Language of document : ECLI:EU:T:2007:257

Causa T‑25/04

González y Díez, SA

contro

Commissione delle Comunità europee

«Aiuti di Stato — Aiuti destinati a coprire oneri eccezionali di ristrutturazione — Revoca di una decisione precedente — Scadenza del Trattato CECA — Competenza della Commissione — Continuità dell’ordinamento giuridico comunitario — Assenza di violazione di forme sostanziali — Tutela del legittimo affidamento — Errore manifesto di valutazione»

Massime della sentenza

1.      Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti assoggettati ratione materiae e ratione temporis al regime giuridico del Trattato CECA — Scadenza del Trattato CECA — Mantenimento di un controllo da parte della Commissione nel contesto normativo dell’art. 88, n. 2, CE

(Art. 88, n. 2, CE)

2.      Atti delle istituzioni — Applicazione nel tempo — Norme di procedura — Norme sostanziali — Distinzione — Retroattività di una norma sostanziale — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 1407/2002; comunicazione della Commissione 2002/C 152/03)

3.      Ricorso di annullamento — Atti impugnabili — Atti che producono effetti giuridici vincolanti — Decisione della Commissione che chiude il procedimento d’indagine formale sugli aiuti di Stato, previsto all’art. 88, n. 2, CE

(Artt. 88, n. 2, CE e 230 CE)

4.      Atti delle istituzioni — Revoca — Atti illegittimi — Decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato — Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 9)

5.      Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti autorizzati dalla Commissione — Utilizzo abusivo da parte del beneficiario — Decisione che constata l’applicazione abusiva di una parte degli aiuti autorizzati — Revoca — Apertura di un nuovo procedimento d’indagine formale

(Art. 88, n. 2, CE)

6.      Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione di avviare un procedimento d’indagine formale su un aiuto — Tutela del legittimo affidamento degli interessati quanto alle censure sollevate dalla Commissione nei confronti dei provvedimenti di aiuto esaminati

(Art. 88, n. 2, CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 6)

1.      Se è vero che la successione del quadro giuridico del Trattato CE a quello del Trattato CECA ha comportato, a partire dal 24 luglio 2002, una modifica dei fondamenti normativi, delle procedure e delle norme sostanziali applicabili, essa si inserisce tuttavia nel contesto dell’unità e della continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e dei suoi obiettivi. A questo proposito, l’istituzione e il mantenimento di un regime di libera concorrenza, nel cui ambito siano garantite le normali condizioni di concorrenza, e che sia in particolare all’origine delle norme in materia di aiuti di Stato, costituisce uno degli obiettivi essenziali sia del Trattato CE che del Trattato CECA. In questo contesto, per quanto le norme dei Trattati CECA e CE che disciplinano la materia degli aiuti di Stato divergano in una certa misura, gli aiuti concessi sotto la vigenza del Trattato CECA rispondono alla nozione di aiuto ai sensi degli artt. 87 CE e 88 CE. Pertanto, il perseguimento dell’obiettivo di una concorrenza non falsata nei settori inizialmente rientranti nel mercato comune del carbone e dell’acciaio non subisce interruzione a seguito della scadenza del Trattato CECA, poiché questo obiettivo è parimenti perseguito nell’ambito del Trattato CE.

La continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e degli obiettivi che presiedono alla sua azione richiede pertanto che la Comunità europea, nel suo proprio quadro procedurale, e in quanto soggetto subentrante alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio, assicuri, nei riguardi delle situazioni sorte sotto la vigenza del Trattato CECA, il rispetto dei diritti e degli obblighi che a suo tempo si imponevano sia agli Stati membri, sia pure ai singoli, in forza del Trattato CECA e delle disposizioni adottate per la sua applicazione. Tale requisito si afferma a maggior ragione in quanto la distorsione della concorrenza risultante dall’inosservanza delle norme in materia di aiuti di Stato è tale da estendere i suoi effetti nel tempo dopo la scadenza del Trattato CECA sotto la vigenza del Trattato CE.

Ne consegue che l’art. 88, n. 2, CE dev’essere interpretato nel senso che consente alla Commissione di controllare, dopo il 23 luglio 2002, la compatibilità con il mercato comune di aiuti di Stato eseguiti in settori rientranti ratione materiae e ratione temporis nell’ambito di applicazione del Trattato CECA, nonché l’applicazione da parte degli Stati membri di decisioni di autorizzazione di aiuti di Stato adottate in forza del Trattato CECA nei confronti di situazioni maturate anteriormente alla scadenza di questo.

(v. punti 55-57)

2.      Se le norme di procedura si ritengono generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui entrano in vigore, altrettanto non vale per le norme sostanziali. Infatti, queste ultime debbono essere interpretate, al fine di garantire il rispetto dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento, nel senso che non riguardano situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore salvo che emerga chiaramente dai loro termini, dalle loro finalità o dalla loro economia che si deve attribuire loro questo effetto.

In questa ottica, la continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e i dettami dei principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento impongono l’applicazione delle disposizioni sostanziali adottate in forza del Trattato CECA ai fatti rientranti nel loro ambito di applicazione ratione materiae e ratione temporis. La circostanza che, in ragione del fatto che il Trattato CECA è scaduto, il quadro normativo di cui trattasi non sia più in vigore al momento in cui viene effettuata la valutazione della situazione di fatto, non modifica questa considerazione, in quanto tale valutazione verte su una situazione giuridica definitivamente acquisita in un’epoca in cui erano applicabili le disposizioni sostanziali adottate ai sensi del Trattato CECA.

In tale contesto, il regolamento n. 1407/2002, sugli aiuti di Stato all’industria carboniera, non può essere applicato alle situazioni giuridiche definitivamente acquisite anteriormente alla scadenza del Trattato CECA. Dalla formulazione dell’art. 14 del detto regolamento risulta infatti chiaramente che quest’ultimo si applica alle situazioni consolidatesi ad una data non anteriore al 24 luglio 2002. La Commissione, pertanto, non aveva fondamenti giuridici per dichiarare, al punto 47 della comunicazione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del Trattato CECA, che agli aiuti di Stato cui è stata data esecuzione prima del 23 luglio 2002 senza la sua previa approvazione sarebbero state applicate le disposizioni del regolamento n. 1407/2002.

(v. punti 58-59, 67-68)

3.      Una decisione definitiva adottata dalla Commissione per concludere il procedimento d’indagine formale previsto all’art. 88, n. 2, CE costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’art. 230 CE. Una decisione di questo tipo produce, infatti, effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi delle parti interessate, poiché conclude il procedimento di cui trattasi e si pronuncia definitivamente sulla compatibilità della misura esaminata con le regole applicabili agli aiuti di Stato. Pertanto, gli interessati hanno sempre la possibilità di impugnare la decisione definitiva che conclude il procedimento di indagine formale e devono in tale ambito poter rimettere in discussione i diversi elementi che sono a fondamento della posizione definitivamente adottata dalla Commissione.

Tale possibilità è indipendente dalla questione se la decisione di avviare il procedimento di indagine formale comporti o meno effetti giuridici che possono essere oggetto di un ricorso d’annullamento. Infatti, la possibilità di impugnare una decisione di avvio del procedimento formale non può avere la conseguenza di ridurre i diritti procedurali degli interessati impedendo loro di impugnare la decisione definitiva e di dedurre a sostegno del loro ricorso vizi relativi a tutte le fasi del procedimento che ha condotto a tale decisione.

(v. punti 91-92)

4.      Dalla formulazione dell’art. 9 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE], risulta che il procedimento previsto da tale disposizione si applica esclusivamente alla revoca di decisioni favorevoli in materia di aiuti di Stato adottate in applicazione dell’art. 4, nn. 2 o 3, o dell’art. 7, nn. 2, 3 o 4, di tale regolamento, prese sulla base di informazioni inesatte fornite nel corso del procedimento. Esso, quindi, non è applicabile alle decisioni sfavorevoli che constatano l’applicazione abusiva di un aiuto autorizzato o l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune.

Ciò considerato, la possibilità per la Commissione di revocare una decisione che statuisce su aiuti di Stato non è limitata alla sola situazione contemplata dall’art. 9 del regolamento n. 659/1999. Tale disposizione è infatti solo un’espressione specifica del principio giuridico generale secondo cui è ammessa la revoca retroattiva di un atto amministrativo illegittimo che ha creato diritti soggettivi, in particolare qualora l’atto amministrativo di cui trattasi sia stato adottato sulla base di indicazioni false o incomplete fornite dall’interessato. La possibilità di revocare retroattivamente un atto amministrativo illegittimo che ha creato diritti soggettivi non è tuttavia limitata a questa unica circostanza: una siffatta revoca può infatti sempre essere operata purché l’istituzione da cui l’atto promana rispetti le condizioni relative all’osservanza di un termine ragionevole e al rispetto del legittimo affidamento del beneficiario dell’atto che ha potuto fare affidamento sulla legittimità di questo.

(v. punti 96-97)

5.      Quando una decisione della Commissione constata l’applicazione abusiva di una parte degli aiuti autorizzati, la parte restante degli aiuti in questione, che non ha costituito oggetto di una dichiarazione di applicazione abusiva, rimane nell’ambito di applicazione della decisione di autorizzazione e beneficia, a tal titolo, di una presunzione di applicazione non abusiva.

Orbene, l’esame svolto dalla Commissione nel contesto di un nuovo procedimento formale, avviato per revocare la sua precedente decisione che constatava l’applicazione abusiva di una parte degli aiuti, e per adottare una nuova decisione al riguardo, deve avere ad oggetto la totalità degli importi degli aiuti che hanno costituito materia del primo esame nell’ambito del procedimento che ha portato all’adozione di tale precedente decisione.

Pertanto, il ricorrente non può far valere un legittimo affidamento quanto al fatto che gli importi dell’aiuto che non sono stati considerati aver costituito oggetto di applicazione abusiva nell’ambito della decisione precedente non rientrassero nella sfera di esame della Commissione nell’ambito del nuovo procedimento formale.

(v. punti 119-121)

6.      A norma dell’art. 6 del regolamento n. 659/1999, recante modalità di applicazione dell’art. [88 CE], la decisione di apertura del procedimento di indagine formale su un aiuto di Stato deve mettere le parti interessate nelle condizioni di partecipare in modo efficace al procedimento di indagine formale, nel corso del quale esse avranno la possibilità di far valere i loro argomenti. A tal fine, è sufficiente che le parti conoscano l’iter logico che ha indotto la Commissione a ritenere provvisoriamente che la misura controversa potesse costituire un aiuto incompatibile con il mercato comune.

La Commissione ha infatti il dovere di prendere in considerazione, nel corso del procedimento di indagine su un aiuto di Stato, il legittimo affidamento che le indicazioni contenute nella decisione di apertura del procedimento di indagine hanno potuto far sorgere e, di conseguenza, il legittimo affidamento nel fatto che la decisione finale non sarà fondata sulla mancanza di elementi che le parti interessate, alla luce di quelle indicazioni, non hanno ritenuto di doverle fornire.

(v. punti 124-125)