Language of document : ECLI:EU:T:2015:124

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

27 febbraio 2015 (*)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito di un procedimento per inadempimento dinanzi alla Corte – Diniego di accesso»

Nella causa T‑188/12,

Patrick Breyer, residente in Wald‑Michelbach (Germania), rappresentato da M. Starostik, avvocato,

ricorrente,

sostenuto da:

Repubblica di Finlandia, rappresentata da J. Heliskoski e S. Hartikainen, in qualità di agenti,

e da:

Regno di Svezia, rappresentato inizialmente da A. Falk, C. Meyer‑Seitz, C. Stege, S. Johannesson, U. Persson, K. Ahlstrand‑Oxhamre e H. Karlsson, successivamente da Falk, Meyer‑Seitz, Persson, L. Swedenborg, N. Otte Widgren, E. Karlsson e F. Sjövall, in qualità di agenti,

intervenienti,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente da P. Costa de Oliveira e H. Krämer, successivamente da Krämer e M. Konstantinidis, in qualità di agenti, assistiti inizialmente da A. Krämer e R. Van der Hout, successivamente da Van der Hout, avvocati,

convenuta,

avente ad oggetto una domanda di annullamento, da un lato, della decisione della Commissione del 16 marzo 2012 che respinge una domanda del ricorrente volta ad ottenere l’accesso al parere giuridico di quest’ultima relativo alla direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54), e, dall’altro, della decisione della Commissione del 3 aprile 2012 che rifiuta di concedere al ricorrente l’accesso integrale ai documenti attinenti alla trasposizione della direttiva 2006/24 da parte della Repubblica d’Austria e ai documenti riguardanti la causa oggetto della sentenza del 29 luglio 2010, Commissione/Austria (C‑189/09, EU:C:2010:455), nella parte in cui, per quanto riguarda quest’ultima decisione, è negato l’accesso alle memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito di quest’ultima causa,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione),

composto da M.E. Martins Ribeiro, presidente, S. Gervasoni e L. Madise (relatore), giudici,

cancelliere: K. Andová, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 5 settembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’articolo 15, paragrafo 3, primo e quarto comma, TFUE prevede quanto segue:

«Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, a prescindere dal loro supporto, secondo i principi e alle condizioni da definire a norma del presente paragrafo.

(…)

La Corte di giustizia dell’Unione europea, la Banca centrale europea e la Banca europea per gli investimenti sono soggette al presente paragrafo soltanto allorché esercitano funzioni amministrative».

2        Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43), ha lo scopo di definire i principi, le condizioni e i limiti del diritto di accesso ai documenti del Consiglio dell’Unione europea, del Parlamento europeo e della Commissione europea previsto dall’articolo 15 TFUE.

3        Intitolato «Destinatari e campo di applicazione», l’articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1049/2001 enuncia quanto segue:

«1.   Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definit[i] nel presente regolamento.

(…)

3.     Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d’attività dell’Unione europea».

4        L’articolo 3 del regolamento n. 1049/2001 definisce le nozioni di «documento» e di «terzo» come segue:

«a)      “documento”, qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell’istituzione;

b)      “terzo”, qualsiasi persona fisica o giuridica, o qualsiasi entità esterna all’istituzione interessata, compresi gli Stati membri, le altre istituzioni e gli altri organi comunitari o non comunitari, nonché i paesi terzi».

5        Intitolato «Eccezioni», l’articolo 4 del regolamento n. 1049/2001 dispone, in particolare, ai suoi paragrafi 2 e 5:

«2.      Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:

–        (…)

–        le procedure giurisdizionali e la consulenza legale,

–        (…)

a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.

(…)

5.      Uno Stato membro può chiedere all’istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo».

 Fatti

6        Con lettera del 30 marzo 2011, il ricorrente, sig. Patrick Breyer, ha presentato alla Commissione europea una domanda di accesso a documenti, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 1049/2001.

7        I documenti richiesti riguardavano procedimenti per inadempimento avviati, nel 2007, dalla Commissione nei confronti della Repubblica federale di Germania e della Repubblica d’Austria in merito alla trasposizione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54). Più in particolare, il ricorrente ha chiesto l’accesso all’insieme dei documenti relativi ai procedimenti amministrativi condotti dalla Commissione nonché all’insieme dei documenti riguardanti il procedimento giurisdizionale oggetto della sentenza del 29 luglio 2010, Commissione/Austria (C‑189/09, EU:C:2010:455).

8        L’11 luglio 2011, la Commissione ha respinto la domanda presentata dal ricorrente il 30 marzo 2011.

9        Il 13 luglio 2011, il ricorrente ha presentato una domanda di conferma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

10      Con decisioni del 5 ottobre e del 12 dicembre 2011, la Commissione, richiamandosi ai procedimenti per inadempimento avviati nei confronti della Repubblica federale di Germania, ha accordato al ricorrente l’accesso a una parte dei documenti richiesti. In tali decisioni, la Commissione ha altresì informato il ricorrente della sua intenzione di adottare una distinta decisione in merito ai documenti relativi alla causa oggetto della sentenza Commissione/Austria, citata al punto 7 supra (EU:C:2010:455).

11      Con lettera del 4 gennaio 2012, il ricorrente ha domandato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 1049/2001, l’accesso a un parere, designato con il codice Ares (2010) 828204, del servizio giuridico di quest’ultima, avente ad oggetto un’eventuale modifica della direttiva 2006/24 nel senso di un’applicazione facoltativa da parte degli Stati membri (in prosieguo: la «domanda del 4 gennaio 2012»).

12      Il 17 febbraio 2012, la Commissione ha respinto la domanda del 4 gennaio 2012.

13      Lo stesso giorno, il ricorrente ha presentato via e‑mail una domanda di conferma ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 1049/2001.

14      In risposta a tale domanda di conferma, la Commissione ha adottato la decisione, recante il codice Ares (2012) 313186, del 16 marzo 2012, mediante la quale ha confermato il diniego di accesso al proprio parere giuridico (in prosieguo: la «decisione del 16 marzo 2012»). Siffatto diniego era fondato sulle eccezioni, previste all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, ed all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, riguardanti, la prima, la tutela dei pareri giuridici e, la seconda, la tutela del processo decisionale.

15      Il 3 aprile 2012, in risposta alla domanda di conferma del ricorrente del 13 luglio 2011, la Commissione ha adottato la decisione recante il codice Ares (2012) 399467 (in prosieguo: la «decisione del 3 aprile 2012»). Con tale decisione, la Commissione ha statuito sull’accesso del ricorrente, da un lato, ai documenti del fascicolo amministrativo relativo al procedimento per inadempimento menzionato al punto 7 supra avviato nei confronti della Repubblica d’Austria e, dall’altro lato, ai documenti relativi al procedimento giurisdizionale oggetto della sentenza Commissione/Austria, citata al punto 7 supra (EU:C:2010:455). A quest’ultimo titolo, la Commissione ha segnatamente negato l’accesso alle memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito del suddetto procedimento giurisdizionale (in prosieguo: le «memorie controverse»), con la motivazione che dette memorie non ricadrebbero nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001. Infatti, in primo luogo, secondo la Commissione, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE la Corte di giustizia dell’Unione europea, in quanto istituzione, è soggetta alle disposizioni relative all’accesso ai documenti soltanto qualora eserciti funzioni amministrative. In secondo luogo, la Commissione precisa che le memorie controverse erano indirizzate alla Corte, mentre la Commissione, quale parte nella causa che ha dato luogo alla sentenza Commissione/Austria, citata al punto 7 supra (EU:C:2010:455), ne ha ricevuto soltanto copia. In terzo luogo, la Commissione ritiene che l’articolo 20 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea prevede che gli atti relativi a un procedimento giurisdizionale siano comunicati solo alle parti in tale procedimento e alle istituzioni che hanno adottato le decisioni oggetto della causa. In quarto luogo, secondo la Commissione, nella sua sentenza del 21 settembre 2010, Svezia e a./API e Commissione (C‑514/07 P, C‑528/07 P e C‑532/07 P, Racc., EU:C:2010:541), la Corte non ha affrontato la questione se le istituzioni siano obbligate ad accordare l’accesso alle memorie di un’altra parte a un procedimento giurisdizionale. Quindi, riguardo alle memorie depositate nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, soltanto le memorie delle istituzioni, escluse quelle depositate da altre parti, rientrerebbero nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, con la precisazione che, ove fosse accolta un’interpretazione differente, sarebbero violate le disposizioni dell’articolo 15 TFUE e alcune norme specifiche risultanti dallo Statuto della Corte e dal regolamento di procedura della Corte.

 Procedimento e conclusioni delle parti

16      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 aprile 2012, il ricorrente ha presentato il ricorso qui in esame.

17      Mediante lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 3 maggio 2012, il ricorrente ha informato il Tribunale del fatto di essere venuto a conoscenza, in data 30 aprile 2012, di una nota della Commissione che le era stata trasmessa con e‑mail e che corrispondeva al parere giuridico oggetto della sua domanda del 4 gennaio 2012.

18      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale, rispettivamente, il 3 e il 17 agosto 2012, il Regno di Svezia e la Repubblica di Finlandia hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni del ricorrente. Con ordinanza del 28 settembre 2012, il presidente della Quarta Sezione del Tribunale ha ammesso tali interventi. Il Regno di Svezia ha depositato la propria memoria d’intervento entro il termine impartito. La Repubblica di Finlandia non ha depositato alcuna memoria d’intervento. La Commissione ha presentato le sue osservazioni sulla memoria d’intervento del Regno di Svezia entro il termine prescritto.

19      A seguito del rinnovo parziale della composizione del Tribunale, la causa è stata attribuita a un nuovo giudice relatore, che è stato poi assegnato alla Seconda Sezione, cui la presente causa è stata conseguentemente attribuita.

20      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di aprire la fase orale del procedimento.

21      Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti del Tribunale sono state sentite all’udienza del 5 settembre 2014.

22      Nel ricorso, il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione del 16 marzo 2012;

–        annullare la decisione del 3 aprile 2012, nella parte in cui nega l’accesso alle memorie controverse;

–        condannare la Commissione alle spese.

23      Nella sua lettera del 3 maggio 2012 (v. punto 17 supra), il ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la domanda di annullamento della decisione del 16 marzo 2012 priva di oggetto.

24      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        dichiarare priva di oggetto la domanda di annullamento della decisione del 16 marzo 2012;

–        respingere in quanto infondata la domanda di annullamento della decisione del 3 aprile 2012;

–        condannare il ricorrente alle spese.

25      Nel corso dell’udienza, la Commissione ha chiesto, in via subordinata, che, in caso di annullamento parziale della decisione del 3 aprile 2012, il ricorrente sia condannato, conformemente all’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, a sopportare le proprie spese per motivi eccezionali, e ne è stato preso atto nel verbale d’udienza. Detti motivi eccezionali sarebbero costituiti dalla pubblicazione in Internet di alcuni atti relativi alla presente causa e da uno scambio di lettere al riguardo tra la Commissione ed il ricorrente.

26      Il Regno di Svezia chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione del 3 aprile 2012, nella parte in cui nega l’accesso alle memorie controverse.

 In diritto

 Sulla domanda di annullamento della decisione del 16 marzo 2012

27      Come riconosciuto da una consolidata giurisprudenza, l’oggetto del contendere, quale determinato dall’atto introduttivo del ricorso, deve perdurare, così come l’interesse ad agire, fino alla pronuncia della decisione del giudice sotto pena di non luogo a statuire, il che presuppone che il ricorso possa, con il suo esito, procurare un beneficio alla parte che l’ha proposto (v. sentenza del 9 settembre 2011, LPN/Commissione, T‑29/08, Racc., EU:T:2011:448, punto 56 e la giurisprudenza ivi citata).

28      Dal fascicolo di causa risulta che il ricorrente ha ricevuto, in data 30 aprile 2012, una copia del parere giuridico della Commissione al quale gli era stato negato l’accesso mediante la decisione del 16 marzo 2012.

29      Ciò posto, si deve considerare che, come convenuto dal ricorrente e dalla Commissione, la domanda di annullamento della decisione del 16 marzo 2012 è divenuta priva di oggetto e che dunque non occorre più statuire in merito ad essa (v., in tal senso, sentenza LPN/Commissione, cit. al punto 27 supra, EU:T:2011:448, punto 57).

 Sulla domanda di annullamento parziale della decisione del 3 aprile 2012

30      A sostegno della sua domanda di annullamento della decisione del 3 aprile 2012, il ricorrente, sostenuto dal Regno di Svezia, deduce un unico motivo, vertente, in sostanza, su una violazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, che definisce l’ambito di applicazione di tale regolamento. Mediante detto motivo, il ricorrente contesta la conclusione, esposta nella decisione del 3 aprile 2012, secondo cui le memorie controverse non rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001.

31      La Commissione contesta la fondatezza del motivo unico deducendo, in sostanza, che le memorie redatte da uno Stato membro nell’ambito di un procedimento giurisdizionale sono escluse dal diritto di accesso ai documenti. Infatti, da un lato, tali memorie dovrebbero essere considerate come documenti della Corte che, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE, sarebbero esclusi dal diritto di accesso ai documenti, con la precisazione che il regolamento n. 1049/2001 dovrebbe essere interpretato conformemente a tale disposizione di diritto primario. Dall’altro, esse non costituirebbero documenti detenuti da un’istituzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, letto in combinato disposto con l’articolo 3, lettera a), del medesimo regolamento.

32      In primo luogo, occorre rilevare che è incontestato il fatto che, nella decisione del 3 aprile 2012, la Commissione ha negato al ricorrente l’accesso alle memorie controverse con la motivazione che tali memorie non rientravano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001 (v. punto 15 supra).

33      In secondo luogo, si deve osservare che tanto dagli scritti delle parti quanto dal dibattito in sede di udienza risulta che le parti sono contrapposte, in sostanza, in merito alla questione se le memorie controverse ricadano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001. Più in particolare, da un lato, le loro opinioni divergono per quanto riguarda la qualificazione delle memorie controversie come documenti detenuti da un’istituzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, letto in combinato disposto con l’articolo 3, lettera a), del medesimo regolamento. Dall’altro, esse sono in disaccordo in merito alla questione se le memorie controverse siano, per loro stessa natura, escluse dall’ambito di applicazione del diritto d’accesso ai documenti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE.

34      In tale contesto, al fine di valutare la fondatezza del motivo unico, occorre stabilire, per prima cosa, se le memorie controverse costituiscano documenti idonei a rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, quale definito dal suo articolo 2, paragrafo 3, letto in combinato disposto con il suo articolo 3, per poi eventualmente esaminare, per seconda cosa, se, quand’anche le condizioni di applicazione del regolamento n. 1049/2001, come enunciate dalle disposizioni di tale regolamento, fossero soddisfatte, la natura stessa di tali memorie, redatte in vista della fase contenziosa di un procedimento per la constatazione di un inadempimento, impedisca in ogni caso, sulla base dell’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE, l’applicazione del predetto regolamento a una domanda di accesso a dette memorie.

 Sulla possibilità di qualificare le memorie controverse come documenti detenuti da un’istituzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, letto in combinato disposto con l’articolo 3, lettera a), del medesimo

35      Il ricorrente, sostenuto dal Regno di Svezia, afferma in sostanza che le memorie controverse ricadono nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, dato che si trovano in possesso della Commissione e rientrano nella sfera di competenza di quest’ultima.

36      Il Regno di Svezia aggiunge che, come risulta dal suo articolo 2, paragrafo 3, il regolamento n. 1049/2001 riguarda tutti i documenti detenuti da un’istituzione e che si trovino in suo possesso, a prescindere che si tratti di copie oppure di originali, che siano stati trasmessi direttamente all’istituzione de qua oppure le siano stati trasmessi dalla Corte nel contesto di un procedimento giurisdizionale, ed indipendentemente dalla loro provenienza, di modo che, poiché le memorie controverse rientrano altresì nella sfera di competenza della Commissione, esse ricadono nell’ambito di applicazione del predetto regolamento.

37      Di contro, la Commissione sostiene che le memorie controverse non ricadano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, in quanto non possono essere qualificate come documenti da essa detenuti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 e dell’articolo 3, lettera a), del medesimo regolamento. Infatti, tali memorie sarebbero state indirizzate alla Corte, sarebbero state trasmesse alla Commissione unicamente sotto forma di copie ad opera della Corte e, trattandosi di documenti giurisdizionali, non rientrerebbero né nell’attività amministrativa della Commissione né, quindi, nella sua competenza, fermo restando che soltanto l’attività amministrativa di quest’ultima ricadrebbe nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001.

38      Preliminarmente, ed in primo luogo, si deve ricordare che, conformemente al suo considerando 1, il regolamento n. 1049/2001 è riconducibile all’intento espresso all’articolo 1, secondo comma, TUE di segnare una nuova tappa nel processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli d’Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini. Come ricorda il considerando 2 di detto regolamento, il diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni è connesso al carattere democratico di queste ultime (sentenze del 1° luglio 2008, Svezia e Turco/Consiglio, C‑39/05 P e C‑52/05 P, Racc., EU:C:2008:374, punto 34, nonché Svezia e a./API e Commissione, cit. al punto 15 supra, EU:C:2010:541, punto 68).

39      A tal fine, il regolamento n. 1049/2001 mira, come precisato dal suo considerando 4 e dal suo articolo 1, a conferire al pubblico un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni che sia il più ampio possibile (sentenze del 1° febbraio 2007, Sison/Consiglio, C‑266/05 P, Racc., EU:C:2007:75, punto 61; del 18 dicembre 2007, Svezia/Commissione, C‑64/05 P, Racc., EU:C:2007:802, punto 53, nonché Svezia e a./API e Commissione, cit. al punto 15 supra, EU:C:2010:541, punto 69).

40      In secondo luogo, si deve ricordare, innanzitutto, che, in forza dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, quest’ultimo si applica a tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso, concernenti tutti i settori d’attività dell’Unione europea (sentenza del 21 luglio 2011, Svezia/MyTravel e Commissione, C‑506/08 P, Racc., EU:C:2011:496, punto 88). Quindi, il diritto d’accesso ai documenti detenuti dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione riguarda non solo i documenti elaborati da tali istituzioni, ma anche quelli ricevuti da soggetti terzi, fra i quali rientrano gli Stati membri, come esplicitamente precisato dall’articolo 3, lettera b), del medesimo regolamento (sentenze Svezia/Commissione, cit. al punto 39 supra, EU:C:2007:802, punto 55, e del 14 febbraio 2012, Germania/Commissione, T‑59/09, Racc., EU:T:2012:75, punto 27).

41      Inoltre, la nozione di «documento», che è oggetto di un’ampia definizione all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 (v., in tal senso, sentenza del 12 settembre 2007, API/Commissione, T‑36/04, Racc., EU:T:2007:258, punto 59), comprende «qualsiasi contenuto informativo, a prescindere dal suo supporto (testo su supporto cartaceo o elettronico, registrazione sonora, visiva o audiovisiva) che verta su aspetti relativi alle politiche, iniziative e decisioni di competenza dell’istituzione».

42      Ne consegue che la definizione contenuta all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 si fonda, in sostanza, sull’esistenza di un contenuto informativo conservato, riproducibile o consultabile successivamente alla sua produzione, con la precisazione, da un lato, che la natura del supporto di memorizzazione, il tipo e la natura del contenuto memorizzato, così come le dimensioni, la voluminosità, l’importanza o la presentazione di un contenuto sono irrilevanti per quanto riguarda la questione se tale contenuto rientri o meno in tale definizione, e, dall’altro, che la sola limitazione relativa al contenuto che può essere compreso da tale definizione è la condizione per cui detto contenuto deve riguardare una materia inerente alle politiche, alle attività o alle decisioni rientranti nella competenza dell’istituzione di cui trattasi (v., per analogia, sentenza del 26 ottobre 2011, Dufour/BCE, T‑436/09, Racc., EU:T:2011:634, punti 88 e da 90 a 93).

43      Infine, è già stato dichiarato che dall’ampia definizione della nozione di documento, quale enunciata dall’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 1049/2001, nonché dalla formulazione e dall’esistenza stessa, all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, di tale regolamento, di un’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali, emerge che il legislatore dell’Unione non ha inteso escludere l’attività contenziosa delle istituzioni dal diritto d’accesso dei cittadini, ma ha previsto, in tal senso, che queste ultime rifiutino di divulgare i documenti relativi ad un procedimento giurisdizionale laddove una siffatta divulgazione arrechi pregiudizio alla procedura cui i documenti stessi si riferiscono (sentenza API/Commissione, cit. al punto 41 supra, EU:T:2007:258, punto 59).

44      Nel caso di specie, è innanzitutto pacifico che la Commissione ha presentato alla Corte un ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 226 CE (divenuto articolo 258 TFUE), nei confronti della Repubblica d’Austria, nell’ambito della causa che ha dato luogo alla sentenza Commissione/Austria, citata al punto 7 supra (EU:C:2010:455).

45      Poi, è altresì pacifico che, nell’ambito del procedimento giurisdizionale relativo alla suddetta causa, la Corte ha trasmesso alla Commissione copia delle memorie controverse.

46      Infine, la Commissione non nega che le copie delle memorie controverse si trovino in suo possesso.

47      Ne consegue che, come essenzialmente fa valere il ricorrente, sostenuto dal Regno di Svezia, la Commissione ha ricevuto, nell’esercizio delle sue competenze ai fini della sua attività contenziosa, alcuni documenti redatti da uno Stato membro, terzo ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento n. 1049/2001, e che tali documenti si trovano in suo possesso, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, di detto regolamento, letto in combinato disposto con il suo articolo 3, lettera a).

48      Pertanto, in considerazione dei punti da 40 a 43 supra, le memorie controverse devono essere qualificate come documenti detenuti da un’istituzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, letto in combinato disposto con il suo articolo 3, lettera a).

49      Siffatta conclusione non è rimessa in discussione dagli argomenti della Commissione.

50      In primo luogo, la Commissione osserva che le memorie controverse non possono essere qualificate come documenti ai sensi del combinato disposto dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001 e dell’articolo 3, lettera a), del medesimo regolamento, dato che non sono state indirizzate ad essa, bensì alla Corte, e quest’ultima le ha trasmesso solo copia.

51      Orbene, da un lato, se è vero che, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, soltanto «i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso» rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento, vero è anche che detta disposizione non subordina affatto l’applicazione del regolamento ai documenti «ricevuti» dall’istituzione alla condizione che il documento di cui trattasi le sia stato indirizzato e trasmesso direttamente dal suo autore.

52      Quindi, e tenuto conto dell’obiettivo del regolamento n. 1049/2001, quale ricordato al punto 39 supra, consistente nel conferire al pubblico un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni che sia il più ampio possibile, occorre considerare che la circostanza per cui le memorie controverse non siano state né indirizzate né direttamente trasmesse alla Commissione dallo Stato membro di cui trattasi non è tale da escludere la loro qualificazione come documenti detenuti dalla Commissione, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. Ciò non toglie, infatti, che le predette memorie siano state ricevute dalla Commissione e si trovino in suo possesso.

53      Dall’altro lato, per quanto riguarda il fatto che la Commissione ha ricevuto unicamente copia delle memorie controverse e non gli originali di queste ultime, che erano indirizzate alla Corte, si deve ricordare che, come già rilevato ai punti 41 e 42 supra, la nozione di documento è oggetto di una definizione ampia all’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 1049/2001, fondata sull’esistenza di un contenuto conservato.

54      Orbene, in tali condizioni, si deve considerare irrilevante, rispetto all’esistenza di un documento ai sensi dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 1049/2001, il fatto che le memorie controverse siano state trasmesse alla Commissione sotto forma di copie e non sotto forma di originali.

55      In secondo luogo, la Commissione afferma che, come risulterebbe dal considerando 2 del regolamento n. 1049/2001 e dall’articolo 3, lettera a), della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2000, C 177 E, pag. 70), il legislatore ha inteso includere nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001 i soli documenti riguardanti le attività amministrative della Commissione, con esclusione della sua attività contenziosa. Orbene, secondo la Commissione, le memorie controverse non ricadrebbero nell’ambito né della sua attività amministrativa né nella sua competenza.

56      Da un lato, gli argomenti nei quali la Commissione deduce che, tenuto conto dell’intenzione del legislatore dell’Unione, solo i documenti riguardanti la propria attività amministrativa rientrerebbero nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001 devono essere respinti, alla luce dello status attuale delle norme sul diritto di accesso ai documenti, quali esse risultano da tale regolamento.

57      Infatti, se è vero che, come risulta dal considerando 2 del regolamento n. 1049/2001, «[la] trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico», vero è anche che, come risulta dalla giurisprudenza citata al punto 43 supra, dall’ampia definizione della nozione di documento, enunciata dall’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 1049/2001, nonché dalla formulazione e dall’esistenza stessa, all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, di tale regolamento, di un’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali emerge che il legislatore dell’Unione non ha inteso escludere l’attività contenziosa delle istituzioni dal diritto d’accesso dei cittadini, contrariamente a quanto fatto valere dalla Commissione. Tale considerazione è vera tanto più che il regolamento non stabilisce né esclusioni dell’attività contenziosa delle istituzioni dal suo ambito di applicazione, né limitazioni di quest’ultimo alla mera attività amministrativa delle stesse.

58      Inoltre, le precisazioni, contenute nella proposta di regolamento citata al punto 55 supra, nel senso che soltanto i documenti amministrativi sarebbero coperti dal diritto di accesso ai documenti sono prive di rilevanza sull’intenzione del legislatore, dato che, secondo la procedura di codecisione di cui all’articolo 251 CE (divenuto articolo 294 TFUE), in virtù della quale è stato adottato il regolamento n. 1049/2001 conformemente all’articolo 255 CE (sostanzialmente sostituito dall’articolo 15 TFUE), mentre la Commissione è titolare di un potere di iniziativa, sono il Parlamento ed il Consiglio che, previo eventuale emendamento della proposta della Commissione, adottano il regolamento. Orbene, la limitazione dell’ambito di applicazione del diritto di accesso ai soli documenti amministrativi, inizialmente proposta dalla Commissione, non appare nella versione adottata dell’articolo 3, lettera a), del regolamento n. 1049/2001.

59      Peraltro, in tale contesto, per quanto concerne gli argomenti vertenti sul fatto che le memorie controverse costituirebbero documenti della Corte oppure documenti trasmessi da quest’ultima nell’esercizio della sua attività giurisdizionale, che come tali sarebbero esclusi dal diritto di accesso ai documenti, occorre osservare che tali argomenti sono sostanzialmente identici a quelli, esaminati ai punti da 67 a 112 supra, relativi all’incidenza dell’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE sull’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001 e all’inclusione delle memorie controverse, a motivo del loro carattere peculiare, nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Pertanto, circa tale aspetto occorre rinviare all’analisi effettuata ai suddetti punti.

60      Dall’altro lato, si deve considerare, come fanno il ricorrente e il Regno di Svezia, che è sempre a torto che la Commissione sostiene che le memorie controverse non le sono state trasmesse nell’esercizio delle sue competenze.

61      Infatti, come risulta dai punti 44 e 45 supra, le memorie controverse sono state trasmesse alla Commissione nell’ambito di un ricorso per la constatazione di un inadempimento da essa promosso nell’esercizio delle sue competenze ai sensi dell’articolo 226 CE (divenuto articolo 258 TFUE). Pertanto, la Commissione le ha ricevute nell’esercizio delle sue competenze.

62      In considerazione di quanto precede, si deve concludere che le memorie controverse costituiscono documenti detenuti da un’istituzione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, letto in combinato disposto con l’articolo 3, lettera a), del medesimo regolamento. Ne consegue che, alla luce delle disposizioni di tale regolamento, le predette memorie rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento stesso.

63      In tale contesto, come rilevato al punto 34 supra, occorre esaminare, per seconda cosa, se l’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE impedisca comunque l’applicazione del regolamento n. 1049/2001 alle memorie controverse, a motivo del loro carattere peculiare.

 Sull’incidenza dell’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE rispetto all’applicazione del regolamento n. 1049/2001

64      Il ricorrente, sostenuto dal Regno di Svezia, fa valere in sostanza che, poiché dalla giurisprudenza emerge che le memorie della Commissione rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, occorre ivi includere anche le memorie di uno Stato membro trasmesse dalla Corte alla Commissione nell’ambito di un procedimento giurisdizionale. Inoltre, da un lato, il ricorrente osserva che tale considerazione non è rimessa in discussione né dall’articolo 15, paragrafo 3, TFUE, il quale si limita a stabilire uno standard minimo di accesso ai documenti delle istituzioni, né dalle norme applicabili ai documenti della Corte, dato che queste ultime non si applicano alle parti in un procedimento. Dall’altro lato, l’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali, prevista all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, così come quest’ultimo regolamento nel suo insieme sarebbero privati di efficacia qualora le memorie in possesso della Commissione non rientrassero nell’ambito di applicazione del regolamento.

65      Il Regno di Svezia aggiunge, da un lato, che il fatto che talune memorie di uno Stato membro siano coperte, presso la Corte, dall’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE è ininfluente sul fatto che, dal momento in cui queste memorie sono trasmesse alla Commissione, si applica il regolamento n. 1049/2001, fermo restando che risulta anche dalla giurisprudenza che le memorie di uno Stato membro rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento. Esso aggiunge, dall’altro lato, che, contrariamente a quanto deduce la Commissione, l’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE non è privato di efficacia a motivo dell’inclusione delle memorie di uno Stato membro nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, poiché la tutela dei procedimenti giurisdizionali può, all’occorrenza, essere assicurata mediante un diniego di accesso fondato sull’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001.

66      La Commissione replica, in sostanza, che, diversamente dalle proprie memorie, le memorie di uno Stato membro devono essere considerate come documenti della Corte rientranti nella sua attività giurisdizionale, così che, tenuto conto dell’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE, tali memorie sono escluse dal diritto generale di accesso ai documenti e sono soggette alle norme specifiche relative all’accesso ai documenti giurisdizionali. Ogni interpretazione consistente nell’ammettere l’accesso alle memorie di uno Stato membro priverebbe di senso tanto l’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE quanto le norme specifiche relative all’accesso ai documenti giurisdizionali.

67      In primo luogo, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, emerge sia dal tenore delle pertinenti disposizioni dei Trattati, sia dall’economia del regolamento n. 1049/2001 e dalle finalità della disciplina dell’Unione in materia che l’attività giurisdizionale, in quanto tale, è esclusa dall’ambito di applicazione del diritto d’accesso ai documenti sancito da tale disciplina (sentenza Svezia e a./API e Commissione, cit. al punto 15 supra, EU:C:2010:541, punto 79).

68      Infatti, da un lato, per quanto concerne le pertinenti disposizioni dei Trattati emerge assai chiaramente dal tenore dell’articolo 15 TFUE – il quale, contestualmente ampliando l’ambito di applicazione del principio di trasparenza, ha sostituito l’articolo 255 CE, su fondamento del quale era stato adottato il regolamento n. 1049/2001 – che la Corte di giustizia è soggetta agli obblighi di trasparenza soltanto quando esercita funzioni amministrative (v., in tal senso, sentenza Svezia e a./API e Commissione, cit. al punto 15 supra, EU:C:2010:541, punti 80 e 81). Ne consegue che l’esclusione, prevista all’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE, della Corte di giustizia dal novero delle istituzioni soggette, in forza dell’articolo 15, paragrafo 3, TFUE, ai predetti obblighi è giustificata proprio alla luce della natura dell’attività giurisdizionale che essa è tenuta ad esercitare, ai sensi dell’articolo 19, paragrafo 1, primo comma, TUE (v., per analogia, sentenza Svezia e a./API e Commissione, cit. al punto 15 supra, EU:C:2010:541, punto 82).

69      Dall’altro lato, siffatta interpretazione risulta altresì confermata dall’economia del regolamento n. 1049/2001, avente per base giuridica lo stesso articolo 255 CE. Infatti, l’articolo 1, lettera a), di tale regolamento, che precisa l’ambito d’applicazione di quest’ultimo, nell’omettere ogni riferimento alla Corte di giustizia esclude quest’ultima dalle istituzioni soggette agli obblighi di trasparenza da esso sanciti, mentre l’articolo 4 del medesimo regolamento dedica una delle eccezioni al diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni proprio alla tutela delle procedure giurisdizionali (sentenza Svezia e a./API e Commissione, cit. al punto 15 supra, EU:C:2010:541, punto 83).

70      In secondo luogo, si deve ricordare che, per quanto concerne le memorie della Commissione, la Corte ha dichiarato che le memorie depositate dinanzi alle giurisdizioni dell’Unione nell’ambito di un procedimento giurisdizionale presentano caratteristiche del tutto peculiari, in quanto partecipano, per loro stessa natura, dell’attività giurisdizionale di dette giurisdizioni ben più che dell’attività amministrativa della Commissione, attività che peraltro non richiede la stessa ampiezza dell’accesso ai documenti rispetto all’attività legislativa di un’istituzione dell’Unione (sentenza Svezia e a./API e Commissione, cit. al punto 15 supra, EU:C:2010:541, punto 77).

71      In effetti, secondo detta giurisprudenza, queste memorie sono redatte esclusivamente ai fini di tale procedimento giurisdizionale e ne costituiscono l’elemento essenziale. È mediante l’atto introduttivo di causa che il ricorrente delimita la controversia ed è in particolare nell’ambito della fase scritta di tale procedimento – non essendo la fase orale obbligatoria – che le parti forniscono al giudice dell’Unione gli elementi su cui quest’ultimo è chiamato a pronunciare la propria decisione giurisdizionale (sentenza Svezia e a./API e Commissione, cit. al punto 15 supra, EU:C:2010:541, punto 78).

72      In terzo luogo, si deve constatare che le memorie depositate presso la Corte da uno Stato membro nell’ambito di un ricorso per inadempimento promosso nei suoi confronti dalla Commissione posseggono, allo stesso modo delle memorie di quest’ultima, caratteristiche peculiari in quanto anch’esse partecipano, per loro stessa natura, dell’attività giurisdizionale della Corte.

73      Infatti, dato che, nelle sue memorie, lo Stato membro convenuto può segnatamente far valere, secondo la giurisprudenza, tutti i mezzi a sua disposizione al fine di assicurare la propria difesa (sentenze del 16 settembre 1999, Commissione/Spagna, C‑414/97, Racc., EU:C:1999:417, punto 19, e del 15 febbraio 2007, Commissione/Paesi Bassi, C‑34/04, Racc., EU:C:2007:95, punto 49), si deve considerare che, in quanto rispondono alle censure avanzate dalla Commissione e delimitano l’oggetto della controversia, le memorie dello Stato membro convenuto forniscono alla Corte gli elementi su cui quest’ultima è chiamata a pronunciare la propria decisione giurisdizionale.

74      In quarto luogo, risulta chiaramente dalla giurisprudenza sull’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali, prevista all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, che le memorie della Commissione rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento, pur partecipando, come è stato ricordato al punto 70 supra, dell’attività giurisdizionale delle giurisdizioni dell’Unione, e che quest’ultima attività non ricade, secondo l’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE, nell’ambito del diritto di accesso ai documenti.

75      Infatti, innanzitutto, da tale giurisprudenza risulta che l’espressione «procedure giurisdizionali» deve essere interpretata nel senso che la protezione dell’interesse pubblico osta alla divulgazione del contenuto dei documenti redatti ai soli fini di un procedimento giudiziario particolare (v. sentenza del 6 luglio 2006, Franchet e Byk/Commissione, T‑391/03 e T‑70/04, Racc., EU:T:2006:190, punti 88 e 89 nonché la giurisprudenza ivi citata; sentenza del 3 ottobre 2012, Jurašinović/Consiglio, T‑63/10, Racc., EU:T:2012:516, punto 66). Tale espressione comprende non soltanto le memorie o gli atti depositati e i documenti interni riguardanti l’istruzione della causa in corso, ma anche le comunicazioni relative alla causa scambiate tra la direzione generale interessata e il servizio giuridico o uno studio legale (sentenze Franchet e Byk/Commissione, cit., EU:T:2006:190, punto 90, e Jurašinović/Consiglio, cit., EU:T:2012:516, punto 67).

76      Inoltre, sulla base di tale definizione della nozione di «procedure giurisdizionali», il Tribunale ha dichiarato che le memorie presentate dalla Commissione dinanzi al giudice dell’Unione rientrano nell’ambito di applicazione dell’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali, sancita all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto riguardano un interesse protetto (sentenza API/Commissione, cit. al punto 41 supra, EU:T:2007:258, punto 60).

77      Infine, la Corte ha riconosciuto l’esistenza di una presunzione generale secondo cui la divulgazione delle memorie depositate da un’istituzione nell’ambito di un procedimento giurisdizionale arreca pregiudizio alla tutela di tale procedura ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, fino a quando il procedimento stesso è pendente (sentenza Svezia e a./API e Commissione, cit. al punto 15 supra, EU:C:2010:541, punto 94).

78      L’inclusione – operata in tali sentenze – delle memorie di un’istituzione nell’ambito di applicazione dell’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali presuppone, come giustamente osservato dal ricorrente e dal Regno di Svezia, che, come del resto ammesso dalla Commissione, memorie siffatte rientrino, nonostante le loro peculiari caratteristiche riassunte ai punti 70 e 71 supra, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, senza che tale conclusione sia influenzata dall’esclusione dell’attività giurisdizionale della Corte di giustizia dall’ambito di applicazione del diritto di accesso ai documenti, prevista dall’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE.

79      Ne deriva che, malgrado la loro partecipazione all’attività giurisdizionale dei giudici dell’Unione, le memorie depositate presso questi ultimi non sono escluse dal diritto di accesso ai documenti a motivo dell’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE.

80      Orbene, si deve considerare, per analogia, che le memorie prodotte da uno Stato membro nell’ambito di un procedimento per inadempimento, come le memorie controverse, non rientrano, tanto quanto quelle della Commissione, nell’esclusione dal diritto di accesso ai documenti istituita, con riferimento all’attività giurisdizionale della Corte di giustizia, dall’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE.

81      Invero, oltre al fatto che le memorie redatte dalla Commissione e quelle redatte da uno Stato membro al fine di un procedimento giurisdizionale presentano caratteristiche peculiari comuni, come emerge dai punti 72 e 73 supra, si deve osservare che né l’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE né il fatto che tali memorie provengano da autori differenti impongono di effettuare una distinzione, ai fini della loro inclusione nell’ambito di applicazione del diritto di accesso ai documenti, tra le memorie promananti dalla Commissione e quelle promananti da uno Stato membro. Ne consegue inoltre che, contrariamente a quanto osservato dalla Commissione in sede di udienza, l’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE non può essere interpretato nel senso di avere sancito, riguardo all’accesso alle memorie redatte ai fini di un procedimento giurisdizionale, una qualche regola basata sull’autore che imponga di distinguere tra le memorie redatte da un’istituzione in vista di un procedimento giurisdizionale e quelle prodotte da uno Stato membro nell’ambito della fase contenziosa di un procedimento per inadempimento.

82      Per contro, occorre operare una distinzione tra, da un lato, l’esclusione, in forza dell’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE, dell’attività giurisdizionale della Corte di giustizia dal diritto di accesso ai documenti e, dall’altro, le memorie redatte ai fini di un tale procedimento, le quali, sebbene partecipino della suddetta attività giurisdizionale, non per questo rientrano nell’esclusione istituita dalla suddetta disposizione e, al contrario, sono soggette al diritto di accesso ai documenti.

83      Pertanto, l’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE non osta all’inclusione delle memorie controverse nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, a condizione, tuttavia, che i requisiti di applicazione di quest’ultimo regolamento siano soddisfatti e ferma restando l’applicazione, all’occorrenza, di una delle eccezioni previste all’articolo 4 del suddetto regolamento e della possibilità, prevista al paragrafo 5 di tale disposizione, per lo Stato membro interessato di chiedere all’istituzione di non comunicare a terzi le sue memorie.

84      Tale conclusione non viene rimessa in discussione dagli argomenti della Commissione.

85      In primo luogo, la Commissione ritiene che si debba operare una distinzione tra le proprie memorie e quelle di uno Stato membro. Queste ultime, indirizzate alla Corte, dovrebbero essere considerate come documenti della Corte rientranti nella sua attività giurisdizionale, con la conseguenza che, tenuto conto dell’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE, tali memorie sarebbero escluse dal diritto di accesso ai documenti e sarebbero soggette alle norme specifiche relative all’accesso ai documenti giurisdizionali. Una siffatta distinzione s’imporrebbe, peraltro, anche alla luce della giurisprudenza. Infatti, innanzitutto, dato che la Corte si è limitata, nella sua sentenza Svezia e a./API e Commissione, citata al punto 15 supra (EU:C:2010:541), a pronunciarsi riguardo alle memorie della Commissione senza menzionare quelle di uno Stato membro, essa avrebbe inteso escludere queste ultime dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001. Inoltre, le considerazioni formulate al punto 87 della predetta sentenza in merito alla parità delle armi avrebbero senso soltanto qualora le memorie della Commissione e quelle di uno Stato membro fossero trattate in modo diverso. Infine, la giurisprudenza secondo cui una parte può pubblicare le proprie memorie non implicherebbe l’obbligo della Commissione di garantire l’accesso alle memorie di uno Stato membro e sarebbe superflua laddove la Commissione fosse tenuta a divulgare anche le memorie di uno Stato membro.

86      A tal riguardo, per prima cosa, occorre rilevare che, contrariamente a quanto argomentato dalla Commissione, non si deve operare una distinzione, ai fini dell’incidenza dell’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE sul diritto di accesso ai documenti, tra le memorie di detta istituzione e quelle di uno Stato membro, come risulta, in sostanza, dal punto 81 supra. Orbene, dalla giurisprudenza citata ai punti 70 e 71 non risulta in alcun modo che le memorie della Commissione debbano, in quanto partecipano dell’attività giurisdizionale del giudice adito, essere considerate come documenti di quest’ultima e, quindi, essere ascritte a quest’ultima. Al contrario, come del resto ammette la Commissione, le proprie memorie rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001.

87      Ad ogni modo, si deve aggiungere che, come spiegato in udienza dalla Commissione in risposta ad un quesito del Tribunale, il suo ragionamento è basato sulla premessa che tanto le proprie memorie quanto quelle di uno Stato membro diventerebbero, in virtù della loro trasmissione alla Corte, documenti di quest’ultima, fermo restando che, secondo la Commissione, le proprie memorie resterebbero in parallelo documenti di questa istituzione e avrebbero, quindi, una doppia natura. Orbene, si deve constatare che in tal modo la Commissione stessa ammette in questo modo che tale qualificazione delle proprie memorie come documenti della Corte, sempre che sia corretta, non osta in alcun modo all’inclusione delle medesime memorie nell’ambito del diritto di accesso ai documenti.

88      Pertanto, la distinzione operata dalla Commissione tra le proprie memorie e quelle di uno Stato membro è, in realtà, fondata meno sul loro presunto status di documenti della Corte che non sulla differenza in merito ai loro rispettivi autori. Orbene, a quest’ultimo proposito, è sufficiente ricordare che, come in sostanza risulta dal punto 81 supra, tale differenza non è idonea a giustificare una differenza nel trattamento delle memorie redatte dalla Commissione e di quelle promananti da uno Stato membro.

89      Per seconda cosa, e contrariamente a quanto sostiene la Commissione, non risulta, dalla giurisprudenza che essa cita a tal proposito, alcuna distinzione tra le sue memorie e quelle di uno Stato membro.

90      Infatti, innanzitutto, come del resto osserva la Commissione, alla Corte non è stata sottoposta, nella causa che ha dato luogo alla sentenza Svezia e a./API e Commissione, citata al punto 15 supra (EU:C:2010:541), la questione relativa all’accesso alle memorie di uno Stato membro detenute dalla Commissione. Pertanto, essendosi la Corte limitata a statuire sulla controversia per cui era adita, da tale sentenza non si può dedurre che l’accesso ai documenti sarebbe limitato alle sole memorie redatte da un’istituzione dell’Unione, con esclusione delle memorie di uno Stato membro.

91      Inoltre, per questa stessa ragione, si deve respingere l’argomento della Commissione relativo alle considerazioni formulate dalla Corte in merito alla parità delle armi, dato che, quando al punto 87 della sentenza Svezia e a./API e Commissione, citata al punto 15 supra (EU:C:2010:541), la Corte ha affermato che «solo l’istituzione interessata da una domanda d’accesso ai propri documenti, e non invece tutte le parti del procedimento, sarebbe soggetta all’obbligo di divulgazione», essa non si è pronunciata sulla situazione in cui la Commissione sarebbe destinataria di una domanda di accesso alle memorie di uno Stato membro. Infatti, dai motivi in cui si colloca il punto 87 della sentenza Svezia e a./API e Commissione, citata al punto 15 supra (EU:C:2010:541), in particolare dalla sua lettura in combinato disposto con il punto 91 della medesima sentenza, emerge che la Corte si è limitata a indicare che, poiché solo l’istituzione interessata è soggetta, diversamente dalle altre parti in un procedimento giurisdizionale, a un obbligo di trasparenza ai sensi delle norme previste dal regolamento n. 1049/2001, la parità delle armi potrebbe essere intaccata ove l’istituzione fosse obbligata a garantire l’accesso ai propri scritti relativi a un procedimento giurisdizionale in corso.

92      Inoltre, da un lato, tale considerazione, che appare al punto 87 della sentenza Svezia e a./API e Commissione, citata al punto 15 supra (EU:C:2010:541), è stata espressa in un contesto diverso da quello della presente causa. Infatti, essa s’inscrive nell’esame della portata dell’eccezione relativa alla tutela dei procedimenti giurisdizionali, quale risultante dall’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, rispetto a una domanda di accesso alle memorie della Commissione relative a procedimenti giurisdizionali pendenti. In tale contesto, la Corte ha rilevato, al punto 86 di tale sentenza, che, se il contenuto delle memorie della Commissione dovesse costituire oggetto di un dibattito pubblico, le critiche mosse a queste ultime, al di là della loro effettiva portata giuridica, rischierebbero di influenzare la posizione difesa dall’istituzione dinanzi ai giudici dell’Unione, prima di osservare, al punto 87 della sentenza, che una simile situazione potrebbe falsare l’equilibrio delle parti in quanto solo l’istituzione sarebbe obbligata a divulgare le proprie memorie in caso di domanda di accesso ai documenti. Per contro, la presente controversia verte su una domanda di accesso a memorie relative a un procedimento concluso, cosicché le considerazioni relative alla parità delle armi, quali esposte ai punti 86 e 87 della sentenza Svezia e a./API e Commissione, citata al punto 15 supra (EU:C:2010:541), non sono pertinenti nel caso di specie. Dall’altro lato, con riferimento alla parte in cui, mediante il suo argomento relativo al punto 87 di tale sentenza, la Commissione intende far valere che ciascuna parte di un procedimento giurisdizionale dispone liberamente delle sue proprie memorie, si deve rinviare all’analisi di tale argomento svolta ai punti da 93 a 97 infra.

93      Da ultimo, per quanto concerne l’argomento vertente sul potere dello Stato membro di disporre delle sue memorie redatte ai fini di un procedimento giurisdizionale, si deve certamente ricordare che, come risulta dalla giurisprudenza, nessuna norma o disposizione autorizza o impedisce alle parti in un procedimento di rendere note le proprie memorie a terzi e che, salvo in casi eccezionali in cui la divulgazione di un documento potrebbe compromettere la buona amministrazione della giustizia, il principio è che le parti sono libere di divulgare le proprie memorie (ordinanza del 3 aprile 2000, Germania/Parlamento e Consiglio, C‑376/98, Racc., EU:C:2000:181, punto 10, e sentenza API/Commissione, cit. al punto 41 supra, EU:T:2007:258, punto 88).

94      Nondimeno, la giurisprudenza citata al punto 93 supra non osta all’inclusione delle memorie controverse nell’ambito del diritto di accesso ai documenti e, pertanto, in quello del regolamento n. 1049/2001.

95      Infatti, da un lato, si deve rilevare che, nella giurisprudenza citata al punto 93 supra, né la Corte né il Tribunale hanno esaminato l’ambito di applicazione del diritto di accesso ai documenti. Tantomeno essi si sono pronunciati sull’esistenza e, eventualmente, sulla portata del potere di una parte di opporsi alla divulgazione delle sue memorie ad opera di un’altra parte nel procedimento.

96      Inoltre, ed in ogni caso, occorre rilevare che la presente causa riguarda una domanda di accesso a memorie relative a un procedimento giurisdizionale che era concluso al momento della presentazione della suddetta domanda. Per contro, le considerazioni citate al punto 93 supra sono state emesse a titolo della divulgazione di atti relativi a procedimenti giurisdizionali pendenti. Orbene, senza che neppure sia necessario esprimersi sulla portata del potere di ciascuna parte di disporre liberamente delle proprie memorie, nella parte in cui esso permetterebbe alla parte interessata di opporsi a ogni forma di divulgazione del contenuto delle proprie memorie, si deve osservare che, in ogni caso, un simile potere incontra, successivamente alla conclusione del procedimento giurisdizionale, taluni limiti. Infatti, dopo la chiusura del procedimento giurisdizionale, gli argomenti contenuti nelle suddette memorie sono già di dominio pubblico, quanto meno in forma sintetica, poiché il loro contenuto è stato all’occorrenza dibattuto nell’ambito di un’udienza pubblica ed eventualmente richiamato nella sentenza conclusiva del procedimento (v., in tal senso, sentenza API/Commissione, cit. al punto 41 supra, EU:T:2007:258, punto 106). In aggiunta, il contenuto delle memorie di uno Stato membro può essere riflesso nelle memorie redatte da un’istituzione dell’Unione ai fini del medesimo procedimento, anche solo in forma sintetica o attraverso gli argomenti formulati in risposta dall’istituzione. Quindi, l’eventuale divulgazione, da parte di quest’ultima, delle proprie memorie è idonea a conferire un certo grado di accesso al contenuto delle memorie dello Stato membro interessato.

97      Dall’altro lato, per quanto concerne, nella fattispecie, le memorie redatte da uno Stato membro, si deve ricordare che l’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento n. 1049/2001 prevede che uno Stato membro possa chiedere all’istituzione di non comunicare a terzi un documento che provenga da tale Stato senza il suo previo accordo. Secondo la giurisprudenza, tale disposizione riconosce così allo Stato membro la possibilità di partecipare alla decisione che spetta all’istituzione adottare e istituisce, a tale scopo, un processo decisionale finalizzato a stabilire se le eccezioni specifiche enumerate ai paragrafi da 1 a 3 dell’articolo 4 ostino a che sia consentito l’accesso al documento di cui trattasi (sentenza Germania/Commissione, punto 40 supra, Racc., EU:T:2012:75, punto 31; v. anche, in tal senso, sentenza Svezia/Commissione, cit. al punto 39 supra, EU:C:2007:802, punti 76, 81, 83 e 93). Benché tale disposizione non conferisca allo Stato membro interessato un diritto di veto generale e incondizionato che gli consenta di opporsi in modo discrezionale alla divulgazione di documenti da esso promananti detenuti da un’istituzione (sentenza Svezia/Commissione, cit. al punto 39 supra, EU:C:2007:802, punto 75), resta il fatto che essa riconosce allo Stato membro la possibilità di partecipare alla decisione di accordare l’accesso al documento considerato, anche quando si tratti di memorie redatte ai fini di un procedimento giurisdizionale.

98      In secondo luogo, la Commissione fa valere che tanto l’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE quanto le norme specifiche relative all’accesso ai documenti giurisdizionali sarebbero privati di senso ed elusi qualora l’accesso alle memorie redatte da uno Stato membro ai fini di un procedimento giurisdizionale dovesse essere consentito. Infatti, in tal modo sarebbe possibile chiedere sistematicamente alla Commissione l’accesso alle copie di tutti i documenti ad essa trasmessi nell’ambito di qualsiasi procedimento giurisdizionale, mentre neppure il giudice potrebbe consentirne l’accesso. Inoltre, al di là della violazione di norme specifiche, l’esistenza stessa di un diritto di accesso alle memorie delle altre parti dipenderebbe, nel singolo caso, dalla partecipazione o meno della Commissione a un procedimento giurisdizionale, il che sarebbe contrario al sistema sotteso a tali disposizioni.

99      Innanzitutto, l’argomento della Commissione vertente sull’elusione delle norme specifiche sull’accesso ai documenti relativi ai procedimenti giurisdizionali dev’essere respinto.

100    A tal riguardo, da un lato, si deve ricordare che, certamente, per quanto concerne le memorie della Commissione, è stato dichiarato che, in pendenza del procedimento giurisdizionale, la divulgazione delle suddette memorie disconoscerebbe le specificità di tale categoria di documenti e finirebbe con l’assoggettare al principio di trasparenza una parte sostanziale del procedimento giurisdizionale; ciò porterebbe a privare di gran parte del suo effetto utile l’esclusione della Corte di giustizia dal novero delle istituzioni cui si applica il principio di trasparenza, conformemente all’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE (v., in tal senso, sentenza Svezia e a./API e Commissione, cit. al punto 15 supra, EU:C:2010:541, punto 95). È stato altresì dichiarato che né lo Statuto della Corte né i regolamenti di procedura delle giurisdizioni dell’Unione prevedono alcun diritto d’accesso dei terzi alle memorie presentate alla Corte nell’ambito dei procedimenti giurisdizionali (sentenza Svezia e a./API e Commissione, cit. al punto 15 supra, EU:C:2010:541, punto 99).

101    Tuttavia, da questa stessa giurisprudenza risulta che le considerazioni di cui al punto 100 supra non sono tali da inibire l’applicazione delle disposizioni del regolamento n. 1049/2001 a una domanda d’accesso alle memorie relative a un procedimento giurisdizionale.

102    Infatti, le considerazioni di cui al punto 100 supra sono state prese in conto ai fini dell’interpretazione dell’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali, quale prevista all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (v., in tal senso, sentenza Svezia e a./API e Commissione, cit. al punto 15 supra, EU:C:2010:541, punti 94, 95, 99, 100 e 102), il che comporta necessariamente che esse non impediscono in alcun modo l’applicazione del suddetto regolamento. Orbene, contrariamente a quanto fa valere la Commissione, occorre rilevare che, considerati i punti 72, 73 e 81 supra, le medesime considerazioni valgono nel contesto di una domanda di accesso alle memorie di uno Stato membro.

103    Dall’altro lato, occorre ricordare che, anche se il regolamento n. 1049/2001 è volto a conferire al pubblico un diritto di accesso ai documenti delle istituzioni il più ampio possibile, tale diritto è tuttavia assoggettato, alla luce del regime derogatorio previsto dall’articolo 4 di tale regolamento, a determinati limiti fondati su motivi di interesse pubblico o privato (sentenze del 28 giugno 2012, Commissione/Éditions Odile Jacob, C‑404/10 P, Racc., EU:C:2012:393, punto 111, e Commissione/Agrofert Holding, C‑477/10 P, Racc., EU:C:2012:394, punto 53). Inoltre, tanto dall’articolo 15, paragrafo 3, quarto trattino, TFUE quanto dal regolamento n. 1049/2001 risulta che le limitazioni all’applicazione del principio di trasparenza per quanto concerne l’attività giurisdizionale perseguono la medesima finalità, vale a dire quella di garantire che il diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni sia esercitato senza arrecare pregiudizio alla tutela delle procedure giurisdizionali (v., in tal senso, sentenza Svezia e a./API e Commissione, cit. al punto 15 supra, EU:C:2010:541, punto 84).

104    Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, la tutela delle procedure giurisdizionali può, all’occorrenza, essere garantita mediante l’applicazione dell’eccezione prevista all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, con la specificazione che, secondo la giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione dell’eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali si può tenere conto dell’assenza, nelle norme specifiche relative ai giudici dell’Unione, del diritto di accesso dei terzi alle memorie presentate a tali giudici nell’ambito di un procedimento giurisdizionale (v., in tal senso, sentenza Svezia e a./API e Commissione, cit. al punto 15 supra, EU:C:2010:541, punto 100).

105    Pertanto, l’inclusione, nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, delle memorie controverse non arreca pregiudizio all’obiettivo delle norme specifiche sull’accesso ai documenti relativi ai procedimenti giurisdizionali.

106    Siffatta conclusione è peraltro confermata dal fatto che la Corte ha già dichiarato, in applicazione del Codice di condotta relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione (GU 1993, L 340, pag. 41), che dal diritto di ogni persona ad un’equa udienza davanti a un tribunale indipendente non si può desumere che il potere di consentire l’accesso ai documenti del procedimento giudiziario di cui trattasi debba necessariamente spettare al solo giudice adito per una controversia, tanto più che i rischi di pregiudizio per l’indipendenza del giudice sono sufficientemente presi in considerazione dal codice citato e dalla tutela giurisdizionale a livello dell’Unione nei confronti degli atti della Commissione che consentono l’accesso ai documenti che questa detiene (sentenza dell’11 gennaio 2000, Paesi Bassi e van der Wal/Commissione, C‑174/98 P e C‑189/98 P, Racc., EU:C:2000:1, punti 17 e 19). In mancanza di disposizioni specifiche in tal senso, non si può quindi affermare che l’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001 possa essere circoscritto con la motivazione che le disposizioni dello Statuto della Corte e dei regolamento di procedura dei giudici dell’Unione non disciplinano l’accesso dei terzi ai documenti (sentenza API/Commissione, cit. al punto 41 supra, EU:T:2007:258, punto 89; v. anche, in tal senso e per analogia, sentenza del 7 dicembre 1999, Interporc/Commissione, T‑92/98, Racc., EU:T:1999:308, punti 37, 44 e 46).

107    Inoltre, riguardo all’argomento della Commissione secondo cui tale inclusione comporterebbe l’effetto di assentire a domande di accesso a tutti i documenti trasmessi alla Commissione dai giudici dell’Unione, ivi inclusi, oltre a tutte le memorie di ciascuna parte, i verbali delle udienze, si deve rilevare che la conclusione, esposta al punto 83 supra, secondo cui le memorie di uno Stato membro trasmesse a un’istituzione nell’ambito di un procedimento giurisdizionale non sono per definizione escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001 non pregiudica in alcun modo la soluzione della questione, diversa, di sapere se atti formati dal giudice stesso e trasmessi ad un’istituzione nell’ambito di un procedimento giurisdizionale rientrino anch’essi nell’ambito di applicazione del suddetto regolamento. Orbene, dato che l’oggetto della presente causa è limitato alla valutazione, con riferimento al motivo unico sollevato dal ricorrente, della legittimità del rifiuto, da parte della Commissione, di consentirgli l’accesso alle memorie controverse, non vi è luogo, per il Tribunale, di pronunciarsi, nella fattispecie, sulla questione se il regolamento n. 1049/2001 si applichi anche ad altri documenti tramessi ad un’istituzione nell’ambito di un procedimento giurisdizionale, quali, in particolari, i verbali d’udienza. Infatti, secondo la giurisprudenza, il giudice dell’Unione non può statuire ultra petita (sentenze del 14 dicembre 1962, Meroni/Alta Autorità, 46/59 e 47/59, Racc., EU:C:1962:44, pag. 780, e del 28 giugno 1972, Jamet/Commissione, 37/71, Racc., EU:C:1972:57, punto 12).

108    Inoltre, riguardo all’argomento della Commissione secondo cui l’inclusione delle memorie delle altri parti nel procedimento giurisdizionale nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001 avrebbe l’effetto di estendere l’accesso all’insieme dei documenti di tutte le parti nei procedimenti e di fare dipendere l’esistenza stessa di un siffatto diritto di accesso dalla sua partecipazione al procedimento giurisdizionale di cui trattasi, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza citata al punto 106 supra, in mancanza di disposizioni specifiche in tal senso, l’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001 non può essere limitato con la motivazione che le disposizioni dello Statuto della Corte e dei regolamenti di procedura dei giudici dell’Unione non disciplinano l’accesso dei terzi ai documenti. Pertanto – e senza pregiudizio, tenuto conto delle considerazioni esposte al punto 107 supra, della questione, diversa da quella sollevata nella presente causa, dell’inclusione, nell’ambito di applicazione del diritto di accesso ai documenti, di ogni memoria redatta da ciascuna parte nell’ambito dell’intero procedimento giurisdizionale – si deve osservare che la circostanza che un eventuale accesso a tali memorie in caso di domanda presentata dinanzi a un’istituzione dipenda dalla partecipazione di quest’ultima al procedimento giurisdizionale di cui trattasi non può essere tale da restringere l’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001. Infatti, tale dipendenza non sarebbe altro che la conseguenza dell’assenza di disposizioni specifiche che disciplinino, dinanzi ai giudici dell’Unione, l’accesso dei terzi alle memorie redatte ai fini dei procedimenti giurisdizionali.

109    Infine, riguardo alla parte in cui la Commissione intende affermare che le domande di accesso alle memorie di uno Stato membro dovrebbero essere indirizzate alla Corte o allo Stato membro autore delle suddette memorie, da un lato, si deve ricordare, quanto ad un eventuale obbligo di indirizzare alla Corte una domanda d’accesso alle memorie controverse, che, secondo la giurisprudenza citata al punto 106 supra, dal diritto di ogni persona ad un’equa udienza davanti a un tribunale indipendente non si può desumere che il potere di consentire l’accesso ai documenti del procedimento giudiziario di cui trattasi debba necessariamente spettare al solo giudice adito per una controversia. Orbene, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1049/2001, una domanda di accesso ai documenti può essere indirizzata alla Commissione per documenti da essa detenuti, purché siano soddisfatte le condizioni di applicazione del suddetto regolamento.

110    Dall’altro lato, quanto ad un eventuale obbligo di presentare una domanda allo Stato membro autore delle memorie controverse, si deve rilevare che, quando ha adottato il regolamento n. 1049/2001, il legislatore dell’Unione ha abolito la regola dell’autore in virtù della quale, laddove un documento in possesso di un’istituzione avesse per autore un terzo, la domanda di accesso al documento doveva essere indirizzata direttamente all’autore dello stesso (sentenze Svezia/Commissione, punto 39 supra, EU:C:2007:802, punto 56, e Germania/Commissione, punto 40 supra, EU:T:2012:75, punto 28), circostanza del resto non contestata dalla Commissione.

111    Inoltre, contrariamente a quanto osservato dalla Commissione durante l’udienza, un siffatto obbligo di presentare una domanda di accesso allo Stato membro autore delle memorie controverse non può neppure derivare dall’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE, il quale non può essere interpretato, come risulta dalle considerazioni esposte al punto 81 supra, nel senso di avere reintrodotto, relativamente all’accesso alle memorie redatte ai fini di una procedura giurisdizionale, la regola dell’autore. Infatti, oltre alla circostanza che tale disposizione non contiene alcuna regola esplicita in tal senso, dalle predette considerazioni esposte al punto 81 supra risulta che né tale disposizione né la natura delle memorie di cui trattasi impongono di effettuare una distinzione, ai fini della loro inclusione nell’ambito di applicazione del diritto di accesso ai documenti, tra le memorie promananti dalla Commissione e quelle promananti da uno Stato membro.

112    Tenuto conto di quanto precede, si deve constatare che, contrariamente a quanto osservato dalla Commissione e senza che sia necessario esaminare gli ulteriori argomenti dedotti dal ricorrente a tal proposito, le memorie controverse non costituiscono documenti della Corte che sarebbero, in quanto tali, alla luce del disposto dell’articolo 15, paragrafo 3, quarto comma, TFUE, esclusi dall’ambito di applicazione del diritto d’accesso ai documenti e, pertanto, da quello del regolamento n. 1049/2001.

113    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono e, in particolare, delle conclusioni tratte ai punti 48 e 83 supra, si deve affermare che, avendo considerato, nella decisione del 3 aprile 2012, che le memorie controverse non rientrassero nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, la Commissione ha violato l’articolo 2, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

114    Si deve dunque accogliere il motivo unico e, pertanto, la domanda di annullamento della decisione del 3 aprile 2012, nella parte in cui essa ha negato al ricorrente l’accesso alle memorie controverse.

 Sulle spese

115    In primo luogo, relativamente alle spese sostenute dal ricorrente e dalla Commissione, l’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura dispone che ogni parte soccombente sia condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie per motivi eccezionali. Inoltre, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 6, del regolamento di procedura, in caso di non luogo a provvedere, il Tribunale decide sulle spese in via equitativa.

116    Nel caso di specie, come rilevato supra dal Tribunale, se il ricorso è divenuto privo di oggetto nella parte in cui tende all’annullamento della decisione del 16 marzo 2012, esso è stato accolto nella parte in cui tende al parziale annullamento della decisione del 3 aprile 2012.

117    Tuttavia, nel corso dell’udienza, la Commissione ha chiesto che, in caso di annullamento parziale della decisione del 3 aprile 2012, il ricorrente sia condannato a sopportare le proprie spese per motivi eccezionali. Detta domanda si fonda sul motivo della pubblicazione nel sito Internet del ricorrente del controricorso, della replica e della memoria di intervento del Regno di Svezia nonché di uno scambio di lettere intercorso tra la Commissione e il ricorrente in merito a tale pubblicazione. Secondo la Commissione, quando ha pubblicato i predetti documenti relativi a un procedimenti giurisdizionale in corso, il ricorrente ha violato i principi di parità delle armi e di buona amministrazione della giustizia.

118    A tal riguardo si deve ricordare che, in forza delle norme che disciplinano lo svolgimento dei giudizi innanzi al Tribunale, le parti godono di tutela contro l’uso inappropriato degli atti di causa (sentenza del 17 giugno 1998, Svenska Journalistförbundet/Consiglio, T‑174/95, Racc., EU:T:1998:127, punto 135). Così, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale, nessun terzo, privato o pubblico, può accedere al fascicolo di causa o agli atti processuali senza espressa autorizzazione del presidente del Tribunale o, qualora la causa sia ancora pendente, del presidente del collegio giudicante investito della causa, sentite le parti, fermo restando che tale autorizzazione può essere concessa soltanto su domanda scritta, corredata di elementi che comprovino dettagliatamente il legittimo interesse alla consultazione del fascicolo.

119    Tale disposizione costituisce il riflesso di un principio generale di buona amministrazione della giustizia, in forza del quale le parti hanno il diritto di difendere i loro interessi senza alcun condizionamento esterno, segnatamente da parte del pubblico (sentenza Svenska Journalistförbundet/Consiglio, cit. al punto 118 supra, EU:T:1998:127, punto 136). Ne discende che una parte alla quale venga accordato l’accesso agli atti processuali delle altre parti può utilizzare questo diritto solo per difendere la propria posizione, ad esclusione di qualsiasi altro fine, come quello di suscitare critiche del pubblico in merito agli argomenti dedotti dalle altre parti in causa (sentenza Svenska Journalistförbundet/Consiglio, cit. al punto 118 supra, EU:T:1998:127, punto 137).

120    Secondo la giurisprudenza, un’azione contraria a tale principio costituisce un abuso di diritto di cui si dovrà tener conto in sede di ripartizione delle spese a titolo di motivi eccezionali, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura (v., in tal senso, sentenza Svenska Journalistförbundet/Consiglio, cit. al punto 118 supra, EU:T:1998:127, punti 139 e 140).

121    Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente ha pubblicato sia alcuni atti relativi alla presente causa, tra cui, in particolare, oltre alla sua replica, il controricorso della Commissione, sia uno scambio di lettere intercorso tra le parti in merito a tale pubblicazione, segnatamente una lettera della Commissione che gli chiede di rimuovere i due atti sopra menzionati dal suo sito Internet e la sua risposta a detta lettera. Inoltre, la Commissione fa valere che il ricorrente ha altresì pubblicato la memoria di intervento del Regno di Svezia, circostanza non contestata dal ricorrente.

122    È altresì pacifico che tali pubblicazioni sono state corredate da taluni commenti da parte del ricorrente. Così, la pubblicazione del controricorso e della replica è stata accompagnata da una breve nota indicante che la Commissione continuerà a negare al ricorrente l’accesso alle memorie controverse. Nella sua replica, il ricorrente avrebbe «esaminato minuziosamente» l’argomento della Commissione a tal riguardo. La pubblicazione dello scambio di lettere menzionate al punto 121 supra s’inserisce in una nota del ricorrente, intitolata «La Commissione vuole vietare la pubblicazione in Internet delle memorie relative alla conservazione dei dati». In tale nota, redatta con un linguaggio relativamente critico, si legge che il rifiuto, da parte della Commissione, di accordare al ricorrente l’accesso alle memorie controverse è in «palese contraddizione» con la giurisprudenza della Corte e che la Commissione si oppone alla pubblicazione dei «suoi vani tentativi di conservare il segreto». Le due note sono accompagnate da una possibilità per gli internauti di pubblicare commenti, il che ha dato luogo, nell’ambito della pubblicazione della seconda nota sopra menzionata, ad alcuni commenti molto critici nei confronti della Commissione.

123    Orbene, si deve constatare che la pubblicazione in Internet, da parte del ricorrente, del controricorso della Commissione nonché dello scambio di lettere riguardanti la medesima pubblicazione costituisce un uso inappropriato, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 118 supra, degli atti del procedimento trasmessi al ricorrente nell’ambito della presente causa.

124    Infatti, quando ha effettuato tale pubblicazione, il ricorrente ha fatto uso del suo diritto di accesso agli atti della Commissione relativi alla presente causa per finalità diverse dalla sola difesa delle proprie ragioni nell’ambito della medesima causa e, in tal modo, ha violato il diritto della Commissione di difendere la propria posizione senza alcun condizionamento esterno. Quest’ultima considerazione vale tanto più che, come risulta dal punto 122 supra, tale pubblicazione è stata accompagnata da una possibilità per gli internauti di pubblicare commenti e ha dato luogo ad alcuni commenti critici nei confronti della Commissione.

125    Peraltro, successivamente alla lettera della Commissione che chiede la rimozione delle memorie dal sito Internet del ricorrente, quest’ultimo ha mantenuto tali documenti nel suo sito Internet.

126    Di conseguenza, alla luce della giurisprudenza citata al punto 120 supra, si deve concludere che la pubblicazione degli atti della Commissione in Internet, contraria ai principi ricordati ai punti 118 e 119 supra, costituisce un abuso di diritto di cui si può tenere conto in sede di ripartizione delle spese a titolo di motivi eccezionali, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, del regolamento di procedura.

127    In considerazione di quanto precede, corrisponde a una corretta valutazione delle circostanze della causa statuire che la Commissione sopporti, oltre alle proprie spese, la metà di quelle sostenute dal ricorrente.

128    In secondo luogo, per quanto riguarda le spese sostenute dagli intervenienti, ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 4, primo comma, del regolamento di procedura, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione europea del 3 aprile 2012 che rifiuta di concedere al sig. Patrick Breyer l’accesso integrale ai documenti attinenti alla trasposizione della direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, e ai documenti riguardanti la causa oggetto della sentenza del 29 luglio 2010, Commissione/Austria (C‑189/09), è annullata nella parte in cui nega l’accesso alle memorie depositate dalla Repubblica d’Austria nell’ambito di tale causa.

2)      Non vi è più luogo a statuire sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione del 16 marzo 2012 che respinge una domanda, presentata dal sig. Breyer, volta ad ottenere l’accesso al parere giuridico di quest’ultima relativo alla direttiva 2006/24.

3)      La Commissione sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dal sig. Breyer.

4)      La Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sopporteranno le proprie spese.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 febbraio 2015.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.