Language of document : ECLI:EU:T:2015:271





Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 maggio 2015 –
Ternavsky / Consiglio

(causa T‑163/12)

«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Errore di valutazione»

1.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali di determinate persone e entità in considerazione della situazione in Bielorussia – Requisiti minimi (Art. 296 TFUE; decisioni del Consiglio 2012/171/PESC, 2013/534/PESC e 2014/24/PESC; regolamenti del Consiglio n. 265/2012, n. 1054/2013 e n. 46/2014) (v. punti 50‑55)

2.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Violazione delle forme sostanziali – Obbligo di motivazione – Motivo distinto da quello vertente sulla legalità sostanziale (Art. 263, comma 2, TFUE) (v. punti 64, 65)

3.                     Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali e restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Portata del sindacato giurisdizionale (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisioni del Consiglio 2012/171/PESC, 2013/534/PESC e 2014/24/PESC; regolamenti del Consiglio n. 265/2012, n. 1054/2013 e n. 46/2014) (v. punti 69‑73, 104, 124)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95); del regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37); della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 69); del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 1); della decisione di esecuzione 2014/24/PESC del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che attua la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 16, pag. 32), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 46/2014 del Consiglio, del 20 gennaio 2014, che attua il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 16, pag. 3), nella parte in cui riguardano il ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia; il regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia; la decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia, sono annullati nella parte in cui riguardano il sig. Anatoly Ternavsky.

2)

Il ricorso è respinto per il resto.

3)

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dal sig. Ternavsky nell’ambito della presente istanza.

4)

Il sig. Ternavsky sopporterà la metà delle proprie spese nell’ambito della presente istanza. Egli sopporterà le proprie spese e quelle del Consiglio nell’ambito del procedimento sommario.