Ricorso proposto il 2 agosto 2013 – TVR Automotive / UAMI – TVR Italia (TVR)
(Causa T-398/13)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: TVR Automotive Ltd (Whiteley, Regno Unito) (rappresentante: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: TVR Italia Srl (Milano, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 14 maggio 2013 nel procedimento R 823/2011-2;
respingere il ricorso proposto il 14 aprile 2013 dalla TVR Italia Srl contro la decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio del 14 febbraio 2011, B 313 248;
condannare alle spese l’Ufficio convenuto e la TVR Italia Srl, qualora questa partecipasse al procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: TVR Italia Srl
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo contenente gli elementi verbali “TVR ITALIA” per prodotti e servizi delle classi 12, 25 e 37 – domanda di marchio comunitario n. 5 699 954
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchi denominativi nazionale e comunitario “TVR” per prodotti e servizi delle classi 9, 11, 12, 25 e 41
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione e rigetto dell’opposizione
Motivi dedotti:
– violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 207/2009;
– violazione del principio della res iudicata o del ne bis in idem, nonché dell’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento n. 207/2009, in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento n. 207/2009