Ricorso proposto il 5 aprile 2012 - Microsoft / UAMI - Sky IP (SKYDRIVE)
(Causa T-153/12)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Microsoft Corp. (Redmond, Stati Uniti) (rappresentanti: A. Carboni e J. Colbourn, Solicitors)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Sky IP International Ltd (Isleworth, Regno Unito)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 19 gennaio 2012, procedimento R 2293/2010-1, e rinviare la domanda all'UAMI affinché proceda al suo esame; e
condannare l'UAMI ed ogni interveniente nel presente giudizio a sopportare le proprie spese e quelle della ricorrente, sostenute per questo procedimento e per quello dinanzi alla prima commissione di ricorso nel procedimento R 2293/2010-1 e alle spese del procedimento di opposizione B 1 371 501 dinanzi alla divisione di opposizione.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "SKYDRIVE" per prodotti e servizi delle classi 9 e 35 - domanda di marchio comunitario n. 6452411.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio e segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria n. 3203411 del marchio denominativo "SKY", per, tra l'altro, prodotti e servizi delle classi 9, 35, 38 e 42.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell'opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio, dal momento che la commissione di ricorso non ha correttamente valutato il rischio di confusione. Inoltre o in subordine, la commissione ha omesso di effettuare un'adeguata valutazione globale del rischio di confusione.
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