Language of document : ECLI:EU:T:2013:709

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

19 dicembre 2013 (*)

«Procedura – Liquidazione delle spese»

Nella causa T‑18/04 DEP,

Luigi Marcuccio, residente in Tricase (Italia), rappresentato dall’avvocato G. Cipressa,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da J. Currall, C. Berardis-Kayser, A. Dal Ferro e G. Gattinara, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di liquidazione delle spese presentata dal sig. Marcuccio in seguito alla sentenza del Tribunale del 10 giugno 2008, Marcuccio/Commissione (T‑18/04, non pubblicata nella Raccolta),

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto da M. Prek, presidente, I. Labucka (relatore) e V. Kreuschitz, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha emesso la seguente

Ordinanza

 Fatti, procedimento e conclusioni delle parti

1        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 2004, il ricorrente, funzionario della Commissione europea, ha presentato un ricorso diretto, in sostanza, all’annullamento della decisione implicita della Commissione che respingeva la domanda del 25 novembre 2002 (in prosieguo: la «domanda del 25 novembre 2002») di rimborso al 100% delle spese mediche ai sensi dell’articolo 72 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.

2        Con sentenza del 10 giugno 2008, Marcuccio/Commissione, causa T‑18/04 (non pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha annullato la decisione implicita di rigetto della domanda del 25 novembre 2002, ha respinto il ricorso per il resto e ha condannato la Commissione alle spese.

3        Con nota del 22 settembre 2008 il ricorrente ha sottoposto all’Autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN») una domanda ex articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto diretta a ottenere dalla Commissione il pagamento della parte delle spese che egli aveva sostenuto nella causa T‑18/04 e alla quale il Tribunale aveva condannato la Commissione, corrispondente, secondo il ricorrente, ad un importo di EUR 15 882,31 (in prosieguo: la «domanda del 22 settembre 2008»).

4        Poiché l’APN non ha risposto alla domanda del 22 settembre 2008, in data 8 aprile 2009 il ricorrente ha presentato un reclamo ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Con nota del 10 agosto 2009 l’APN ha spiegato al ricorrente, in particolare, che le domande relative alla rifusione delle spese dovevano essere trasmesse direttamente agli agenti che avevano rappresentato la Commissione nella causa in oggetto. Quanto al merito, al reclamo del ricorrente non è stato dato alcun seguito.

5        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea il 17 settembre 2009, il ricorrente ha presentato un ricorso con cui ha chiesto, in particolare, l’annullamento della decisione implicita di rigetto della domanda del 22 settembre 2008 e la condanna della Commissione a risarcire il danno che egli avrebbe subito a causa del diniego opposto da quest’ultima di rifondergli le spese ripetibili sostenute nella causa T‑18/04. Tale ricorso è stato iscritto a ruolo con il numero F‑78/09.

6        Con ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 22 giugno 2010, Marcuccio/Commissione (F‑78/09, non ancora pubblicata nella Raccolta), il ricorso citato supra al punto 5 è stato respinto in quanto manifestamente irricevibile. Il Tribunale della funzione pubblica ha considerato, segnatamente, che il ricorrente non era legittimato a proporre, a norma dell’articolo 91 dello Statuto, un ricorso avente, in realtà, lo stesso oggetto di una domanda di liquidazione delle spese, dal momento che a tal fine esiste una specifica procedura prevista all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale.

7        Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 1° settembre 2009, il ricorrente ha presentato impugnazione avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 22 giugno 2010. Con ordinanza del 15 luglio 2011, Marcuccio/Commissione (T‑366/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta), il Tribunale ha respinto tale impugnazione come in parte manifestamente irricevibile e, in parte, manifestamente infondata.

8        Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 12 dicembre 2012, il ricorrente ha proposto la presente domanda di liquidazione delle spese, in applicazione dell’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento di procedura, con la quale ha invitato il Tribunale a:

–        fissare in EUR 15 882,31 l’ammontare delle spese ripetibili nella causa T‑18/04 che la Commissione è stata condannata a rifondere al ricorrente;

–        condannare la Commissione a corrispondergli la somma di EUR 15 882,31 maggiorata dei relativi interessi di mora, a partire dalla data di presentazione della presente domanda e fino all’effettiva erogazione di tale somma, al tasso del 10% annuo, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla base dei tassi annuali elaborati dall’Istituto nazionale di statistica della Repubblica italiana, con capitalizzazione annuale di tali interessi e della rivalutazione monetaria;

–        condannare la Commissione a versargli la somma di EUR 1 000 a titolo di rifusione delle spese, diritti ed onorari sostenuti dal ricorrente ed inerenti alla presente causa, maggiorata dei relativi interessi di mora al tasso del 10% annuo, nonché la rivalutazione monetaria da calcolarsi sulla base dei tassi annuali elaborati dall’Istituto nazionale di statistica della Repubblica italiana, con capitalizzazione annuale di tali interessi e della rivalutazione monetaria.

9        Nelle sue osservazioni depositate nella cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2013, la Commissione chiede che il Tribunale voglia fissare l’importo delle spese ripetibili della causa T‑18/04 in EUR 2 560,18 comprese tutte le spese.

10      Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 26 aprile 2013, il ricorrente ha preso posizione sulle osservazioni della Commissione, segnatamente sui documenti allegati.

 In diritto

11      Il ricorrente afferma che l’importo richiesto a titolo di rimborso delle spese in questione, ossia EUR 15 882,31, è congruo e ragionevole a causa della complessità e del carattere di novità delle questioni giuridiche sollevate nonché degli interessi in gioco e dell’entità del lavoro fornito dai rappresentanti legali del ricorrente.

12      La Commissione, da parte sua, ritiene che le circostanze dedotte in giudizio dal ricorrente non giustifichino affatto l’importo richiesto e propone di fissare l’importo delle spese ripetibili in EUR 2 560,18.

13      A questo proposito, occorre ricordare che, a norma dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili «le spese indispensabili sostenute dalle parti ai fini del procedimento, in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all’agente, consulente o avvocato».

14      Da tale disposizione consegue che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, a quelle esposte ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e, dall’altro, a quelle che sono state a tal fine indispensabili (ordinanze del Tribunale del 28 giugno 2004, Airtours/Commissione, T‑342/99 DEP, Racc. pag. II‑1785, punto 13, nonché del 10 febbraio 2009, Centeno Mediavilla e a./Commissione, T‑58/05 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 27).

15      È del pari giurisprudenza costante che, in mancanza di disposizioni di natura tariffaria nel diritto dell’Unione, il Tribunale deve valutare liberamente i termini della causa, tenendo conto dell’oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto il profilo del diritto dell’Unione, nonché delle difficoltà della causa, dell’entità del lavoro che il procedimento contenzioso può aver procurato agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha costituito per le parti (ordinanze Airtours/Commissione, cit., punto 18, e Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punto 28).

16      Inoltre, nel fissare le spese ripetibili, il Tribunale tiene conto di tutte le circostanze della causa sino al momento della pronuncia dell’ordinanza di liquidazione delle spese, comprese le spese indispensabili afferenti al procedimento di liquidazione delle spese (ordinanza del Tribunale del 31 marzo 2011, Tetra Laval BV/Commissione, T‑5/02 DEP e T‑80/02 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 54).

17      È in funzione di questi elementi che deve essere valutato l’importo delle spese ripetibili che la Commissione deve rimborsare al ricorrente.

18      Per quanto concerne, in primo luogo, l’oggetto e la natura della controversia, la complessità ed il carattere di novità delle questioni giuridiche sollevate nella causa principale, occorre considerare, contrariamente a quanto asserisce il ricorrente, che le suddette questioni non presentavano un carattere particolarmente complesso o nuovo. Come emerge dal fascicolo, infatti, il ricorso riguardava sostanzialmente il riconoscimento del diritto in capo al ricorrente di ottenere il rimborso delle spese mediche nella misura del 100% a causa di una malattia grave, come previsto dall’articolo 72 dello Statuto, nonché il procedimento da seguire per ottenere tale riconoscimento. Per quanto attiene al motivo di ricorso unico dedotto in giudizio, esso verteva sulla totale assenza di motivazione dei rigetti impliciti della Commissione. Tali questioni non possono affatto essere considerate complesse dal punto di vista giuridico, né lo erano sotto il profilo fattuale. Inoltre, a questo riguardo occorre osservare che l’atto introduttivo del ricorso, il quale peraltro constava di sole quattro pagine, consisteva in una descrizione del procedimento e nella citazione dell’articolo 72 dello Statuto.

19      In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la causa presenta un certo interesse per il ricorrente, dal momento che l’obiettivo della domanda del 25 novembre 2002, e del conseguente reclamo, era il rimborso delle sue spese mediche nella misura del 100%. Tuttavia, tale interesse non può essere qualificato come significativo.

20      Per quanto concerne, in terzo luogo, l’entità del lavoro che il contenzioso può aver procurato ai legali del ricorrente, questi afferma che i suoi avvocati hanno redatto l’atto introduttivo, la replica, hanno risposto ai quesiti scritti del Tribunale, hanno redatto le osservazioni sulla relazione d’udienza e hanno partecipato all’udienza nonché ad una riunione informale organizzata dal Tribunale. Tutto ciò avrebbe comportato un lavoro considerevole.

21      Va ricordato che, secondo una giurisprudenza consolidata, la possibilità per il Tribunale di stimare il valore del lavoro svolto da un avvocato dipende dalla precisione delle informazioni fornite (ordinanze Centeno Mediavilla e a./Commissione, cit., punto 33, e Tetra Laval BV/Commissione, cit., punto 68).

22      Nel caso di specie, la somma richiesta dal ricorrente a titolo di spese ripetibili (EUR 15 882,31) è fondata sulla parcella redatta dall’avv. Cipressa ed acclusa come allegato A1 alla domanda di liquidazione delle spese del ricorrente.

23      Occorre rilevare che, come emerge dal fascicolo, tra il 16 gennaio 2004 e il 17 agosto 2007 il ricorrente era rappresentato dall’avv. D. Orbene, la parcella del 3 settembre 2008 è redatta dall’avv. Cipressa, che ha rappresentato il ricorrente unicamente in occasione delle fasi processuali svoltesi a partire dal 17 agosto 2007, vale a dire la risposta ai quesiti posti dal Tribunale e la partecipazione all’udienza del 4 dicembre 2007. Di conseguenza, tale parcella presenta un’utilità alquanto limitata per quanto attiene alle spese afferenti alle fasi processuali antecedenti il 17 agosto 2007, segnatamente la redazione dell’atto introduttivo, della replica, delle risposte ai quesiti, nonché la partecipazione alla riunione informale, dal momento che tali atti processuali sono stati compiuti dall’avv. D. Occorre inoltre osservare che la parcella stilata dall’avv. Cipressa non fa neppure riferimento all’intervento dell’avv. D né, tantomeno, è corredata di una parcella di quest’ultimo. Oltretutto, in generale, tale parcella non contiene alcuna indicazione relativa al numero di ore dedicate a ciascun compito né alla tariffa oraria praticata.

24      È vero che, secondo la giurisprudenza, l’omessa produzione di fatture o altri documenti che attestino l’effettivo pagamento degli onorari e delle spese legali sostenute non osta a che il Tribunale fissi, in base ad una valutazione equitativa, l’importo delle spese ripetibili (v. ordinanza del Tribunale del 26 gennaio 2006, Camar/Consiglio e Commissione, T‑79/96 DEP e T‑260/97 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 53 e, in questo senso, ordinanza della Corte del 17 febbraio 2004, DAI/ARAP e a., C‑321/99 P DEP, non pubblicata nella Raccolta, punti 11 e 12). Tuttavia, l’assenza di qualunque informazione sulle spese effettivamente sostenute per il procedimento, in particolare sulla tariffa oraria e sul tempo impiegato per lo svolgimento dei vari compiti, pone il Tribunale nella condizione di svolgere una valutazione necessariamente restrittiva quanto alle rivendicazioni del richiedente (v., in questo senso, ordinanza Tetra Laval BV/Commissione, cit., punto 73 e la giurisprudenza citata).

25      Nel caso di specie, si constata che l’entità del lavoro prestato per la redazione dell’atto introduttivo e della replica deve essere considerata alquanto limitata, posto che si tratta di scritti molto brevi, che constano, rispettivamente, di quattro e di sei pagine, e non contengono un’analisi giuridica approfondita. Del pari, per poter rispondere ai quesiti del Tribunale, agli avvocati del ricorrente non era richiesta alcuna ricerca giurisprudenziale. Si trattava, infatti, di indicare lo stato del procedimento relativo al riconoscimento del carattere professionale della malattia del ricorrente, ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto.

26      Quanto alla necessità di depositare una replica, infatti, la sua presentazione è meramente facoltativa a norma dell’articolo 47 del regolamento di procedura, come attesta altresì la lettera del cancelliere del Tribunale del 21 aprile 2004, acclusa come allegato B3 alle osservazioni della Commissione. Tuttavia, gli onorari d’avvocato connessi alla redazione di tale atto processuale rientrano nelle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura.

27      Occorre altresì tener conto del fatto che ai fini della riunione informale e dell’udienza era necessario un lavoro preparatorio da parte degli avvocati.

28      Si deve pertanto dichiarare che l’importo indicato nella parcella redatta dall’avv. Cipressa come compenso d’avvocato eccede largamente gli onorari oggettivamente indispensabili per la causa. Considerato tutto quanto precede, è congruo fissare l’importo delle spese indispensabili corrispondenti al compenso dell’avvocato in EUR 2 500.

29      Per quanto concerne la somma di EUR 1 203,60 corrispondente alle spese amministrative e di viaggio in Lussemburgo ai fini della riunione informale e dell’udienza, si constata che non è stato prodotto alcun elemento giustificativo idoneo a dimostrare l’effettiva sussistenza dell’importo delle spese di cui il ricorrente chiede il rimborso. La parcella redatta dall’avv. Cipressa, infatti, non contiene alcuna fattura allegata che provi che il ricorrente ha effettivamente sostenuto tali spese. Ciò considerato, il Tribunale non può disporne il rimborso (v., in questo senso, ordinanza del Tribunale del 25 novembre 2010, T‑139/07 DEP, Pioneer Hi-Bred International/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 34 e la giurisprudenza citata).

30      Tuttavia, sebbene il ricorrente non abbia prodotto elementi giustificativi relativamente alle spese amministrative e di viaggio, la loro effettiva sussistenza è incontestabile. L’importo delle spese amministrative e di viaggio deve essere fissato, in via forfettaria, in EUR 450.

31      Alla luce di quanto precede, secondo un’equa valutazione delle spese ripetibili che la Commissione deve rimborsare al ricorrente, esse devono essere fissate in EUR 2 950, importo che tiene conto di tutte le circostanze della causa fino al momento dell’adozione della presente ordinanza.

32      Per quanto riguarda la domanda del ricorrente diretta al riconoscimento di interessi di mora e di rivalutazione monetaria occorre rilevare che da una costante giurisprudenza risulta che una domanda di concessione di interessi di mora a decorrere da una data precedente l’ordinanza che fissa l’importo delle spese dev’essere respinta (ordinanza della Corte del 6 gennaio 2004, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 DEP, Racc. pag. I‑1, punto 86, e giurisprudenza citata). Infatti, il titolo per il diritto dei ricorrenti al rimborso delle spese è costituito dall’ordinanza che le fissa (ordinanza Mulder e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 86). Una domanda relativa al pagamento di interessi di mora è fondata solo per il periodo compreso tra la data di notifica dell’ordinanza di liquidazione delle spese e la data del loro effettivo rimborso, purché essa contenga una siffatta precisazione (v., in questo senso, ordinanze del Tribunale del 3 maggio 2011, Comtec Translations/Commissione, T‑239/08 DEP, non pubblicata nella Raccolta, punto 39, e del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, T‑176/04 DEP II, non pubblicata nella Raccolta, punto 38). Tale circostanza non ricorre nel caso di specie.

33      Questa medesima motivazione vale per la domanda di «rivalutazione monetaria», che deve essere intesa come diretta all’ottenimento di interessi compensativi. Peraltro, il procedimento di liquidazione delle spese non si prefigge l’obiettivo di risarcire un danno qualsiasi, ma è diretto a determinare le spese ripetibili (ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, cit., punto 37 e la giurisprudenza citata).

34      Per contro, la domanda del ricorrente deve essere accolta nella parte in cui chiede la condanna della Commissione al pagamento di interessi di mora per il periodo compreso tra la data di notifica della presente ordinanza e la data dell’effettivo rimborso delle spese (v. ordinanza del Tribunale del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, cit., punto 38, e la giurisprudenza citata).

35      Quanto al tasso d’interesse applicabile, il Tribunale ritiene appropriato tener conto del disposto dell’articolo 111, paragrafo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362, pag. 1), in combinato disposto con l’articolo 83, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Conseguentemente, il tasso d’interesse applicabile è calcolato sulla base del tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento e vigente il primo giorno di calendario del mese della scadenza del pagamento, aumentato di tre punti e mezzo (v., in questo senso, ordinanze del Tribunale del 3 maggio 2011, Comtec Translations/Commissione, cit., punto 40, e del 24 ottobre 2011, Marcuccio/Commissione, cit., punto 39).

36      Per quanto riguarda, infine, il periodo trascorso tra la pronuncia della sentenza nella causa principale e la presente ordinanza, si deve constatare che tale lasso di tempo è esclusivamente imputabile al comportamento del ricorrente, il quale, invece di presentare una domanda di rimborso delle spese agli agenti della Commissione, ha proposto, presso l’APN, la domanda del 22 settembre 2008 e il reclamo dell’8 aprile 2009 e, in seguito alla risposta dell’APN del 10 agosto 2009 ‒ la quale, peraltro, indicava chiaramente il procedimento da seguire ‒ ha presentato un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica (v. punti da 3 a 7 supra). Pertanto, non occorre tenere conto di tale periodo ai fini del presente procedimento.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

così provvede:

1)      L’importo complessivo delle spese che la Commissione europea deve rimborsare al sig. Luigi Marcuccio è fissato in EUR 2 950.

2)      Detta somma è produttiva di interessi di mora dalla data di notifica della presente ordinanza alla data del pagamento.

Lussemburgo, 19 dicembre 2013

Il cancelliere

 

       Il presidente

E. Coulon

 

       M. Prek


* Lingua processuale: l’italiano.