né, più in generale, negli atti di causa, indicherebbe che l’istituzione intendesse, pubblicando tale avviso, fare ricorso a tale possibilità. Pertanto, a giudizio della Commissione, risulterebbe in modo implicito ma chiaro da tale avviso di posto vacante che l’istituzione intendeva applicare le «condizioni normali» di cui al punto i) e al punto ii) dell’art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto, cosicché la ricorrente doveva indicare e dimostrare di essere in possesso dei titoli richiesti da tali disposizioni. Ebbene, avendo selezionato la casella «Upper secondary – High school» al momento di presentare la sua domanda di iscrizione nella banca dati «ELSA», la stessa avrebbe dovuto fornire la prova di essere in possesso di un diploma corrispondente a tale livello di studi, cosa che non avrebbe fatto.

72      In udienza la Commissione è tuttavia ritornata su tale ultima censura, rinunciando a mettere in dubbio la correttezza della dichiarazione inserita dalla ricorrente nella banca dati «ELSA» relativamente al suo livello di studi.

73      La Commissione osserva inoltre che la sua prassi amministrativa è sempre stata quella di richiedere, anche prima del 1° maggio 2004, che i candidati per posti rientranti nella categoria B siano in possesso di un diploma di studi secondari che consenta l’accesso all’insegnamento superiore. Essa sarebbe dunque stata tenuta a seguire tale orientamento nei confronti della ricorrente al fine di garantire la parità di trattamento fra tutti i candidati. Essa non avrebbe potuto, dal momento che l’avviso di posto vacante non faceva in alcun modo risultare l’esistenza di un interesse del servizio che avrebbe potuto giustificare una deroga, prendere in considerazione a posteriori tale criterio, dal momento che ciò sarebbe stato contrario ai principi di trasparenza e di uguaglianza che devono guidare l’azione delle istituzioni.

74      Dato che un esame attento del fascicolo personale della ricorrente ha dimostrato che il suo diploma non soddisfaceva le condizioni richieste, la Commissione sarebbe stata obbligata a risolvere il contratto contestato, concluso in violazione delle norme applicabili, il che essa ha fatto in un termine ragionevole, conformemente alla giurisprudenza.

75      Quanto al terzo motivo, la convenuta sostiene che il contratto di agente temporaneo crea un rapporto di diritto pubblico, dal momento che il contenuto del rapporto di lavoro non è disciplinato soltanto dal contratto bilaterale, ma anche dal RAA. Il rapporto di lavoro sarebbe disciplinato dei principi generali del diritto amministrativo, essendo di tipo amministrativo anche il ricorso finalizzato a farne rilevare gli eventuali vizi. In tale contesto, il rispetto del principio di legalità impone che ogni decisione assunta in violazione delle norme applicabili sia per forza di cose sanzionata attraverso l’esercizio del potere di risoluzione dell’amministrazione.

76      Per quanto riguarda il quarto motivo, la Commissione controdeduce che la formulazione dell’avviso di posto vacante non era tale da suggerire che l’esperienza professionale potesse compensare la mancanza di un diploma. Secondo la Commissione, la risoluzione del contratto della ricorrente è avvenuta in un termine ragionevole, senza che potesse nascere alcun legittimo affidamento circa l’esito della procedura alla data del 16 agosto 2004, quando il contratto di lavoro è stato proposto, dal momento che in tale proposta si poteva leggere che, in quella fase del procedimento, l’istituzione non si impegnava in alcun modo.

 Giudizio del Tribunale

77      Il ricorso è proposto contro la risoluzione del contratto di agente temporaneo firmato il 4 ottobre 2004, ai sensi del quale alla ricorrente è stato attribuito un impiego di assistente di ricerca di grado B*4, e mira, in sostanza, a far dichiarare l’illegittimità di tale risoluzione con riferimento, in particolare, alle disposizioni del RAA che fissano le condizioni alle quali è possibile mettere fine a un tale contratto.

78      Dal momento che la Commissione giustifica la decisione impugnata esclusivamente con il fatto che la formazione della ricorrente non corrisponderebbe al livello di studi richiesto dall’art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto, applicabile per analogia agli agenti temporanei ai sensi dell’art. 10, primo comma, del RAA, e, di conseguenza, con l’obbligo, per la Commissione stessa, di revocare l’atto illegittimo con il quale il contratto controverso era stato concluso, si deve verificare se tale motivo potesse validamente giustificare la decisione impugnata.

79      A tale proposito, l’art. 5, n. 3, dello Statuto impone all’APN di assumere nella categoria B funzionari in possesso di conoscenze di «un livello di studi superiori attestato da un diploma» o di «un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore e un’esperienza professionale adeguata di almeno tre anni» o, inoltre, «ove giustificato nell’interesse del servizio, [di] una formazione professionale o un’esperienza professionale di livello equivalente». Deriva da una giurisprudenza costante che tali disposizioni hanno lo scopo di definire, in generale, il livello minimo di qualificazione dei funzionari di tale categoria e non ostano a che un bando di concorso o di posto vacante fissino condizioni più severe di quelle minime che esse determinano (v., in tal senso, sentenze della Corte 5 aprile 1979, causa 117/78, Orlandi/Commissione, Racc. pag. 1613, punti 15 e 21; del Tribunale di primo grado 3 marzo 1994, causa T‑82/92, Cortes Jimenez e a./Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑69 e II‑237, punto 20; 14 maggio 1998, causa T‑21/97, Goycoolea/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑215 e II‑679, punto 64; 22 maggio 2003, causa T‑249/01, Boixader Rivas/Parlamento, Racc. PI pagg. I‑A-153 e II‑749, punto 20; 10 dicembre 2003, causa T‑173/02, Tomarchio/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑321 e II‑1567, punto 59, e del Tribunale 15 giugno 2006, causa F‑25/05, Mc Sweeney e Armstrong/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 38).

80      Nel caso in esame, l’avviso di posto vacante COM/2004/5352/R richiedeva che i candidati dimostrassero un’esperienza nell’ambito applicativo della direttiva 67/548, la capacità di utilizzare una banca dati per i nuovi prodotti chimici («New Chemicals Database»), una conoscenza di taluni programmi informatici ed una buona padronanza della lingua inglese, con la conoscenza della lingua italiana valutata quale titolo di preferenza. Tale bando non conteneva, per contro, alcuna indicazione particolare relativamente agli studi richiesti. Se la Commissione avesse voluto far valere un’esigenza in tal senso, più severa rispetto alle prescrizioni minime di cui all’art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto, essa avrebbe dovuto in ogni caso indicare chiaramente tale esigenza nell’avviso di posto vacante, dal momento che questo ha lo scopo essenziale di informare gli interessati, nel modo più esatto possibile, circa le condizioni richieste per occupare il posto in questione, per consentire loro di valutare l’opportunità di presentare una candidatura (sentenze del Tribunale di primo grado 11 dicembre 1991, causa T‑169/89, Frederiksen/Parlamento, Racc. pag. II‑1403, punto 67, e del Tribunale Mc Sweeney e Armstrong/Commissione, cit., punto 40).

81      Di conseguenza, in mancanza di qualunque specifica esigenza indicata nell’avviso di posto vacante relativamente al livello formativo richiesto per accedere al posto controverso, si deve fare riferimento soltanto alle condizioni minime di cui all’art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto, verificando se la Commissione abbia correttamente ritenuto che la ricorrente non possedesse i requisiti indicati al punto ii) o, quanto meno, quelli indicati al punto iii) di tale articolo per accedere alla categoria B*.

82      Quanto al rapporto tra le disposizioni di cui ai punti ii) e iii) dell’art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto, la Commissione ha sostenuto che, conformemente ad una costante prassi amministrativa, la norma di cui al punto iii), la quale consente di derogare ai «normali» requisiti di cui al punto ii), qualora ciò sia giustificato nell’interesse del servizio, non avrebbe in alcun modo potuto essere applicata in questo caso, dal momento che, nell’avviso di posto vacante, la Commissione non aveva indicato la propria intenzione di fare ricorso a tale possibilità. Distanziandosi da tale prassi essa avrebbe violato allo stesso tempo i principi di trasparenza e di parità di trattamento.

83      Tale argomento non può essere accolto.

84      Infatti, sebbene l’art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto, come già evidenziato supra al punto 79, abbia lo scopo di definire un livello minimo di qualifica per la nomina di un funzionario nella categoria B* e non impedisca quindi in alcun modo alle istituzioni di prevedere requisiti più severi nei bandi di concorso o negli avvisi di posto vacante escludendo, ad esempio, il ricorso al criterio di cui al punto iii) dell’art. 5, n. 3, lett. a), si deve osservare che l’avviso di posto vacante in esame non contiene alcuna indicazione di tal genere.

85      Pertanto, se la Commissione riteneva che la ricorrente non possedesse il requisito del diploma di cui al punto ii) dell’art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto, essa non poteva, a meno di violare il contesto normativo da essa stessa definito nel pubblicare l’avviso di posto vacante (v., in tal senso, sentenze della Corte 28 febbraio 1989, cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86 e 266/86, 222/87 e 232/87, Van der Stijl e a./Commissione, Racc. pag. 511, punto 51; del Tribunale di primo grado 5 luglio 2005, causa T‑370/03, Wunenburger/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 51, e 4 luglio 2006, causa T‑45/04, Tzirani/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 46), rinunciare a prendere in considerazione l’interesse del servizio, ai sensi del punto iii) dell’art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto, per verificare se l’assunzione della ricorrente in qualità di agente temporaneo nella categoria B* potesse essere ciò nondimeno giustificata.

86      Ne consegue che la Commissione ha commesso un errore di diritto ritenendo che la ricorrente non possedesse i requisiti minimi di cui all’art. 5, n. 3, lett. a), dello Statuto per essere assunta in qualità di agente temporaneo di grado B*4 e rifiutando di considerare, senza un esame più approfondito, l’interesse del servizio ai sensi della disposizione di cui al punto iii) di tale articolo. Essa non poteva dunque legittimamente, per tale unico motivo, risolvere il contratto del 4 ottobre 2004.

87      Relativamente all’esistenza di un interesse del servizio ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. a), punto iii), si deve osservare che la convenuta stessa ha riconosciuto, nei propri atti, che la ricorrente era «l’unica in grado di ricoprire il posto vacante», e ciò anche dopo l’esame delle candidature di persone indiscutibilmente in possesso del diploma richiesto. Anche ritenendo che la ricorrente non possedesse il requisito del diploma di cui all’art. 5, n. 3, lett. a), punto ii), dello Statuto, tale constatazione poteva bastare per riconoscere l’esistenza, nel caso in esame, di un interesse del servizio in grado di giustificare che una «formazione professionale o un’esperienza professionale di livello equivalente» a quello degli studi di cui al punto ii) fosse presa in considerazione. La Commissione non ha del resto in alcun modo contestato che la ricorrente possedesse, in ogni caso, un’esperienza adeguata, dal momento che quest’ultima aveva svolto, quale agente ausiliario, dal maggio 2001 all’aprile 2004, funzioni identiche a quelle di cui al posto contestato, e ciò, come risulta dagli atti di causa, con piena soddisfazione dei suoi superiori.

88      Il fatto che la convenuta si sia sforzata di trattenere, senza soluzione di continuità e senza pubblicare un nuovo avviso di posto vacante, la ricorrente nel suo posto di lavoro, sebbene in qualità di agente contrattuale, per farle continuare a svolgere le medesime funzioni che svolgeva in precedenza, può soltanto rafforzare la conclusione secondo la quale l’interesse del servizio, ai sensi dell’art. 5, n. 3, lett. a), punto iii), poteva validamente giustificare l’assunzione della ricorrente quale agente temporaneo di grado B*4. Si deve in proposito sottolineare che la Commissione stessa, nel suo controricorso, ha giustificato la mancata pubblicazione di un nuovo avviso di posto vacante con la circostanza che la ricorrente era «l’unico soggetto in grado di fornire la prestazione richiesta».

89      In ogni caso, sebbene si debba riconoscere ad ogni istituzione comunitaria che constati un’illegittimità in un atto che essa ha adottato il diritto di eliminarlo in un termine ragionevole, tale diritto può, secondo una costante giurisprudenza, essere limitato dalla necessità di rispettare il legittimo affidamento del destinatario dell’atto che ha potuto confidare nella legittimità dello stesso (v. in tal senso, a proposito della revoca di un atto amministrativo, sentenze della Corte 20 giugno 1991, causa C‑248/89, Cargill/Commissione, Racc. pag. I‑2987, punto 20; 17 aprile 1997, causa C‑90/95 P, De Compte/Parlamento, Racc. pag. I‑1999, punto 35, e del Tribunale di primo grado 27 settembre 2006, causa T‑416/04, Kontouli/Consiglio, non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 161‑168).

90      Nel caso in esame, la ricorrente poteva quantomeno confidare nell’apparenza di legittimità per pretendere la conservazione del suo contratto di agente temporaneo, dal momento che a ciò non si opponeva alcun interesse di ordine pubblico e che nulla, negli atti di causa, indica che la stessa abbia cercato di favorire la conclusione di tale contratto con indicazioni false o incomplete (v., in tal senso, citate sentenze della Corte De Compte/Parlamento, punti 37‑39, e del Tribunale di primo grado Pascall/Commissione, punto 73).

91      Alla luce di quanto sopra, e senza che sia necessario pronunciarsi sul motivo che lamenta la violazione dei principi di certezza del diritto e di non discriminazione, la decisione impugnata dev’essere annullata.

 Sulla domanda di risarcimento

 Argomenti delle parti

92      La ricorrente chiede, nel caso in cui la decisione impugnata sia ritenuta illegittima, il riconoscimento di un risarcimento per il danno subìto, pari alla differenza fra ciò che la stessa avrebbe mediamente percepito in qualità di agente temporaneo di categoria B*4, secondo scatto, e ciò che ha effettivamente percepito in qualità di agente contrattuale dal 16 gennaio 2005 fino alla data della sua reintegrazione nella categoria B*4 o fino al 15 ottobre 2007, data di scadenza del contratto di agente temporaneo.

93      La Commissione non ha presentato osservazioni scritte sulla domanda di risarcimento.

 Giudizio del Tribunale

94      È sufficiente a tale proposito osservare che la domanda di risarcimento della ricorrente ha lo scopo di indennizzare la perdita di redditi connessa con la sostituzione, a partire dal 16 gennaio 2005, del suo contratto di agente temporaneo con un contratto di agente contrattuale, senza indicazione di un danno materiale o morale specifico.

95      Ebbene, ai sensi dell’art. 233 CE, la Commissione è tenuta a prendere tutti i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla presente sentenza, eliminando retroattivamente dall’ordinamento giuridico l’atto annullato (sentenze della Corte 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione, Racc. pag. 2181, punto 30, e del Tribunale di primo grado 31 marzo 2004, causa T‑10/02, Girardot/Commissione, Racc. PI pagg. I‑A‑109 e II‑483, punto 84, oggetto di impugnazione nella causa C‑348/06 P). Quando all’atto annullato è stata già data esecuzione, l’eliminazione dei suoi effetti richiede il ripristino della situazione giuridica in cui la parte ricorrente si trovava prima della sua adozione (sentenze della Corte 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio, Racc. pag. 263, punto 60, e del Tribunale di primo grado Girardot/Commissione, cit., punto 84).

96      In questo caso, il ripristino della situazione giuridica in cui la ricorrente si trovava prima della risoluzione del suo contratto di agente temporaneo comporta il versamento alla ricorrente, da parte della Commissione, della differenza tra quanto la stessa avrebbe percepito in qualità di agente temporaneo di grado B*4, secondo scatto, a partire dal 16 gennaio 2005, e quanto ha effettivamente percepito in qualità di agente contrattuale fino alla data del provvedimento di regolarizzazione della sua situazione.

97      Si deve dunque constatare che l’oggetto della domanda di risarcimento della ricorrente è già coperto dai provvedimenti che la Commissione dovrà prendere ai sensi dell’art. 233 CE.

 Sulle spese

98      Come il Tribunale ha affermato nella sua sentenza 26 aprile 2006, causa F‑16/05, Falcione/Commissione (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 77-86), prima dell’entrata in vigore del regolamento di procedura del Tribunale e, in particolare, delle disposizioni specifiche relative alle spese dev’essere applicato soltanto il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado.

99      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura di tale Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      È annullata la decisione della Commissione delle Comunità europee 16 dicembre 2004, recante risoluzione del contratto di agente temporaneo firmato il 4 ottobre 2004 dalla sig.ra Kubanski.

2)      Il ricorso è respinto per il resto.

3)      La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 14 dicembre 2006.

Il cancelliere

 

       Il presidente

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Lingua processuale: l'italiano.