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Sentenza del Tribunale di primo grado 10 giugno 2008 - Marcuccio/Commissione

(Causa T-18/04) 1

("Previdenza sociale - Domanda di assunzione dell'onere delle spese mediche - Rigetto implicito della domanda")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (rappresentanti: inizialmente avv. A. Distante, poi avv. G. Cipressa )

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: C. Berardis-Kayser e J. Curral, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

Oggetto

In primo luogo, una domanda di annullamento della decisione implicita dell'autorità che ha il potere di nomina con la quale è stata rigettata la domanda del ricorrente 25 novembre 2002, diretta a ottenere il rimborso al 100% delle spese mediche, ai sensi dell'art. 72 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee, in secondo luogo, una domanda di annullamento della decisione implicita con la quale è stato respinto il reclamo del ricorrente avverso la decisione di rigetto della domanda 25 novembre 2002, in terzo luogo, una domanda diretta all'accertamento del diritto del ricorrente, ai sensi dell'art. 72 dello Statuto dei funzionari, al rimborso nella misura del 100% delle spese mediche da lui sostenute al fine di curare le patologie da cui è affetto e, in quarto luogo, una domanda diretta a ottenere la condanna della Commissione alla corresponsione del 100% di tali spese mediche.

Dispositivo

La decisione implicita di rigetto della domanda 25 novembre 2002 è annullata.

Per il resto, il ricorso è respinto.

La Commissione è condannata alle spese.

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1 - GU C 71 del 20.3.2004.