Language of document : ECLI:EU:T:2014:11





Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 gennaio 2014 – Investrónica / UAMI – Olympus Imaging (MICRO)

(causa T‑149/12)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo MICRO – Marchio nazionale figurativo anteriore micro – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Potere di riforma»

1.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 17‑19)

2.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi figurativi MIKRO e micro [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 24, 25, 27, 54, 55, 60, 62)

3.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Facoltà per il Tribunale di riformare la decisione impugnata – Limiti (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65, § 3) (v. punto 66)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 31 gennaio 2012 (procedimento R 347/2011‑4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Investrónica, SA e la Olympus Imaging Corp.

Dispositivo

1)

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 31 gennaio 2012 (procedimento R 347/2011‑4), è annullata.

2)

L’opposizione è accolta relativamente ai prodotti rientranti nella classe 9 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Apparecchi e strumenti fotografici, apparecchi fotografici, apparecchi fotografici digitali, obiettivi interscambiabili e relativi componenti ed accessori compresi nella classe 9».

3)

L’UAMI sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Investrónica, SA.

4)

La Olympus Imaging Corp. sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Investrónica.