Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 16 febbraio 2017 –
SolarWorld / Commissione
(causa T‑783/14)
«Dumping – Sovvenzioni – Importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Cina – Approvazione di una riduzione del prezzo minimo all’importazione a titolo di un impegno accettato nell’ambito di procedimenti antidumping e antisovvenzioni – Industria dell’Unione – Articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1225/2009»
1. Procedimento giurisdizionale – Esame nel merito anteriore all’esame della ricevibilità – Ammissibilità
(v. punto 42)
2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Proposte di impegni in materia di prezzi – Accettazione – Potere discrezionale delle istituzioni – Impegni che prevedono un meccanismo di adeguamento del prezzo minimo all’importazione – Sindacato giurisdizionale – Limiti
(Regolamento del Consiglio n. 1225/2009, art. 8, § 1)
(v. punti 46‑55)
Oggetto
| Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione della Commissione, contenuta in una lettera del 15 settembre 2014 inviata alla camera di commercio cinese per l’importazione e l’esportazione di macchinari e prodotti elettronici, recante il numero Trade/H4 (2014) 3328168, di adeguare verso il basso il prezzo minimo all’importazione delle importazioni di moduli e celle fotovoltaici fabbricati da produttori esportatori cinesi, soggetti a un impegno sui prezzi a decorrere dal 1° ottobre 2014 per l’ultimo trimestre del 2014. |
Dispositivo
2) | | La SolarWorld AG è condannata alle spese. |