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Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 – SolarWorld / Commissione

(Causa T-783/14)1

[«Dumping – Sovvenzioni – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Approvazione di una riduzione del prezzo minimo all’importazione a titolo di un impegno accettato nell’ambito di procedimenti antidumping e antisovvenzioni – Industria dell’Unione – Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009»]

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: SolarWorld AG (Bonn, Germania) (rappresentanti: L. Ruessmann, avvocato, e J. Beck, solicitor)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e A. Stobiecka-Kuik, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione della Commissione, contenuta in una lettera del 15 settembre 2014 inviata alla camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici, recante il numero Trade/H4 (2014) 3328168, di adeguare verso il basso il prezzo minimo all’importazione delle importazioni di moduli e celle fotovoltaici fabbricati da produttori esportatori cinesi, soggetti a un impegno sui prezzi a decorrere dal 1° ottobre 2014 per l’ultimo trimestre del 2014.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La SolarWorld AG è condannata alle spese.

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1 GU C 73 del 2.3.2015.