Ordinanza del Tribunale del 17 marzo 2017 – Deutsche Post/Commissione
(Causa T-152/12)1
(«Aiuti di Stato – Settore postale – Aiuti concessi dalle autorità tedesche alla Deutsche Post – Aumento del prezzo dei francobolli combinato con sovvenzioni erogate per coprire i costi delle pensioni dei lavoratori aventi lo status di funzionario – Decisione che dichiara gli aiuti incompatibili con il mercato interno – Non luogo a statuire»)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: J. Sedemund, T. Lübbig e M. Klasse, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: D. Grespan, T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: UPS Europe NV/SA (Bruxelles, Belgio) e United Parcel Service Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Germania) (rappresentanti: inizialmente E. Henny e T. Ottervanger, successivamente T. Ottervanger, avvocati)
Oggetto
Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento degli articoli 1 e da 4 a 6 della decisione 2012/636/UE della Commissione, del 25 gennaio 2012, relativa alla misura C 36/07 (ex NN 25/07) cui la Germania ha dato esecuzione a favore della Deutsche Post AG (GU 2012, L 289, pag. 1).
Dispositivo
Non vi è luogo a statuire sul presente ricorso.
La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Deutsche Post AG.
La UPS Europe e la United Parcel Service Deutschland sopporteranno le proprie spese.
____________1 GU C 165 del 9.6.2012.