Language of document : ECLI:EU:T:2010:303

Causa T‑85/08

Exalation Ltd

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Domanda di marchio comunitario denominativo Vektor‑Lycopin — Impedimenti assoluti alla registrazione — Assenza di carattere distintivo — Carattere descrittivo — Art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Massime della sentenza

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti assoluti alla registrazione — Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire a designare le caratteristiche di un prodotto

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 7, n. 1, lett. c)]

È descrittivo dei prodotti oggetto della domanda di marchio comunitario, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. c), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, dal punto di vista del pubblico di riferimento, che include l’insieme dei produttori e dei consumatori di detti prodotti, vale a dire sia determinati professionisti sia il grande pubblico, il segno denominativo Vector‑Lycopin, la cui registrazione è richiesta per «Prodotti farmaceutici e veterinari per uso medico; prodotti sanitari per uso medico; prodotti dietetici per uso medico; alimenti per neonati», «Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi conservati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; oli e grassi commestibili» e «Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca; sago, succedanei del caffè; farina e prodotti a base di cereali; pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (condimenti); ghiaccio», che rientrano rispettivamente nelle classi 5, 29 e 30 dell’Accordo di Nizza.

Occorre dunque ritenere che il pubblico di riferimento conosca il significato del termine «lycopin» o che, quanto meno, si possa ragionevolmente presumere che ne verrà a conoscenza in futuro. In primo luogo, tale termine tecnico indica un integratore alimentare necessariamente conosciuto da una parte del pubblico di riferimento, in particolare dai professionisti dei preparati di prodotti dietetici, farmaceutici e veterinari. In secondo luogo, il significato del termine «lycopin» è facilmente conoscibile da parte dei consumatori dell’insieme dei prodotti oggetto della domanda di registrazione. Infatti, il significato del termine «lycopin» figura nei dizionari e su siti internet. È quindi verosimile che la sostanza a cui esso fa riferimento sia altresì nota ad una parte dei consumatori dell’insieme dei prodotti in questione. In terzo luogo, i consumatori di prodotti farmaceutici, veterinari, dietetici e sanitari per uso medico che ignorano il significato del termine «lycopin» saranno spesso portati a farsi consigliare dalla parte esperta del pubblico di riferimento, vale a dire i medici, i farmacisti, i dietologi e gli altri commercianti dei prodotti in questione. Così, attraverso i consigli ricevuti dai soggetti che prescrivono tali prodotti o le informazioni diffuse da vari mezzi di comunicazione, il significato del termine «lycopin» può divenire noto alla parte meno informata del pubblico di riferimento.

Agli occhi del pubblico di riferimento, la combinazione Vektor‑Lycopin, associata ai prodotti alimentari, dietetici, sanitari, veterinari e farmaceutici di cui alla domanda di registrazione, evocherà la loro proprietà di trasmettitori di licopene. Infatti, se il pubblico di riferimento fosse posto di fronte all’associazione del segno di cui si chiede la registrazione con i prodotti oggetto della relativa domanda, sarebbe indotto a ritenere che i prodotti in questione contengano licopene e permettano a chi li consuma di assimilare tale sostanza.

Inoltre, la combinazione dei termini «vektor» e «lycopin», così come realizzata nel segno Vektor‑Lycopin, costituirà, agli occhi del pubblico di riferimento, un’indicazione delle proprietà dei prodotti in questione.

(v. punti 36, 40‑43, 56‑58)