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Ricorso proposto il 19 gennaio 2012 - IDT Biologika / Commissione

(Causa T-30/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: IDT Biologika GmbH (Dessau-Roßlau, Germania) (rappresentanti: avv.ti R. Gross e T. Kroupa)

Convenua: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della delegazione dell'Unione europea nella Repubblica di Serbia del 5 ottobre 2011, con cui è stata respinta l'offerta della IDT Biologika GmbH, presentata nell'ambito della gara d'appalto EuropAid/130686/C/SUP/RS Re-Launch LOT 1, per la fornitura di un vaccino antirabbico a favore del Ministero competente per l'agricoltura, le foreste e per l'approvvigionamento idrico della Repubblica di Serbia, in relazione al lotto n. 1, e con cui l'appalto di cui trattasi, è stato aggiudicato a un consorzio di diverse imprese diretto dalla Biovet a. s.;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce una violazione dell'articolo 252, paragrafo 3, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 , poiché, a suo avviso, in considerazione del fatto che per il vaccino proposto era richiesta la non virulenza nei confronti dell'uomo e con riguardo alle licenze richieste, l'offerta aggiudicataria non corrisponde ai requisiti tecnici contenuti nei documenti del bando di gara e, pertanto, non avrebbe dovuto essere presa in considerazione.

Inoltre, la presa in considerazione dell'offerta del consorzio diretto dalla Biovet a. s., favorita nel confronto in termini di prezzo, costituirebbe una disparità di trattamento, in quanto solo l'offerta della ricorrente soddisferebbe realmente tutte le condizioni inerenti alle specificazioni tecniche della procedura di aggiudicazione dell'appalto controversa e sarebbe quindi l'unica offerta regolare di cui alla procedura.

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1 - Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, pag. 1).