Language of document : ECLI:EU:T:2011:144

Causa T‑84/08

Intesa Sanpaolo SpA

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo COMIT — Marchio nazionale figurativo anteriore Comet — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] — Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 216/96»

Massime della sentenza

1.      Marchio comunitario — Procedimento di ricorso — Ricorso dinanzi alle commissioni di ricorso — Contestazione della decisione impugnata da parte del convenuto nelle sue osservazioni

(Regolamento della Commissione n. 216/96, art. 8, n. 3)

2.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

3.      Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore

[Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)]

1.      Dal tenore letterale dell’art. 8, n. 3, del regolamento n. 216/96, che stabilisce il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), come modificato, emerge che, nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso, la parte convenuta può, nelle sue osservazioni, esercitare il suo diritto di contestare la decisione che viene impugnata. La mera qualità di parte convenuta le consente quindi di contestare la validità della decisione della divisione di opposizione. Inoltre, l’art. 8, n. 3, del regolamento n. 216/96 non limita tale diritto ai motivi già dedotti nel ricorso. Infatti, esso prevede che le conclusioni riguardino un punto non sollevato nel ricorso. Peraltro, detta disposizione non fa alcun riferimento al fatto che la parte convenuta avrebbe potuto essa stessa proporre un ricorso contro la decisione impugnata. Esistono entrambi i mezzi di ricorso per contestare la decisione di accogliere un’opposizione e di respingere la domanda di registrazione del marchio comunitario.

(v. punto 23)

2.      Nell’ambito dell’esame di un’opposizione proposta dal titolare del marchio anteriore, a norma dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, nulla si oppone a che sia verificata l’esistenza di una somiglianza visiva tra un marchio denominativo ed un marchio figurativo, dato che questi due tipi di marchio hanno una configurazione grafica che può dar luogo ad un’impressione visiva.

(v. punto 37)

3.      Per il consumatore medio tedesco sussiste un rischio di confusione tra il segno denominativo COMIT, la cui registrazione come marchio comunitario è richiesta per servizi delle classi 35, 36, 41 e 42 ai sensi dell’Accordo di Nizza, e il marchio figurativo Comet registrato anteriormente in Germania per servizi identici.

Infatti, a causa delle forti somiglianze tra i segni di cui trattasi, in particolare delle somiglianze visive e fonetiche, e dell’identità constatata tra i servizi in esame, è probabile che il pubblico confonda i marchi in oggetto, poiché il consumatore ha solo di rado la possibilità di procedere ad un confronto diretto tra i vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che ne ha mantenuto nella memoria. Pertanto, malgrado una certa differenza concettuale e il livello di attenzione del consumatore medio tedesco, sussiste un rischio che tale pubblico possa credere che i servizi di cui trattasi provengano dalla stessa impresa o, eventualmente, da imprese economicamente collegate.

(v. punti 33-34, 45-47)