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Sentenza del Tribunale del 12 maggio 2015 – Ternavsky / Consiglio

(Causa T-163/12)1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento di capitali – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Errore di valutazione»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Anatoly Ternavsky (Mosca, Russia) (rappresentanti: inizialmente C. Rapin e E. Van den Haute, avvocati, successivamente G. Berrisch, A. Polcyn, avvocati, e N. Chesaites, barrister, e, infine, G. Berrisch)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: F. Naert e M.-M. Joséphidès, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95); del regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37); della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 69); del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 1); della decisione di esecuzione 2014/24/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 16, pag. 32) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 46/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014 , che attua il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 16, pag. 3), nella parte in cui riguardano il ricorrente.

Dispositivo

La decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia; il regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia; la decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Anatoly Ternavsky.

Il ricorso è respinto per il resto.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese, nonché la metà di quelle sostenute dal sig. Ternavsky nell’ambito della presente istanza.

Il sig. Ternavsky sopporterà la metà delle proprie spese nell’ambito della presente istanza. Egli sopporterà le proprie spese e quelle del Consiglio nell’ambito del procedimento sommario.

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1 GU C 157 del 2.6.2012.