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Ricorso proposto il 2 aprile 2012 - Repubblica ellenica / Commissione

(Causa T-150/12)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias, X. Basakou e A. Vasilopoulou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 25 gennaio 2012, C (2011) 9335 def. "relativa agli aiuti concessi dalla Grecia ai produttori di cereali ed alle cooperative del settore [n. SA 27354 (C 36/2010) (ex NN 3/2010 e ex CP 11/2009)]" e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Repubblica ellenica, con il suo ricorso, chiede l'annullamento della decisione della Commissione del 25 gennaio 2012 "relativa agli aiuti concessi dalla Grecia ai produttori di cereali ed alle cooperative del settore [n. SA 27354 (C 36/2010) (ex NN 3/2010 e ex CP 11/2009)]" notificata con il numero C (2011) 9335 def.

Con il primo motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è oscura poiché non emerge chiaramente i) in cosa consiste l'aiuto illegale, ii) come viene fissato il suo importo iii) chi sono i beneficiari presso cui occorrerebbe effettuare il recupero. Parimenti, sostiene che è oscura anche la pubblicazione della precedente indagine svolta dalla Commissione, con la conseguenza che viene minata la certezza del diritto e vengono lesi i diritti della difesa di terzi interessati, in violazione del combinato disposto degli articoli 108, paragrafo 2, TFUE e 6, paragrafo 1, del regolamento n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 .

Con il secondo motivo di annullamento, la ricorrente deduce un'erronea interpretazione e applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE, e un'erronea valutazione dei fatti, poiché i provvedimenti concessi - nelle loro due forme, la concessione di una garanzia e l'abbuono di interessi - non soddisfacevano i presupposti per configurare aiuti di Stato illegali.

Con il terzo motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata è viziata da errore quanto alla valutazione dei fatti e da una violazione delle forme sostanziali della procedura, poiché la Commissione, per erronea valutazione dei fatti e con motivazioni carenti e/o insufficienti, è giunta alla conclusione che i provvedimenti dell'abbuono di interessi e della concessione di una garanzia statale per il prestito alle unioni locali di cooperative agricole costituiscono aiuti di Stato illegali, dato che comportavano un vantaggio economico selettivo per i beneficiari diretti ed indiretti e rischiavano di falsare la concorrenza nonché di incidere sugli scambi tra Stati membri.

Con il quarto motivo di annullamento, la ricorrente sostiene che la Commissione ha interpretato ed applicato erroneamente l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, e ha esercitato in modo scorretto la discrezionalità di cui dispone nell'ambito degli aiuti di Stato, dal momento che, in ogni caso, i pagamenti del 2009 avrebbero dovuto considerarsi compatibili con il mercato comune a motivo della notoria gravità della situazione economica greca, e l'entrata in vigore di una disposizione del diritto primario dell'Unione Europea non può dipendere dall'entrata in vigore di una comunicazione della Commissione, come il quadro comunitario provvisorio di sostegno. Parimenti, la Commissione ha respinto con motivazione insufficiente l'argomento della ricorrente relativo alla sussistenza, nella fattispecie, delle condizioni di cui al quadro comunitario provvisorio di sostegno.

Con il quinto motivo di annullamento, la ricorrente fa valere una erronea interpretazione ed applicazione dell'articolo 107 TFUE da parte della Commissione ,che ha ingiustificatamente incluso negli importi che devono essere recuperati in quanto aiuti di Stato illegali a) una parte degli interessi che conformemente al contratto di prestito e al decreto ministeriale n. 56700/B3033/08.12.2008 rappresenta un contributo (contributo dello 0,12% della di cui alla legge 128/75) e b) il premio di garanzia del 2% a favore dello Stato previsto dal decreto ministeriale 2/21304/0025/26.10.2010, che non costituiscono aiuti di Stato e devono essere detratti dall'importo finale da recuperare.

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1 - Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE