Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 14 settembre 2015 –
Romania / Commissione
(causa T‑784/14)
«Ricorso di annullamento – Risorse proprie dell’Unione – Responsabilità finanziaria degli Stati membri – Obbligo di versare alla Commissione la somma corrispondente a una perdita di risorse proprie – Lettera della Commissione – Atto non impugnabile – Irricevibilità»
1. Ricorso di annullamento – Atti impugnabili – Nozione – Atti che producono effetti giuridici vincolanti – Lettera della Commissione con cui si invita informalmente uno Stato membro a mettere risorse proprie tradizionali a disposizione del bilancio dell’Unione – Esclusione – Lettera che non produce effetti giuridici vincolanti – Irricevibilità del ricorso (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1150/2000; decisione del Consiglio 2007/436) (v. punti 20‑22, 31‑44, 54, 57)
2. Risorse proprie dell’Unione europea – Accertamento e messa a disposizione da parte degli Stati membri – Responsabilità degli Stati membri – Portata [Regolamento del Consiglio n. 1150/2000, artt. 2, § 1, 9, § 1, e 17, §§ 1 e 2; decisione del Consiglio 2007/436, artt. 2, § 1, a), e 8, § 1] (v. punti 24‑30)
Oggetto
| Domanda di annullamento della presunta decisione della direzione generale Bilancio della Commissione contenuta nella lettera BUDG/B/03MV D(2014) 3079038, del 19 settembre 2014, con la quale quest’ultima avrebbe intimato alla Romania di mettere a sua disposizione la somma di EUR 14 883,79 lordi (dalla quale deve essere dedotto il 25% a titolo di spese di riscossione) corrispondente alla perdita di risorse proprie tradizionali, entro il primo giorno lavorativo successivo al diciannovesimo giorno del secondo mese che segue l’invio di detta lettera. |
Dispositivo
2) | | Non vi è luogo a statuire sulle istanze di intervento della Repubblica slovacca e della Repubblica federale di Germania. |
3) | | La Romania è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea. |
4) | | La Romania, la Commissione, la Repubblica slovacca e la Repubblica federale di Germania sopporteranno ciascuna le proprie spese relative alle istanze di intervento. |