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Sentenza del Tribunale del 13 luglio 2018 – Bourdouvali e a./ Consiglio e a.

(Causa T-786/14)1

(«Responsabilità extracontrattuale – Politica economica e monetaria – Programma di sostegno alla stabilità di Cipro – Decisione del Consiglio direttivo della BCE in materia di sostegno di emergenza alla liquidità a seguito di una richiesta da parte della Banca centrale di Cipro – Dichiarazioni dell’Eurogruppo del 25 marzo, 12 aprile, 13 maggio e 13 settembre 2013 relativamente a Cipro – Decisione 2013/236/UE – Protocollo d’accordo del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica concluso fra Cipro e il Meccanismo Europeo di Stabilità – Competenza del Tribunale – Ricevibilità – Requisiti di forma – Esaurimento dei mezzi di ricorso interni – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica che conferisce diritti ai singoli – Diritto di proprietà – Legittimo affidamento – Parità di trattamento  »)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Eleni Pavlikka Bourdouvali (Meneou, Cipro) e i 51 ulteriori ricorrenti i cui nomi compaiono nell’allegato alla sentenza (rappresentante: P. Tridimas, barrister)

Convenuti: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: A. de Gregorio Merino, E. Moro e E. Chatziioakeimidou, agenti), Commissione europea (rappresentanti : J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis e L. Flynn, agenti), Banca centrale europea (rappresentanti:  K. Laurinavičius e M. Szablewska, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avocat), Eurogruppo, rappresentato dal Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti : A. de Gregorio Merino, E. Moro e E. Chatziioakeimidou, agenti) e Unione europea, rappresentata dalla Commissione europea (rappresentanti : J.-P. Keppenne, M. Konstantinidis e L. Flynn, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo268 TFUE e volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a causa della decisione del Consiglio direttivo della BCE del 21 marzo 2013 in materia di sostegno di emergenza alla liquidità a seguito di una richiesta da parte della Banca centrale di Cipro, delle dichiarazioni dell’Eurogruppo del 25 marzo, 12 aprile, 13 maggio e 13 settembre 2013 relativamente a Cipro, della decisione del Consiglio, del 25 aprile 2013 , destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU 2013, L 141, pag. 32), del protocollo d’accordo del 26 aprile 2013 sulle condizioni specifiche di politica economica concluso fra Cipro e il Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) nonché di altri atti e condotte della Commissione, del Consiglio, della BCE e dell’Eurogruppo relativamente alla concessione di un accordo sullo strumento di assistenza finanziaria alla Repubblica di Cipro.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La sig.ra Eleni Pavlikka Bourdouvali e gli altri ricorrenti i cui nomi compaiono nell’allegato alla sentenza sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea, dalla Commissione europea e dalla Banca centrale europea (BCE).

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1 GU C 73 del 2.3.2015.