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Sentenza del Tribunale del 16 gennaio 2014 – Investrónica / UAMI – Olympus Imaging (MICRO)

(Causa T-149/12) 1

(«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo MICRO – Marchio nazionale figurativo anteriore micro – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Somiglianza dei segni – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Potere di riforma»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Investrónica, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti E. Seijo Veiguela e J.L. Rivas Zurdo)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Geroulakos, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Olympus Imaging Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentante: avv. C. Opatz)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 31 gennaio 2012 (procedimento R 347/2011-4), relativa a una procedura di opposizione tra la Investrónica, SA e la Olympus Imaging Corp.

Dispositivo

La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)(UAMI) del 31 gennaio 2012 (procedimento R 347/2011-4), è annullata.

L’opposizione è accolta relativamente ai prodotti rientranti nella classe 9 e corrispondenti alla seguente descrizione: «Apparecchi e strumenti fotografici, apparecchi fotografici, apparecchi fotografici digitali, obiettivi interscambiabili e relativi componenti ed accessori compresi nella classe 9».

L’UAMI sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Investrónica, SA.

La Olympus Imaging Corp. sopporterà le proprie spese e la metà di quelle sostenute dalla Investrónica, SA.

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1     GU C 194 del 30.6.2012.