Language of document : ECLI:EU:T:2012:637

Causa T‑164/12 R

Alstom

contro

Commissione europea

«Procedimento sommario — Concorrenza — Decisione della Commissione che dispone la trasmissione di documenti ad un giudice nazionale — Riservatezza — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Domanda di provvedimenti provvisori — Fumus boni iuris — Urgenza — Ponderazione degli interessi»

Massime — Ordinanza del Presidente del Tribunale del 29 novembre 2012

1.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Provvedimenti provvisori — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Carattere cumulativo — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Ordine di esame e modalità di verifica — Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari

(Artt. 256, § 1, TFUE, 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2)

2.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco — Decisione della Commissione che dispone la trasmissione di documenti riservati ad un giudice nazionale

(Art. 278 TFUE)

3.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Urgenza — Danno grave ed irreparabile — Decisione della Commissione che dispone la trasmissione di documenti riservati ad un giudice nazionale — Rischio di pregiudizio al diritto a un mezzo di ricorso effettivo

(Art. 278 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)

4.      Procedimento sommario — Sospensione dell’esecuzione — Presupposti per la concessione — Fumus boni iuris — Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale — Ricorso proposto avverso una decisione della Commissione che dispone la trasmissione di documenti riservati ad un giudice nazionale — Motivo vertente sull’adeguatezza delle garanzie di riservatezza offerte dal giudice nazionale — Motivo prima facie non infondato

(Artt. 278 TFUE e 339 TFUE)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 24-27)

2.      La ponderazione degli interessi in gioco implica che il giudice dei procedimenti sommari deve stabilire se l’interesse del richiedente ad ottenere i provvedimenti provvisori richiesti prevalga o meno sull’interesse rappresentato dall’immediata applicazione dell’atto controverso, esaminando, segnatamente, se l’eventuale annullamento di tale atto ad opera del giudice di merito consenta il capovolgimento della situazione che sarebbe provocata dalla sua esecuzione immediata e se, al contrario, la sospensione dell’esecuzione sia tale da ostacolare la piena efficacia della decisione nel caso in cui il ricorso in via principale sia respinto. In tale contesto, il giudice del procedimento sommario può prendere in considerazione anche gli interessi dei terzi.

Al riguardo, la finalità del procedimento sommario consiste nel garantire la piena efficacia della futura decisione di merito. Pertanto, tale procedimento ha carattere puramente accessorio rispetto al procedimento principale sul quale esso si innesta, di modo che la decisione del giudice del procedimento sommario deve presentare carattere provvisorio, nel senso che non può né anticipare il contenuto della futura decisione di merito, né vanificare la stessa privandola della sua efficacia pratica. Ne consegue necessariamente che l’interesse difeso da una parte del procedimento sommario non è meritevole di tutela se tale parte chiede al giudice dell’urgenza di adottare una decisione che, lungi dal presentare carattere puramente provvisorio, avrebbe l’effetto di anticipare il contenuto della futura decisione di merito e di vanificarla privandola della sua efficacia pratica.

Ciò si verificherebbe nel caso di un contenzioso dinanzi al giudice del procedimento sommario relativo alla trasmissione da parte di un’istituzione ad un giudice nazionale, adito nell’ambito di una controversia pendente, di documenti contenenti segreti professionali ricevuti da quest’ultima nell’ambito di una procedura concorrenziale. Orbene, qualora la domanda di provvedimenti provvisori fosse respinta e, di conseguenza, i documenti fossero trasmessi al giudice nazionale, quest’ultimo sarebbe in grado di statuire prima che il giudice dell’Unione fosse in grado di pronunciarsi sul ricorso principale. Pertanto, il rigetto della domanda di provvedimenti provvisori avrebbe l’effetto di anticipare il contenuto della futura decisione di merito, vale a dire il rigetto del ricorso di annullamento.

In tal caso, occorre quindi sospendere l’esecuzione della decisione di trasmissione di tali documenti allo scopo di ponderare l’applicazione efficace delle norme dell’Unione in materia di concorrenza con il rispetto del carattere accessorio del procedimento sommario.

(v. punti 29-31, 36, 37, 39, 42)

3.      Appare urgente tutelare l’interesse difeso dal ricorrente, il quale rischia di subire un danno grave ed irreparabile in caso di rigetto della sua domanda di provvedimenti provvisori. Ciò si verificherebbe nel caso di un contenzioso dinanzi al giudice del procedimento sommario relativo alla trasmissione da parte di un’istituzione ad un giudice nazionale, adito nell’ambito di una controversia pendente, di documenti contenenti segreti professionali ricevuti da quest’ultima nell’ambito di una procedura concorrenziale.

Infatti, qualora, da un lato, la domanda di provvedimenti provvisori fosse respinta e i documenti venissero trasmessi e, dall’altro, il giudice nazionale si pronunciasse prima che il giudice dell’Unione abbia avuto il tempo di statuire sul ricorso principale concernente l’eventuale illegittimità della trasmissione di informazioni, il diritto dell’interessato ad una tutela giurisdizionale effettiva verrebbe svuotato di contenuto.

Di conseguenza, poiché il diritto fondamentale ad un ricorso effettivo, sancito dall’articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, potrebbe essere leso in modo grave e irreparabile, appare urgente, fatto salvo l’esame del presupposto relativo al fumus boni iuris, concedere la richiesta sospensione dell’esecuzione.

(v. punti 37, 45, 47, 49)

4.      Nel procedimento sommario, il presupposto del fumus boni iuris sussiste se almeno uno dei motivi addotti dal richiedente a sostegno del ricorso principale appare prima facie pertinente e, in ogni caso, non privo di serio fondamento, in quanto rivela l’esistenza di questioni giuridiche complesse la cui soluzione non si impone immediatamente e che meritano quindi un esame approfondito, che non può essere effettuato dal giudice del procedimento sommario, ma deve costituire oggetto del procedimento principale, o in quanto dalla discussione tra le parti emerga l’esistenza di una controversia giuridica di rilievo la cui soluzione non si impone immediatamente.

Nel contesto di una domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione della Commissione, che dispone la trasmissione ad un giudice nazionale dei documenti contenenti segreti professionali, sussiste prima facie un fumus boni iuris con riferimento ad argomenti che sollevano questioni di diritto inedite, relative al livello delle garanzie offerte dal giudice nazionale al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni trasmesse, che non possono essere considerate irrilevanti e la cui soluzione richiede un esame approfondito nell’ambito del procedimento principale.

Infatti, non si può escludere che, nel procedimento principale, il giudice di merito debba pronunciarsi sui limiti del controllo che la Commissione deve operare per assicurarsi che le informazioni riservate vengano trasmesse solo se il giudice nazionale offre garanzie concrete della sua capacità e volontà di tutelarne la riservatezza. In altre parole, il giudice di merito potrebbe doversi interrogare sulla questione se le precauzioni adottate nel caso di specie dalla Commissione per adempiere l’obbligo che le incombe in forza dell’articolo 339 TFUE siano sufficienti, o se essa dovesse procedere ad un’analisi più approfondita del meccanismo proposto dal giudice nazionale al fine di tutelare la riservatezza delle informazioni richieste. Inoltre, quand’anche tali precauzioni fossero ritenute adeguate, in linea di principio, al fine di rispettare il suddetto obbligo, in taluni casi può accadere che, quantunque la Commissione abbia adottato tutte le precauzioni necessarie, la tutela dei terzi non sia pienamente garantita. In tali ipotesi eccezionali la Commissione può negare la trasmissione di documenti alle autorità giudiziarie nazionali.

(v. punti 50, 58, 59, 61)