Language of document : ECLI:EU:T:2016:29

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

27 gennaio 2016

Causa T‑782/14 P

DF

contro

Commissione europea

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Retribuzione – Comando nell’interesse del servizio – Indennità di dislocazione – Condizione prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto – Ripetizione dell’indebito»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) 1° ottobre 2014, DF/Commissione (F‑91/13, Racc. FP, EU:F:2014:228).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. DF sopporterà le proprie spese nonché quelle sopportate dalla Commissione europea nell’ambito del presente grado di giudizio.

Massime

1.      Funzionari – Ripetizione dell’indebito – Presupposti – Manifesta irregolarità del versamento – Criteri

(Statuto dei funzionari, articolo 85)

2.      Funzionari – Retribuzione – Indennità di dislocazione – Presupposti per la concessione – Insussistenza di una residenza abituale o di un’attività professionale principale nel luogo della sede di servizio anteriormente all’entrata in servizio

[Statuto dei funzionari, allegato VII, articolo 4, § 1, lettera b)]

3.      Ricorsi dei funzionari – Domanda ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto – Adizione dell’amministrazione non subordinata all’esistenza di una base legale per la decisione in questione

(Statuto dei funzionari, articolo 90, § 1)

4.      Diritto dell’Unione europea – Principi – Certezza del diritto – Normativa dell’Unione – Requisiti di chiarezza e di precisione

5.      Funzionari – Ripetizione dell’indebito – Conseguenza per gli eventuali terzi beneficiari dei pagamenti irregolari – Questione rientrante nell’ambito del diritto privato

(Statuto dei funzionari, articolo 85)

6.      Privilegi e immunità dell’Unione europea – Funzionari e agenti dell’Unione – Soggezione alla legge nazionale per i rapporti giuridici della vita privata

(Statuto dei funzionari, articolo 23, primo comma)

1.      Per quanto riguarda le condizioni di ripetizione dell’indebito, due elementi vanno presi in considerazione nell’esame della questione se l’irregolarità di un pagamento ai sensi dell’articolo 85, primo comma, dello Statuto sia così evidente che il funzionario non possa non averne conoscenza, e cioè la chiarezza delle disposizioni applicabili, da una parte, e il grado e l’esperienza del funzionario, dall’altra.

A questo proposito, l’espressione «così evidente» significa non che il beneficiario di pagamenti indebiti è dispensato da qualsiasi sforzo di riflessione o di controllo, ma che tale restituzione è dovuta qualora si tratti di un errore che non sfugga ad un funzionario normalmente diligente, che si presume a conoscenza delle norme che disciplinano il suo stipendio.

Gli elementi presi in considerazione dal giudice dell’Unione al fine di valutare la capacità del funzionario interessato di procedere alle necessarie verifiche riguardano il suo livello di responsabilità, il suo grado e la sua anzianità, il grado di chiarezza delle disposizioni statutarie che definiscono le condizioni per l’erogazione della prestazione in questione, nonché l’entità delle modifiche prodottesi nella sua situazione personale o familiare, qualora il versamento della somma controversa sia connesso alla valutazione di una siffatta situazione da parte dell’amministrazione.

Peraltro, non è necessario che il funzionario interessato, nell’esercizio del dovere di diligenza a lui incombente, possa determinare con precisione la portata dell’errore commesso dall’amministrazione. È sufficiente, a tal proposito, che egli nutra dubbi sulla fondatezza dei pagamenti di cui trattasi perché sia obbligato a rivolgersi all’amministrazione affinché quest’ultima conduca le verifiche necessarie.

(v. punti 25-28)

Riferimento:

Tribunale sentenze 29 settembre 2005, Thommes/Commissione, T‑195/03, Racc. PI, EU:T:2005:344, punti 123 e 124 e giurisprudenza citata, nonché 16 maggio 2007, F/Commissione, T‑324/04, Racc. FP, EU:T:2007:140, punto 145 e giurisprudenza citata

2.      La formulazione letterale dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell’allegato VII dello Statuto permette ad un funzionario normalmente diligente di comprenderne la portata e di concludere che il periodo decennale considerato da tale disposizione termina prima dell’entrata in servizio presso l’istituzione datrice di lavoro, tanto più che tale disposizione ha formato oggetto, da molto tempo, di un’interpretazione coerente e uniforme da parte del giudice dell’Unione.

In ogni caso, tale disposizione è nel contempo chiara e precisa e permette di comprendere facilmente che il periodo di riferimento decennale in questione mira soltanto a determinare a quali condizioni, al momento dell’entrata in servizio del funzionario avente la cittadinanza dello Stato sul cui territorio è situata la sede di servizio, l’indennità di dislocazione possa essergli concessa.

Infatti, la circostanza che l’articolo 4 dell’allegato VII dello Statuto non disciplini una situazione specifica, come quella del diritto all’indennità di dislocazione di un funzionario in caso di comando nel paese di cui ha la cittadinanza, non può essere considerata tale da pregiudicare il principio di certezza del diritto, dato che tale disposizione fissa in maniera generale ed astratta i criteri sulla base dei quali tale indennità può essere concessa in ciascun caso particolare.

(v. punti 30, 47 e 48)

Riferimento:

Corte: ordinanza 14 luglio 2005, Gouvras/Commissione, C‑420/04 P, Racc., EU:C:2005:482, punti 57 e 60

Tribunale: sentenza 28 settembre 1993, Magdalena Fernández/Commissione, T‑90/92, Racc., EU:T:1993:78, punto 32

3.      L’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto dispone senza restrizioni che qualsiasi persona a cui si applica lo Statuto può presentare all’autorità che ha il potere di nomina una domanda che l’inviti a prendere a suo riguardo una decisione. L’esercizio di tale diritto non è subordinato all’esistenza di una base legale che consenta all’amministrazione di prendere la decisione richiesta, né è impedito dalla circostanza che l’amministrazione non disponga di alcun margine discrezionale per adottarla.

(v. punto 41)

Riferimento:

Corte: sentenza 16 ottobre 1980, Hochstrass/Corte di giustizia, 147/79, Racc., EU:C:1980:238, punti 2-4

4.      Il principio di certezza del diritto costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, il quale esige, segnatamente, che una normativa sia chiara e precisa, affinché i singoli possano conoscere senza ambiguità i propri diritti ed obblighi e regolarsi di conseguenza.

(v. punto 45)

Riferimento:

Corte: sentenza 14 aprile 2005, Belgio/Commissione, C‑110/03, Racc., EU:C:2005:223, punto 30 e giurisprudenza citata

5.      Qualora ricorrano le condizioni per la ripetizione dell’indebito previste dall’articolo 85, primo comma, dello Statuto, l’istituzione datrice di lavoro si trova obbligata a procedere alla ripetizione delle somme indebitamente ricevute dall’Unione, dato che detta disposizione non prevede eccezioni al riguardo.

Inoltre, risulta chiaramente dalla lettera dell’articolo 85 dello Statuto che quest’ultimo riguarda unicamente il rapporto finanziario tra il funzionario che ha beneficiato dei pagamenti irregolari e l’istituzione datrice di lavoro. D’altro canto, tale disposizione non tiene conto delle eventuali conseguenze della ripetizione per il funzionario nei confronti di altre persone che abbiano potuto beneficiare direttamente o indirettamente dei pagamenti irregolari oggetto del recupero da parte dell’istituzione datrice di lavoro, questioni che rientrano nell’ambito del diritto privato.

(v. punti 53 e 54)

6.      Il pagamento di una pensione alimentare è frutto di rapporti giuridici privati tra gli ex coniugi. Per questo tipo di rapporti, in particolare per quanto riguarda il rispetto dei loro obblighi privati, conformemente all’articolo 23, primo comma, dello Statuto, i funzionari dell’Unione sono interamente soggetti, come qualsiasi altro soggetto privato, alla legge nazionale applicabile.

(v. punto 55)

Riferimento:

Tribunale: sentenza 17 maggio 2006, Kallianos/Commissione, T‑93/04, Racc. FP, EU:T:2006:130, punto 49