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Ricorso proposto il 4 aprile 2012 - Deutsche Post / Commissione

(Causa T-152/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente : Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: J. Sedemund, T. Lübbig e M. Klasse, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare gli articoli 1 e 2 nonché gli articoli da 4 a 6 della decisione della Commissione del 25 gennaio 2012, relativa alle misure C 36/2007 (ex NN 25/2007) adottate dalla Germania a favore della Deutsche Post AG [K(2012) 184 def.];

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, complessivamente, tredici motivi.

A.    A sostegno della sua domanda di annullamento dell'articolo 1, nonché degli articoli da 4 a 6, della decisione della Commissione del 25 gennaio 2012, la ricorrente invoca dieci motivi

1.    Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

per erroneità e contrarietà alla giurisprudenza "Combus" del Tribunale2 della classificazione come aiuto di Stato del parziale finanziamento da parte dello Stato dei costi sopportati da un'ex-impresa statale a titolo di pensioni, ereditati dal passato ;

2.    Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 108, paragrafo 1,     TFUE e dell'articolo 1, lettera b), (i), del regolamento (CE) n. 659/1999 4

per erronea classificazione del parziale finanziamento da parte dello Stato dei costi a titolo di pensioni ereditati dal passato quale "nuovi" aiuti

3.    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

in quanto la disciplina tariffaria è stata erroneamente considerata come     elemento di aiuto in contrasto con la giurisprudenza "PreussenElektra" della     Corte  nonché per la contestazione di un mero (asserito) errore di allocazione     dei costi tra due gruppi di prodotti quale elemento di aiuto;

4.    Quarto motivo, vertente sul difetto di competenza e errore di valutazione     nonché violazione del divieto di discriminazione e dell'obbligo di     cooperazione leale con gli Stati membri

per intervento retroattivo sulla disciplina tariffaria nazionale nonostante tale     disciplina fosse nota da tempo, anche in contrasto con il complesso della prassi     decisionale sinora adottata dalla Commissione.

5.    Quinto motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 107, paragrafi 1 e 3,     TFUE

per erronea determinazione dei contributi previdenziali a carico dei concorrenti     privati (in prosieguo: il "Benchmark") nonché incremento fittizio degli importi     lordi effettivi dei funzionari quale base imponibile per l'applicazione del     "Benchmark";

6.    Sesto motivo, vertente sul difetto di motivazione ai sensi dell'articolo 296     TFUE

in quanto il contenuto estremamente ampio della decisione impugnata sarebbe,     in parte non chiaro, contraddittorio o incomprensibile e la connessione tra le     singole parti non sarebbe evidente;

7.    Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio determinatezza e     dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE

per descrizione contraddittoria e per insufficiente chiarezza delle modalità di     calcolo della somma rimborsabile.

8.    Ottavo motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una "ragionevole durata     del procedimento" quale elemento del diritto ad una "buona amministrazione"     in conformità all'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione     europea (in prosieguo: la "Carta dei diritti fondamentali") e all'articolo 10,     paragrafo 1, del regolamento n. 659/99

per una durata del procedimento superiore a dodici anni, intercorsa tra la decisione di avvio del procedimento del 1999 e la decisione impugnata del 25 gennaio 2012;

9.    Nono motivo, vertente sulla violazione del diritto ad una "buona     amministrazione" ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti     fondamentali nonché dell'articolo 15 del regolamento n. 659/99

per l'inerzia totale relativamente alla disciplina tariffaria di cui all'articolo 20, paragrafo 2, del Postgesetz (legge sulla posta; in prosieguo: il "PostG"), nota alla Commissione almeno dal 1999, ma divenuta oggetto del procedimento solo dopo più di undici anni con la decisione di proroga del 10 maggio 2011;

10.    Decimo motivo, vertente sulla violazione dei principi fondamentali tutelati     della certezza del diritto, del legittimo affidamento e di buona amministrazione     nonché dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 659/99

per inosservanza del carattere conclusivo del procedimento della decisione del 2002, che, contrariamente al dovere imperativo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 659/99, decisione che, secondo la Commissione, non avrebbe deciso in modo "definitivo" circa le misure di Stato, oggetto del procedimento, tra cui anche i costi a titolo di pensioni.

B.    A sostegno della sua domanda di annullamento dell'articolo 2 della decisione della Commissione, del 25 gennaio 2012, la ricorrente deduce tre ulteriori motivi

11.    Undicesimo motivo, vertente sulla violazione dei principi di "buona     amministrazione" e di "ragionevole durata" del procedimento

per illegittima omissione dell'esame dell'esistenza, dal 1999, di una "sovracompensazione" conseguente alla "compensazione finanziaria", già constatata dal Tribunale con sentenza del 1° luglio 2008, nella causa T-266/02, Deutsche Post / Commissione;

12.    Dodicesimo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE

-    per difetto di motivazione della circostanza che nel caso di specie non sarebbe     soddisfatto il quarto criterio della sentenza "Altmark";

13.    Tredicesimo motivo, vertente sull'erronea applicazione della fattispecie     dell'aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

-    in quanto la "compensazione finanziaria" soddisferebbe le condizioni di     applicazione di un servizio di interesse economico generale ai sensi     dell'articolo 106, paragrafo 2, del TFUE.

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1 - Sentenza del 16 marzo 2004, Danske Busvognmænd/Commissione (T-157/01, Racc. pag. II-917).

2 - Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).

3 - Sentenza della Corte del 13 Marzo 2001, PreussenElektra (C-379/98, Racc. pag. I-2099).

4 - Sentenza del 24 giugno 2003, Altmark Trans (C-280/00, Racc. pag. I-7747).