Ricorso proposto il 4 aprile 2012 - Deutsche Post / Commissione
(Causa T-152/12)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente : Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: J. Sedemund, T. Lübbig e M. Klasse, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare gli articoli 1 e 2 nonché gli articoli da 4 a 6 della decisione della Commissione del 25 gennaio 2012, relativa alle misure C 36/2007 (ex NN 25/2007) adottate dalla Germania a favore della Deutsche Post AG [K(2012) 184 def.];
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, complessivamente, tredici motivi.
A. A sostegno della sua domanda di annullamento dell'articolo 1, nonché degli articoli da 4 a 6, della decisione della Commissione del 25 gennaio 2012, la ricorrente invoca dieci motivi
1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE
per erroneità e contrarietà alla giurisprudenza "Combus" del Tribunale
2 della classificazione come aiuto di Stato del parziale finanziamento da parte dello Stato dei costi sopportati da un'ex-impresa statale a titolo di pensioni, ereditati dal passato ;
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 108, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 1, lettera b), (i), del regolamento (CE) n. 659/1999
4per erronea classificazione del parziale finanziamento da parte dello Stato dei costi a titolo di pensioni ereditati dal passato quale "nuovi" aiuti
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE
in quanto la disciplina tariffaria è stata erroneamente considerata come elemento di aiuto in contrasto con la giurisprudenza "PreussenElektra" della Corte nonché per la contestazione di un mero (asserito) errore di allocazione dei costi tra due gruppi di prodotti quale elemento di aiuto;
4. Quarto motivo, vertente sul difetto di competenza e errore di valutazione nonché violazione del divieto di discriminazione e dell'obbligo di cooperazione leale con gli Stati membri
per intervento retroattivo sulla disciplina tariffaria nazionale nonostante tale disciplina fosse nota da tempo, anche in contrasto con il complesso della prassi decisionale sinora adottata dalla Commissione.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafi 1 e 3, TFUE
per erronea determinazione dei contributi previdenziali a carico dei concorrenti privati (in prosieguo: il "Benchmark") nonché incremento fittizio degli importi lordi effettivi dei funzionari quale base imponibile per l'applicazione del "Benchmark";
6. Sesto motivo, vertente sul difetto di motivazione ai sensi dell'articolo 296 TFUE
in quanto il contenuto estremamente ampio della decisione impugnata sarebbe, in parte non chiaro, contraddittorio o incomprensibile e la connessione tra le singole parti non sarebbe evidente;
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio determinatezza e dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE
per descrizione contraddittoria e per insufficiente chiarezza delle modalità di calcolo della somma rimborsabile.
8. Ottavo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una "ragionevole durata del procedimento" quale elemento del diritto ad una "buona amministrazione" in conformità all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la "Carta dei diritti fondamentali") e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 659/99
per una durata del procedimento superiore a dodici anni, intercorsa tra la decisione di avvio del procedimento del 1999 e la decisione impugnata del 25 gennaio 2012;
9. Nono motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una "buona amministrazione" ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali nonché dell'articolo 15 del regolamento n. 659/99
per l'inerzia totale relativamente alla disciplina tariffaria di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del Postgesetz (legge sulla posta; in prosieguo: il "PostG"), nota alla Commissione almeno dal 1999, ma divenuta oggetto del procedimento solo dopo più di undici anni con la decisione di proroga del 10 maggio 2011;
10. Decimo motivo, vertente sulla violazione dei principi fondamentali tutelati della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di buona amministrazione nonché dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 659/99
per inosservanza del carattere conclusivo del procedimento della decisione del 2002, che, contrariamente al dovere imperativo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 659/99, decisione che, secondo la Commissione, non avrebbe deciso in modo "definitivo" circa le misure di Stato, oggetto del procedimento, tra cui anche i costi a titolo di pensioni.
B. A sostegno della sua domanda di annullamento dell'articolo 2 della decisione della Commissione, del 25 gennaio 2012, la ricorrente deduce tre ulteriori motivi
11. Undicesimo motivo, vertente sulla violazione dei principi di "buona amministrazione" e di "ragionevole durata" del procedimento
per illegittima omissione dell'esame dell'esistenza, dal 1999, di una "sovracompensazione" conseguente alla "compensazione finanziaria", già constatata dal Tribunale con sentenza del 1° luglio 2008, nella causa T-266/02, Deutsche Post / Commissione;
12. Dodicesimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE
- per difetto di motivazione della circostanza che nel caso di specie non sarebbe soddisfatto il quarto criterio della sentenza "Altmark";
13. Tredicesimo motivo, vertente sull'erronea applicazione della fattispecie dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE
- in quanto la "compensazione finanziaria" soddisferebbe le condizioni di applicazione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE.
____________1 - Sentenza del 16 marzo 2004, Danske Busvognmænd/Commissione (T-157/01, Racc. pag. II-917).2 - Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).3 - Sentenza della Corte del 13 Marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, Racc. pag. I-2099).4 - Sentenza del 24 giugno 2003, Altmark Trans (C-280/00, Racc. pag. I-7747).