Language of document : ECLI:EU:T:2012:494

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

27 settembre 2012 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato del vetro piano nel SEE – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE – Fissazione dei prezzi – Prova dell’infrazione – Calcolo dell’importo delle ammende – Esclusione delle vendite vincolate – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Circostanze attenuanti»

Nella causa T‑82/08,

Guardian Industries Corp., con sede in Dover, Delaware (Stati Uniti),

Guardian Europe Sàrl, con sede in Dudelange (Lussemburgo),

rappresentate da S. Völcker, F. Louis, A. Vallery, C. Eggers e H.‑G. Kamann, avvocati,

ricorrenti,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre e R. Sauer, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione C(2007) 5791 def. della Commissione, del 28 novembre 2007, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.165 – Vetro piano), per quanto riguarda le ricorrenti, e la riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta a queste ultime dalla suddetta decisione,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione),

composto da H. Kanninen, presidente, N. Wahl e S. Soldevila Fragoso (relatore), giudici,

cancelliere: N. Rosner, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 febbraio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1        Le ricorrenti, la Guardian Industries Corp. e la Guardian Europe Sàrl, fanno parte del gruppo Guardian, che opera nella produzione di vetro piano e di vetro per autovetture. La Guardian Industries è la capofila del gruppo Guardian e possiede indirettamente il 100% del capitale della Guardian Europe.

2        Il 22, 23 febbraio e 15 marzo 2005 la Commissione delle Comunità europee ha effettuato verifiche a sorpresa, segnatamente nei locali della Guardian Flachglas GmbH, della Guardian Europe e della Guardian Luxguard I SA.

3        Il 2 marzo 2005 la Asahi Glass Co. Ltd e tutte le sue controllate, inclusa la Glaverbel SA/NV, divenuta in seguito l’AGC Flat Glass Europe SA/NV (in prosieguo: la «Glaverbel»), hanno presentato una domanda diretta ad ottenere un’immunità dall’ammenda o, se del caso, una riduzione dell’ammenda sulla base della comunicazione della Commissione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle ammende nei casi di cartelli tra imprese (GU 2002, C 45, pag. 3).

4        Il 3 gennaio 2006 la Commissione ha avviato un procedimento a norma del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1), e ne ha informato le parti il 6 marzo 2006.

5        Il 10 febbraio 2006 la Commissione ha inviato richieste di informazioni a varie società, tra cui le ricorrenti. La Guardian Europe ha risposto alla richiesta in parola il 10 marzo 2006.

6        Il 9 marzo 2007 la Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti, indirizzata il 13 e 14 marzo 2007 a varie società, tra cui le ricorrenti.

7        Il 28 novembre 2007 la Commissione ha adottato la decisione C(2007) 5791 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.165 – Vetro piano) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), un riassunto della quale è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 maggio 2008 (GU C 127, pag. 9), decisione notificata alle ricorrenti il 3 dicembre 2007.

8        La decisione impugnata è stata inviata anche all’Asahi Glass, alla Glaverbel, nonché alla Pilkington Deutschland AG, alla Pilkington Group Ltd, alla Pilkington Holding GmbH (in prosieguo, considerate insieme: la «Pilkington»), alla Compagnie de Saint-Gobain SA e alla Saint-Gobain Glass France SA (in prosieguo, considerate insieme: la «Saint-Gobain»).

9        Nella decisione impugnata la Commissione ha indicato che le società destinatarie di quest’ultima avevano partecipato ad un’infrazione unica e continuata all’articolo 81, paragrafo 1, CE, che si è estesa al territorio dello Spazio economico europeo (SEE), consistente nella fissazione di aumenti di prezzo, prezzi minimi, obiettivi di prezzo, congelamento dei prezzi ed altre condizioni commerciali per le vendite a clienti indipendenti di quattro categorie di prodotti in vetro piano utilizzati nel settore dell’edilizia, cioè il vetro ondulato, il vetro a bassa emissività, il vetro laminato e gli specchi non lavorati, nonché nello scambio di informazioni commerciali sensibili.

10      Le ricorrenti sono state riconosciute colpevoli dell’infrazione per il periodo dal 20 aprile 2004 al 22 febbraio 2005 ed è stata loro inflitta in solido un’ammenda di EUR 148 milioni.

 Procedimento e conclusioni delle parti

11      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 12 febbraio 2008, le ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

12      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Sesta Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento previste dall’articolo 64 del regolamento di procedura, ha posto quesiti per iscritto alle parti. Le parti hanno risposto a tali quesiti entro il termine impartito.

13      L’8 febbraio 2012 le ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale una tabella relativa alle modalità di calcolo dell’ammenda loro inflitta. Il 10 febbraio 2012 la Commissione ha presentato osservazioni su tale documento, trasmesse alle ricorrenti lo stesso giorno.

14      Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti orali posti dal Tribunale nel corso dell’udienza del 13 febbraio 2012.

15      Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

–        – annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione impugnata;

–        – ridurre l’importo dell’ammenda inflitta;

–        – condannare la Commissione alle spese.

16      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        – respingere il ricorso;

–        – condannare le ricorrenti alle spese.

 In diritto

17      A sostegno delle loro conclusioni dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata, le ricorrenti sollevano un unico motivo, fondato su errori di fatto relativi alla durata della loro partecipazione all’intesa ed alla dimensione geografica della stessa. A sostegno delle loro conclusioni dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda, le ricorrenti sollevano tre motivi, fondati, il primo, sulla necessità di ridurre l’importo della loro ammenda in conseguenza dell’annullamento parziale della decisione impugnata, il secondo, sulla violazione del principio di non discriminazione e dell’obbligo di motivazione concernente il calcolo dell’ammenda e, il terzo, su un errore di valutazione dato il ruolo molto limitato e passivo che esse avrebbero svolto nell’infrazione e nella violazione del principio di non discriminazione.

18      In udienza le parti hanno contestato la ricevibilità di un certo numero di documenti.

 Sulla ricevibilità di taluni documenti e di riferimenti fatti a documenti

 Sulla ricevibilità della lettera della Commissione del 10 febbraio 2012

19      In udienza le ricorrenti hanno contestato la ricevibilità della lettera della Commissione del 10 febbraio 2012 per il fatto che quest’ultima conteneva importi che non erano mai stati precedentemente comunicati.

20      La Commissione considera che la lettera in questione, che costituisce un’integrazione della sua risposta del 23 gennaio 2012 ai quesiti che il Tribunale le aveva posto, è ricevibile.

21      Occorre rilevare che tale lettera è pervenuta in Tribunale dopo il termine impartito alla Commissione, ma che tuttavia è stata comunicata alle ricorrenti il 10 febbraio 2012. La suddetta lettera contiene osservazioni su un documento presentato dalle ricorrenti l’8 febbraio 2012, nonché un’integrazione della risposta della Commissione ad un quesito posto per iscritto dal Tribunale, cui rispondere prima dell’udienza, relativo al metodo di calcolo dell’importo dell’ammenda proposta dalle ricorrenti in caso di esclusione delle vendite vincolate. La Commissione ha quindi ivi precisato, da una parte, che gli importi figuranti nella tabella n. 1 della comunicazione degli addebiti non riguarderebbero soltanto le vendite interne, ma anche le vendite di talune categorie di vetro che in fin dei conti non erano state prese in considerazione nella decisione impugnata e, dall’altra, il rapporto tra le vendite totali dei membri dell’intesa e le loro vendite interne.

22      Tenuto conto di tale lettera e del fatto che quest’ultima è stata trasmessa alle ricorrenti, che pertanto hanno potuto presentare in udienza le loro considerazioni al riguardo, si deve considerare il documento di cui trattasi come ricevibile e respingere l’eccezione sollevata dalle ricorrenti.

 Sulla ricevibilità dei riferimenti a documenti che non sono stati presentati dinanzi al Tribunale

23      In udienza la Commissione ha contestato la ricevibilità di taluni riferimenti, da parte delle ricorrenti in occasione della loro difesa, a documenti che non sarebbero stati presentati dinanzi al Tribunale per il motivo che i documenti in parola non farebbero parte del fascicolo del Tribunale. Essa ha precisato che si trattava in particolare della risposta delle ricorrenti alla comunicazione degli addebiti.

24      L’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura, relativo agli elementi che devono figurare in un ricorso dinanzi al Tribunale, prevede che quest’ultimo contenga «se del caso, le offerte di prova». Parimenti, a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del medesimo regolamento, il controricorso contiene le offerte di prova. Tali disposizioni sono completate dall’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura, a norma del quale le parti possono, anche nella replica e nella controreplica, proporre nuovi mezzi di prova a sostegno delle loro argomentazioni.

25      Peraltro, a norma dell’articolo 48, paragrafo 2, del regolamento di procedura, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

26      Nondimeno, nel caso di specie, è necessario constatare che le ricorrenti non hanno inteso né proporre nuovi mezzi di prova, né dedurre un nuovo motivo in seguito alla chiusura della fase scritta e si sono limitate a richiamare, in occasione della fase orale, taluni argomenti che poggiano su documenti che non erano stati prodotti dinanzi al Tribunale. Occorre quindi respingere l’eccezione sollevata dalla Commissione e ritenere che spetti invece al Tribunale valutare gli argomenti sviluppati in udienza dalle ricorrenti in funzione degli elementi di prova contenuti nel fascicolo.

27      Peraltro, nelle circostanze della specie, occorre esaminare l’ultima eccezione sollevata dalle ricorrenti in udienza, relativa ai riferimenti, ad opera della Commissione nel controricorso e nella sua risposta ai quesiti posti per iscritto dal Tribunale, alla risposta della Pilkington alla comunicazione degli addebiti dopo aver esaminato l’insieme dei motivi sollevati dalle ricorrenti.

 Sulle conclusioni dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata

28      Le ricorrenti hanno sollevato un unico motivo a sostegno delle loro conclusioni dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata, fondato su errori di fatto relativi alla durata della loro partecipazione all’intesa ed alla dimensione geografica della stessa.

29      Le ricorrenti addebitano alla Commissione di non aver provato, da una parte, che esse hanno aderito all’intesa prima dell’11 febbraio 2005 e, dall’altra, che quest’ultima si estendeva a tutto il territorio del SEE. Le prove presentate dalla Commissione al riguardo sarebbero dunque equivoche e contraddittorie e poggerebbero su testimonianze soggettive, vaghe e non corroborate, nonché su supposizioni fondate su avvenimenti successivi.

 Sulla prima parte, fondata sull’erronea valutazione della durata della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione

30      La Commissione ha dichiarato le ricorrenti colpevoli dell’infrazione per il periodo dal 20 aprile 2004 al 22 febbraio 2005, fondandosi su vari elementi di prova, cioè su documenti prelevati nel corso di ispezioni, in parte corroborati da dichiarazioni verbali e da documenti forniti dalla Glaverbel nell’ambito di una domanda di trattamento favorevole, nonché sulle risposte alle richieste di informazioni da parte di varie imprese. La Commissione ha pertanto considerato che le ricorrenti avessero cominciato a partecipare alle pratiche collusive a partire dalla riunione del 20 aprile 2004 svoltasi in Germania tra il loro rappresentante e quello della Pilkington, nel corso della quale quest’ultima lo avrebbe informato delle disposizioni collusive adottate con la Saint-Gobain e la Glaverbel. Al fine di pervenire a tale conclusione, la Commissione si è fondata in particolare su due pagine di note manoscritte sequestrate nei locali della Pilkington in occasione di verifiche a sorpresa (punti 155‑188 del preambolo della decisione impugnata). La Commissione ha ritenuto che le ricorrenti avessero continuato a partecipare alle pratiche collusive ricevendo, il 15 giugno 2004, una chiamata della Pilkington che le informava circa l’accordo concluso riguardo al mercato italiano, che esse avrebbero approvato (punti 189‑196 del preambolo). La Commissione ha peraltro considerato che le ricorrenti avessero partecipato con la Glaverbel, la Pilkington e la Saint-Gobain (in prosieguo: gli «altri tre membri dell’intesa») ad una riunione a Lussemburgo il 2 dicembre 2004, nel corso della quale sarebbero state adottate decisioni relative ad aumenti di prezzo, prezzi minimi ed altre condizioni commerciali concernenti la vendita di prodotti in vetro piano in vari paesi d’Europa, fondandosi su note manoscritte sequestrate nei locali della Pilkington in occasione di verifiche a sorpresa nonché su estratti di agenda (punti 197‑264 del preambolo). Infine la Commissione ha ritenuto che le ricorrenti e gli altri tre membri dell’intesa si fossero riuniti l’11 febbraio 2005 a Parigi (Francia) al fine di accordarsi sugli aumenti di prezzo e su altre condizioni commerciali relative alla vendita di prodotti in vetro piano in vari paesi europei della Comunità europea e di scambiare informazioni commerciali sensibili (punti 265‑296 del preambolo).

31      Le ricorrenti considerano di non aver partecipato all’intesa prima dell’11 febbraio 2005. Esse contestano quindi la circostanza che le riunioni del 20 aprile e del 2 dicembre 2004 e la chiamata telefonica del 15 giugno 2004 abbiano potuto costituire indizi di prova della loro partecipazione all’intesa. Esse affermano che i contatti in parola potevano aver costituito una «fase test» per gli altri tre membri dell’intesa prima di tentare di invitarli ad una vera e propria riunione di quest’ultima. Le ricorrenti riconoscono tuttavia di aver partecipato alla riunione dell’11 febbraio 2005.

32      Occorre anzitutto ricordare che, conformemente al disposto dell’articolo 2 del regolamento n. 1/2003 e alla giurisprudenza, l’onere della prova di una violazione dell’articolo 81, paragrafo 1, CE incombe all’autorità che l’accerta, la quale è tenuta a raccogliere gli elementi di prova idonei a dimostrare, sufficientemente in diritto, l’esistenza dei fatti costitutivi di un’infrazione (sentenze della Corte del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/Commissione, C‑185/95 P, Racc. pag. I‑8417, punto 58, e dell’8 luglio 1999, Commissione/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Racc. pag. I‑4125, punto 86). Inoltre, qualora il giudice nutra un dubbio, tale circostanza deve avvantaggiare l’impresa destinataria della decisione che constata un’infrazione (v., in tal senso, sentenza della Corte del 14 febbraio 1978, United Brands e United Brands /Commissione, 27/76, Racc. pag. 207, punto 265) e, conformemente al principio della presunzione di innocenza, il giudice non può pertanto concludere che la Commissione ha dimostrato sufficientemente la sussistenza dell’infrazione di cui è causa qualora nutra ancora dubbi al riguardo, soprattutto nel contesto di un ricorso volto all’annullamento di una decisione con cui viene inflitta un’ammenda (sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2004, JFE Engineering e a./Commissione, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, Racc. pag. II‑2501, punto 177). È quindi necessario che la Commissione produca elementi probatori precisi e concordanti che corroborino la ferma convinzione che l’infrazione è stata commessa. Tuttavia non tutte le prove prodotte dalla Commissione devono necessariamente rispondere a tali criteri con riferimento ad ogni elemento dell’infrazione. È sufficiente che il complesso degli indizi invocato dall’istituzione, valutato globalmente, risponda a tale requisito (sentenza JFE Engineering e a./Commissione, cit., punti 179 e 180).

33      Come già rilevato dalla Corte, di norma le attività derivanti da pratiche ed accordi anticoncorrenziali si svolgono in modo clandestino, le riunioni sono segrete e la documentazione ad esse relativa è ridotta al minimo. Di conseguenza, anche se la Commissione scoprisse documenti attestanti in modo esplicito un contatto illegittimo tra operatori, questi sarebbero di regola solo frammentari e sporadici, di modo che si rivela spesso necessario ricostituire taluni dettagli per via di deduzioni. Pertanto, nella maggior parte dei casi, l’esistenza di una pratica o di un accordo anticoncorrenziale dev’essere dedotta da un certo numero di coincidenze e di indizi che, considerati nel loro insieme, possono rappresentare, in mancanza di un’altra spiegazione coerente, la prova di una violazione delle regole sulla concorrenza (sentenze della Corte del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punti 55‑57, e del 25 gennaio 2007, Sumitomo Metal Industries e Nippon Steel/Commissione, C‑403/04 P e C‑405/04 P, Racc. pag. I‑729).

34      Quando il ragionamento della Commissione è fondato sulla supposizione che i fatti dimostrati non possano essere spiegati se non con una concertazione tra le imprese, alle ricorrenti basta dimostrare circostanze che pongano sotto una luce diversa i fatti stabiliti dalla Commissione e che permettano così di dare una diversa spiegazione dei fatti rispetto a quella accolta dalla Commissione (sentenza della Corte del 28 marzo 1984, Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/Commissione, 29/83 e 30/83, Racc. pag. 1679, punto 16, e sentenza del Tribunale del 20 aprile 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, da T‑305/94 a T‑307/94, da T‑313/94 a T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 e T‑335/94, Racc. pag. II‑931, punto 725).

35      Tuttavia la Commissione sottolinea giustamente che la giurisprudenza in parola non è applicabile quando le sue constatazioni si basano su prove documentali (sentenze del Tribunale Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, punto 34 supra, punti 725‑727; JFE Engineering e a./Commissione, punto 32 supra, punti 186 e 187, e del 12 settembre 2007, Coats Holdings e Coats/Commissione, T‑36/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 72).

36      Proprio alla luce di tali principi si devono esaminare gli argomenti delle ricorrenti secondo i quali esse non avrebbero partecipato all’intesa prima dell’11 febbraio 2005.

–       Sulla riunione del 20 aprile 2004

37      Le ricorrenti pongono anzitutto in questione l’oggetto anticoncorrenziale della riunione del 20 aprile 2004 ed il valore probatorio delle note di M. B., dipendente della Pilkington che ha partecipato alla suddetta riunione. Esse sostengono quindi, da una parte, che la riunione del 20 aprile 2004 tra M. F., dipendente della Guardian Europe, e M. B. non aveva un oggetto anticoncorrenziale, contrariamente alle riunioni segrete tenute dagli altri tre membri dell’intesa il 9 gennaio, il 2 marzo ed il 15 giugno 2004 nonché l’11 febbraio 2005. Esse indicano che la riunione in questione ha avuto luogo in un ristorante pubblico, che riguardava soggetti di interesse comune e che M. F. ha chiesto il rimborso della fattura per la cena. Dall’altra parte, quanto alle note di M. B. relative alla suddetta cena e sulle quali si basa la Commissione nella decisione impugnata, le ricorrenti asseriscono che queste non sono contemporanee alla cena stessa e non costituiscono un verbale di quest’ultima, poiché comprendono riflessioni personali. Peraltro il loro contenuto dovrebbe essere interpretato con prudenza, giacché sarebbero state redatte in inglese da una persona non anglofona e poco esperta, la quale avrebbe potuto commettere errori nel riportare quanto detto in occasione della cena.

38      Si devono esaminare, in primo luogo, le note di M. B. relative alla riunione del 20 aprile 2004 e, in secondo luogo, l’oggetto anticoncorrenziale della suddetta riunione.

39      Per quanto concerne le note di M. B., le ricorrenti contestano, in primo luogo, che siano contemporanee alla riunione di cui trattasi, nei limiti in cui M. F. non si ricorda di avere visto M. B. prendere note in occasione della cena. In proposito occorre rilevare che il titolo, «Minute della riunione», e la data, «20/04/2004», delle suddette note costituiscono un indizio idoneo a confermare la valutazione della Commissione secondo la quale queste ultime costituiscono un resoconto delle discussioni svoltesi tra M. F. e M. B. il 20 aprile 2004 e sono contemporanee alla suddetta riunione (punto 157 del preambolo). Il livello dettagliato ed il tenore letterale delle stesse note confermano del pari la valutazione in parola e contraddicono l’ipotesi avanzata dalle ricorrenti secondo cui sarebbero state redatte da M. B. dopo la suddetta riunione, aggiungendovi riflessioni personali. Infatti sembra poco probabile che M. B sia stato in grado di rammentarsi delle informazioni scambiate nel corso della cena con un siffatto grado di precisione. Pertanto, tenuto conto di tali elementi, l’affermazione delle ricorrenti secondo la quale M. F. non si ricorda di aver visto M. B. prendere note in occasione della cena, anche supponendola fondata, non può essere sufficiente, da sola, a rimettere in questione la valutazione della Commissione secondo la quale le note in questione sarebbero contemporanee alla riunione del 20 aprile 2004.

40      Le ricorrenti contestano, in secondo luogo, il valore probatorio delle suddette note, affermando che esse contengono riflessioni personali di M. B. e sono state scritte da una persona non anglofona e poco esperta. Le ricorrenti non hanno però fornito alcun elemento di prova a sostegno di tali affermazioni. Riconoscono peraltro, esse stesse, che le note in questione sono chiare e ordinate, caratteristiche proprie di un resoconto di riunione. Peraltro, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, le note in parola, designate da M. B. come le «minute della riunione», non contengono riflessioni personali di M. B., ma indicano l’esistenza di uno scambio di informazioni tra M. B. e M. F. Infatti le informazioni fornite da M. B. si trovano in una prima parte, intitolata, ad esempio, per il Regno Unito, l’Irlanda e la Germania, «Aumento di prezzo convenuto», mentre quelle fornite da M. F. sono collocate successivamente e figurano, nel caso del Regno Unito, dell’Irlanda e della Germania, sotto la voce «Informazioni». Le note contengono anche le azioni da intraprendere in seguito al suddetto scambio di informazioni, ad esempio, per la Germania, «Guardian deve confermare il prezzo del vetro per S.», e, per l’Italia, «Dobbiamo valutare i giorni di magazzino presso gli agenti». Occorre quindi considerare gli argomenti delle ricorrenti come mere congetture non sufficienti a porre in questione il valore probatorio delle suddette note.

41      Risulta peraltro dalle note di M. B. che informazioni sensibili sono state scambiate alla riunione in parola. Così M. B. ha informato M. F. sui futuri aumenti di prezzo nel Regno Unito, in Irlanda ed in Germania convenuti dagli altri tre membri dell’intesa e M. F., quale contropartita, ha fornito informazioni concernenti le posizioni delle ricorrenti sui mercati suddetti (punti 159‑167 del preambolo).

42      Dalle note in questione emerge anche che M. B. ha informato M. F. in merito alle discussioni svoltesi fra gli altri tre membri dell’intesa sui prezzi e sugli eventuali aumenti di prezzo sul mercato italiano, per il quale non era ancora previsto un aumento dei prezzi, e che M. F. ha annunciato che, nell’eventualità di un aumento dei prezzi sul mercato italiano, accettava sia di sospendere le vendite sul mercato suddetto per un periodo di due mesi, così da permettere agli altri tre membri dell’intesa di procedere effettivamente all’aumento in questione, sia di aumentare i suoi prezzi, contemporaneamente a questi ultimi, tre mesi più tardi, permettendo in tal modo al centro di produzione che riforniva il mercato italiano di applicare il suddetto aumento.

43      Nondimeno le ricorrenti deducono che le informazioni fornite da M. F. alla riunione in parola non fossero sensibili poiché erano sia note alla Pilkington sia intenzionalmente erronee. Il carattere sensibile delle informazioni fornite da M. F. a M. B. risulta tuttavia dal loro stesso contenuto. Tali informazioni concernevano infatti la strategia commerciale delle ricorrenti, che non doveva, di norma, essere conosciuta dai concorrenti. Ciò si verifica, segnatamente, per le informazioni relative al funzionamento della fabbrica di Goole (Regno Unito), al numero dei suoi clienti nel Regno Unito e in Irlanda, o al suo interesse verso i piccoli clienti attratti dal servizio «48 ore». Ciò accade parimenti per le informazioni relative ai prezzi praticati a taluni clienti, per le sue impressioni relative all’interesse di adattare l’aumento di prezzo in Germania alla dimensione dei clienti, oppure per il comportamento da seguire nell’eventualità di un aumento dei prezzi in Italia. Peraltro il fatto che M. B. abbia inserito le suddette informazioni nelle sue note contraddice l’affermazione delle ricorrenti secondo cui i concorrenti erano a conoscenza di tali note.

44      Infine la circostanza, anche supponendola provata, secondo cui talune delle informazioni trasmesse da M. F. avrebbero contenuto inesattezze, quali il fatto che ci fossero 130 conti di clienti, e non 150, o che la fabbrica di Goole lavorasse a «bassa capacità» e non alla «capacità più bassa possibile», resta irrilevante per la valutazione del loro valore significativo. Inoltre, contrariamente a quanto M. F. sembra far valere nella sua dichiarazione sull’onore datata 10 maggio 2007, il riferimento al «mercato di 135 000 tonnellate» per il Regno Unito non costituisce un’informazione erronea, ma una delle condizioni fissate dai membri dell’intesa per procedere ad un aumento dei prezzi, cioè la stima del volume di vetro piano che le ricorrenti dovrebbero vendere al Regno Unito nel 2004 (punto 161 del preambolo).

45      Discende dalle precedenti considerazioni che la Commissione ha potuto considerare a buon diritto che uno scambio di informazioni sensibili fosse avvenuto durante la riunione in parola tra M. F. e M. B. riguardo al Regno Unito, all’Irlanda ed alla Germania nonché alla strategia delle ricorrenti in caso di aumento dei prezzi in Italia. Come sostiene la Commissione, siffatto scambio di informazioni costituisce, quantomeno, una pratica concordata. Si deve infatti ricordare che costituisce una pratica concordata vietata dall’articolo 81, paragrafo 1, CE qualsiasi contatto diretto o indiretto tra operatori economici che possa rivelare ad un concorrente la condotta che l’operatore economico interessato ha deciso di seguire – o prevede di seguire – egli stesso sul mercato, qualora tale contatto abbia lo scopo o l’effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato (sentenze della Corte Commissione/Anic Partecipazioni, punto 32 supra, punto 117, e dell’8 luglio 1999, Hüls/Commissione, C‑199/92 P, Racc. pag. I‑4287, punto 160; sentenza del Tribunale del 15 marzo 2000, Cimenteries CBR e a./Commissione, detta «Ciments», T‑25/95, T‑26/95, da T‑30/95 a T‑32/95, da T‑34/95 a T‑39/95, da T‑42/95 a T‑46/95, T‑48/95, da T‑50/95 a T‑65/95, da T‑68/95 a T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 e T‑104/95, Racc. pag. II‑491, punto 1852). Siffatta forma di coordinamento fra imprese sostituisce scientemente i rischi della concorrenza con una cooperazione pratica tra le medesime (v., in tal senso, sentenze del Tribunale dell’8 luglio 2008, BPB/Commissione, T‑53/03, Racc. pag. II‑1333, punto 179, e del 2 febbraio 2012, Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, T‑83/08, punto 67). Per accertare una pratica concordata, non occorre pertanto dimostrare che il concorrente di cui trattasi si sia formalmente impegnato, nei confronti di uno o più terzi, ad adottare una qualsiasi condotta o che i concorrenti abbiano stabilito d’accordo il loro comportamento futuro sul mercato. È sufficiente che, mediante la sua dichiarazione di intenti, il concorrente abbia eliminato o, quanto meno, sostanzialmente ridotto l’incertezza relativa al comportamento che si può ipotizzare che esso tenga sul mercato (sentenze Ciments, cit., punto 1852; BPB/Commissione, cit., punto 182, e Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals/Commissione, cit., punto 67).

46      Pertanto gli argomenti diretti a contestare l’oggetto anticoncorrenziale della suddetta riunione devono essere respinti in quanto infondati. Infatti, tenuto conto delle questioni trattate alla riunione del 20 aprile 2004, descritte ai punti 41 e 42 supra, il fatto che quest’ultima si sia svolta in occasione di una cena, in un ristorante aperto al pubblico, e che M. F. abbia chiesto il rimborso della fattura corrispondente alla cena non può essere sufficiente, come ha fatto valere la Commissione, a rimettere in questione la natura anticoncorrenziale della suddetta riunione.

47      Le ricorrenti considerano inoltre che la Commissione non abbia dimostrato che esse avevano aderito all’intesa durante la riunione del 20 aprile 2004. Essa non avrebbe quindi dimostrato, come tuttavia l’esigerebbe la giurisprudenza, che M. B. avrebbe comunicato a M. F. dettagli concernenti le riunioni passate fra gli altri tre membri dell’intesa, né che M. F. avrebbe manifestato la sua intenzione di contribuire, con la propria condotta, in qualsiasi modo all’intesa. D’altro canto M. B. non avrebbe invitato M. F. a partecipare alla riunione successiva dell’intesa nel giugno 2004, ma unicamente a quella del febbraio 2005. La Commissione non avrebbe neppure dimostrato che M. B. avrebbe proposto di servire da contatto con taluni concorrenti non membri del consorzio europeo dei produttori di vetro piano (in prosieguo: il «CEPVP»), associazione creata nel 1978 per rappresentare i produttori di vetro piano in Europa e composta dagli altri tre membri dell’intesa e, a decorrere dal 1º luglio 2004, dalle ricorrenti. Infatti le affermazioni della Glaverbel a questo riguardo non sarebbero corroborate da prove scritte. Infine la Commissione non potrebbe fondare la sua conclusione, secondo cui la cena del 20 aprile 2004 era di natura anticoncorrenziale, sulla partecipazione di M. F. alle successive riunioni del dicembre 2004 e del febbraio 2005 o a riunioni del CEPVP.

48      Secondo la giurisprudenza, ove si tratti di accordi e pratiche concordate aventi un oggetto anticoncorrenziale, al fine di stabilire la partecipazione da parte di un’impresa a questi ultimi, la Commissione deve provare che l’impresa in questione ha inteso contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da tutti i partecipanti e che era a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, punto 32 supra, punto 87).

49      Nel caso di specie emerge dalle note di M. B. relative alla riunione del 20 aprile 2004, da una parte, che le ricorrenti, viste le informazioni comunicate a M. F. in occasione della riunione, hanno avuto conoscenza dei comportamenti anticoncorrenziali previsti dagli altri tre membri dell’intesa e, dall’altra, che, alla luce delle informazioni comunicate quale contropartita a M. B., esse hanno inteso contribuire, a loro nome e grazie al loro rispettivo comportamento, agli obiettivi comuni dell’intesa. Infatti, quand’anche le ricorrenti fossero, come esse stesse sostengono, un concorrente aggressivo sul mercato, le informazioni fornite da M. F. nell’ambito di tale riunione hanno permesso agli altri tre membri dell’intesa di conoscere la loro posizione sui mercati del Regno Unito, dell’Irlanda e della Germania sui quali essi si prefiggevano di applicare gli accordi relativi agli aumenti di prezzo concordati alle riunioni precedenti nonché di estendere i suddetti aumenti di prezzo al mercato italiano assicurandosi la cooperazione delle ricorrenti. Dato quanto precede, è irrilevante, al fine di provare la partecipazione delle ricorrenti all’intesa, il fatto che le note di M. B. non menzionino che siano state comunicate, da parte di quest’ultimo a M. F., le informazioni relative agli accordi di aumento di prezzo concernenti il Benelux ed alle previsioni di aumento di prezzo in altri paesi, segnatamente in Francia ed in Polonia, adottate alla riunione del 2 marzo 2004.

50      Pertanto, contrariamente a quanto asseriscono le ricorrenti e conformemente alla giurisprudenza citata ai punti 45 e 48 supra, occorre considerare che la Commissione abbia provato la loro partecipazione all’intesa a partire dalla riunione del 20 aprile 2004.

51      L’argomento delle ricorrenti secondo cui non risulta dalle note prese da M. B. che aveva informato M. F. circa l’esistenza ed il contenuto delle riunioni dell’intesa, segnatamente della più recente, datata 2 marzo 2004, non può influire sulla questione se le ricorrenti abbiano aderito all’intesa in occasione della riunione del 20 aprile 2004. Infatti, come constatato al punto 41 supra, dalle note di M. B. emerge in particolare che quest’ultimo ha comunicato a M. F. l’esistenza di accordi sui prezzi concernenti il Regno Unito, l’Irlanda e la Germania nonché i termini della loro attuazione, «due settimane al più tardi» per il Regno Unito e l’Irlanda e il «1º maggio ‑ 15 maggio ‑ 1º giugno grandi clienti», per la Germania. Risulta quindi dalla decisione impugnata che la Pilkington ha annunciato un aumento dei prezzi nel Regno Unito ed in Irlanda il 29 aprile 2004, annuncio seguito da annunci della Saint-Gobain e della Glaverbel, rispettivamente l’11 e il 18 maggio 2004 (punto 159 del preambolo, nota a piè pagina n. 193). Riguardo alla Germania, il primo annuncio di aumento dei prezzi è stato fatto dalla Saint‑Gobain il 25 maggio 2004, annuncio seguito da quelli della Pilkington e della Glaverbel all’inizio del mese di giugno 2004 (punto 163 del preambolo, nota a piè pagina n. 201). Quindi, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, le stesse avevano una conoscenza assai precisa dei comportamenti previsti dagli altri tre membri dell’intesa al fine di perseguire i loro obiettivi anticoncorrenziali. Malgrado le circostanze in parola, M. F. non ha esitato a fornire informazioni che contribuivano agli obiettivi dell’intesa, come quella relativa ad un eventuale aumento di prezzo in Italia.

52      Quanto all’argomento delle ricorrenti secondo cui non risulta dalle note prese da M. B. che avrebbe invitato M. F. ad assistere alla prossima riunione dell’intesa, occorre respingerlo come irrilevante. La Commissione ha infatti accertato, grazie ad altri elementi di prova, la partecipazione diretta o indiretta delle ricorrenti a tutte le ulteriori riunioni dell’intesa a partire dalla data in questione (v. punti 63 e 69‑71 infra). Conseguentemente, alla riunione del 15 giugno 2004 tra gli altri tre membri dell’intesa, M. B. ha telefonato a M. F., il quale era in ferie, al fine di confermare un’informazione che quest’ultimo gli aveva comunicato alla riunione del 20 aprile 2004 riguardo all’Italia (punto 196 del preambolo). Circa la riunione del 2 dicembre 2004, questa è stata organizzata proprio da M. F. e si è svolta in Lussemburgo, alla vigilia della riunione del CEPVP, alla quale hanno assistito solo quattro rappresentanti dei membri dell’intesa (punti 199, 201‑204 del preambolo). Infine le ricorrenti, come ammettono esse stesse, hanno partecipato alla riunione dell’11 febbraio 2005 alla quale erano state invitate da M. B.

53      Per quanto riguarda gli argomenti delle ricorrenti secondo cui non risulta dalle note prese da M. B. né quale sia stata la reazione di M. F. alle proposte di M. B., né per quali motivi abbia promesso di contribuire al proseguimento delle discussioni, anch’essi devono essere respinti come irrilevanti. Infatti, come risulta dal punto 49 supra, dato lo scambio di informazioni avvenuto tra M. B. e M. F. alla riunione del 20 aprile 2004, le ricorrenti hanno avuto conoscenza dei comportamenti anticoncorrenziali previsti dagli altri tre membri dell’intesa e hanno inteso contribuire, con la propria condotta, agli obiettivi comuni dell’intesa, il che, secondo la giurisprudenza richiamata al punto 48 supra, è sufficiente a provare la loro partecipazione all’intesa.

54      Quanto al ruolo di intermediario di M. B., quest’ultimo risulta dal resoconto della riunione del 20 aprile 2004 ed è confermato dalle dichiarazioni della Glaverbel dell’8 marzo e del 23 dicembre 2005, di cui la prima è anteriore alla scoperta da parte della Commissione delle note di M. B. (punti 80 e 160 del preambolo). Il fatto che le dichiarazioni della Glaverbel siano state rese nell’ambito di una domanda di trattamento favorevole non può impedire alla Commissione di farne uso (v., in tal senso, sentenza JFE Engineering e a./Commissione, punto 32 supra, punto 192). Anche se, come sostengono le ricorrenti, tali dichiarazioni non sono direttamente contrarie agli interessi della Glaverbel, quest’ultima non avrebbe alcun interesse a fornire alla Commissione informazioni erronee concernenti gli altri membri dell’intesa. Infatti qualsiasi tentativo di indurre la Commissione in errore nell’ambito di una domanda di trattamento favorevole può rimettere in discussione la sincerità e la completezza della cooperazione del richiedente e, pertanto, mettere in pericolo la possibilità che questo possa beneficiare pienamente della comunicazione sul trattamento favorevole (sentenza del Tribunale del 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commissione, T‑120/04, Racc. pag. II‑4441, punto 70). Pertanto gli argomenti delle ricorrenti concernenti il valore probatorio delle dichiarazioni della Glaverbel relativamente al ruolo di intermediario svolto da M. B. devono essere disattesi.

55      Quanto all’argomento delle ricorrenti secondo cui il fatto che la Commissione adduca la loro partecipazione a riunioni successive all’intesa nel dicembre 2004 e nel febbraio 2005 o del CEPVP al fine di provare il carattere anticoncorrenziale della riunione del 20 aprile 2004 sarebbe contrario al principio della presunzione di innocenza, occorre indicare che la giurisprudenza non impedisce alla Commissione di avvalersi di circostanze fattuali successive ad un comportamento anticoncorrenziale per confermare il contenuto di un elemento oggettivo di prova, quali le note prese da M. B. alla suddetta riunione. Per contro, la giurisprudenza invocata dalle ricorrenti impedisce di utilizzare elementi di prova concernenti un periodo precedente durante il quale il comportamento in questione era legittimo, al fine di provare il carattere anticoncorrenziale di un comportamento successivo, il che non si verifica nel caso di specie (sentenze del Tribunale del 29 giugno 1995, Solvay/Commissione, T‑30/91, Racc. pag. II‑1775, punto 73, e ICI/Commissione, T‑36/91, Racc. pag. II‑1847, punto 83). L’argomento in parola deve pertanto essere respinto in quanto privo di qualsiasi fondamento.

56      Le ricorrenti contestano infine l’affermazione della Commissione stando alla quale M. B. avrebbe incontrato M. F. per informarlo circa gli accordi tripartiti sugli aumenti di prezzo nel Regno Unito, in Irlanda ed in Germania o di determinare il loro atteggiamento nell’eventualità di un aumento dei prezzi in Italia, nonché circa l’esistenza stessa di accordi sui prezzi concernenti la Germania. Inoltre esse precisano che, conformemente alla giurisprudenza, il semplice fatto di essere informato circa all’esistenza di riunioni di un’intesa non equivale ad un’infrazione.

57      Come già indicato al punto 45 supra, nella specie, M. F. ha partecipato ad uno scambio di informazioni sensibili con M. B. concernenti il Regno Unito, l’Irlanda, la Germania e l’Italia in occasione della riunione del 20 aprile 2004. Lungi dal prendere le distanze dai comportamenti anticoncorrenziali di cui era stato informato, M. F. ha fornito informazioni concernenti la strategia commerciale delle ricorrenti nel Regno Unito, in Irlanda e in Germania ed ha indicato il comportamento che esse avrebbero adottato nell’eventualità di un aumento dei prezzi in Italia (v. punti 41‑44 supra), riducendo con ciò sostanzialmente l’incertezza circa il comportamento che ci si sarebbe potuti attendere da parte loro sul mercato (v. punto 45 supra). Sono pertanto irrilevanti gli argomenti delle ricorrenti, secondo cui dalle note di M. B. non emerge che M. F. abbia assunto impegni riguardo alla loro futura politica dei prezzi nel Regno Unito o che abbia formulato un qualsivoglia sostegno ad un aumento dei prezzi. Inoltre, contrariamente a quanto fanno valere le ricorrenti, il fatto di essere al corrente dell’esistenza di riunioni di un’intesa può essere costitutivo di un’infrazione se, in contropartita, sono fornite informazioni al fine di contribuire ai comuni obiettivi dell’intesa (v. punti 48 e 49 supra). Infine, i fatti successivi mostrano che, in seguito alla riunione in parola, le ricorrenti hanno seguito il comportamento degli altri tre membri dell’intesa. Infatti risulta da un documento interno delle ricorrenti, sequestrato in occasione delle ispezioni, che, in seguito ad un aumento di prezzo degli altri tre membri dell’intesa nel Regno Unito ed in Irlanda, anch’esse hanno attuato un aumento dei prezzi (punto 159 del preambolo).

58      Per quanto riguarda l’argomento secondo cui la Commissione non avrebbe provato l’esistenza di un accordo preso durante la riunione dell’intesa del 2 marzo 2004, concernente l’aumento dei prezzi per la Germania, occorre disattenderlo come privo di qualsiasi rilevanza. Infatti, dalle note di M. B. emerge che quest’ultimo ha informato M. F. circa l’esistenza ed il contenuto del suddetto accordo, ferma restando la non pertinenza della data della sua adozione da parte degli altri tre membri dell’intesa, e che quindi M. F. ne è venuto a conoscenza. Peraltro M. F. ha fornito in cambio a M. B. informazioni relative al sistema di doppio prezzo applicato a S., un cliente comune alle ricorrenti ed alla Pilkington, e doveva informarlo sul prezzo di vendita effettivamente applicato a tale cliente. M. F. ha anche proposto una forchetta di aumento di prezzo. Peraltro, fatti successivi confermano l’esistenza del suddetto accordo. Infatti, come constatato al punto 51 supra, tale accordo è stato eseguito dagli altri tre membri dell’intesa in date vicine a quelle annunciate da M. B. a M. F. alla riunione del 20 aprile 2004 e indicate nelle sue note, il 25 maggio 2004 dalla Saint-Gobain, il 4 giugno 2004 dalla Pilkington e il 7 giugno 2004 dalla Glaverbel, mentre le date previste erano, rispettivamente, il 1º, il 15 maggio ed il 1º giugno 2004. Contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, tale differenza in parola è poco significativa e non può rimettere in questione l’esistenza del suddetto accordo o lo scambio di informazioni al riguardo avvenuto tra M. F. e M. B. alla riunione del 20 aprile 2004.

59      Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, si deve ritenere che a buon diritto la Commissione ha concluso, ai punti 171 e 188 del preambolo, da una parte, che M. B. ha incontrato M. F. il 20 aprile 2004 al fine di informarlo sull’esistenza di accordi fra gli altri tre membri dell’intesa concernenti l’aumento dei prezzi per il Regno Unito, l’Irlanda e la Germania e, dall’altra, che, in contropartita, M. F. gli ha comunicato informazioni sensibili relative alla strategia commerciale delle ricorrenti sui mercati in questione. D’altro canto, nel caso dell’Italia, M. F. ha rivelato che, qualora si verificasse un aumento dei prezzi, le ricorrenti non vi si sarebbero opposte. La Commissione ha pertanto concluso, fondatamente, che la riunione del 20 aprile 2004 era di natura anticoncorrenziale e che le ricorrenti avrebbero aderito all’intesa a partire da tale riunione (punto 330 del preambolo).

–       Sulla conversazione telefonica del 15 giugno 2004

60      La Commissione ha ritenuto che le ricorrenti avessero continuato a partecipare alle pratiche collusive ricevendo, il 15 giugno 2004, una chiamata della Pilkington per informarle sull’accordo concluso riguardo al mercato italiano, che esse avrebbero approvato (punti 189‑196 del preambolo).

61      Le ricorrenti fanno valere che la Commissione non ha fornito alcuna prova del contenuto della conversazione telefonica svoltasi tra M. B. e M. F. nel corso della riunione del 15 giugno 2004 e che quest’ultima si è basata unicamente sulle dichiarazioni della Glaverbel rese nell’ambito della sua domanda di trattamento favorevole per affermare che, durante tale conversazione, M. F. avrebbe detto che non si sarebbe opposto all’accordo sul prezzo concernente l’Italia. In realtà M. F. si sarebbe limitato ad affermare che, non essendo un attore significativo sul mercato italiano, le ricorrenti non potevano influire sui prezzi del suddetto mercato, reiterando così le affermazioni fatte alla cena del 20 aprile 2004. Peraltro le ricorrenti considerano che una conversazione telefonica di breve durata non possa equivalere ad una partecipazione alla riunione dell’intesa che, secondo la Glaverbel, è durata cinque ore.

62      Occorre anzitutto ricordare che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 54 supra, il fatto che le dichiarazioni della Glaverbel siano state effettuate nell’ambito di una domanda di trattamento favorevole non indebolisce di per sé il loro valore probatorio.

63      Le ricorrenti riconoscono che M. B. ha telefonato a M. F. e che hanno parlato dell’Italia. La Glaverbel ha precisato dal canto suo che M. B. aveva informato M. F. in merito agli accordi sui prezzi adottati alla riunione e che era chiaro a tutti i partecipanti a quest’utima che, visto quanto dichiarato da M. F., le ricorrenti non avevano l’intenzione di opporsi ai suddetti accordi (punto 189 del preambolo). Come fatto valere dalla Commissione, dichiarazioni siffatte sono compatibili con quelle di M. F. secondo le quali egli avrebbe ripetuto a M. B. quanto gli aveva detto alla riunione del 20 aprile 2004, cioè che non era un attore significativo sul mercato italiano, che tale situazione non sarebbe cambiata in un prossimo futuro e che non era in grado di esercitare un’influenza sul mercato in questione. Pertanto M. F. ha confermato a M. B. che le ricorrenti non perturberebbero gli accordi concernenti l’aumento di prezzo sul mercato italiano. Peraltro la dichiarazione della Saint-Gobain, non contestata dalle ricorrenti, conferma l’esistenza di un collegamento tra loro e gli accordi adottati alla riunione del 15 giugno 2004, in quanto la Saint-Gobain ha considerato che M. F. avesse partecipato alla suddetta riunione (punti 190 e 196 del preambolo).

64      È ben vero che la Commissione non ha addotto alcuna prova scritta relativa alla riunione o alla conversazione telefonica del 15 giugno 2004. Nondimeno, secondo la giurisprudenza citata al punto 33 supra, qualora gli elementi di prova siano frammentari o sparsi, la Commissione può ricostituire taluni dettagli attraverso deduzioni, come ha fatto in questo caso nella decisione impugnata (punto 196 del preambolo). Inoltre le ricorrenti non sono riuscite a fornire un’altra coerente spiegazione quanto al motivo della suddetta chiamata, né al tenore della conversazione telefonica tra M. B. e M. F. a proposito dell’Italia, di cui non contestano l’esistenza. Infine, alla luce del contenuto della riunione del 20 aprile 2004, vertente in particolare sull’Italia, nonché delle circostanze in cui ha avuto luogo la stessa conversazione telefonica, il fatto della brevità della sua durata è irrilevante al fine di escluderne il carattere anticoncorrenziale.

65      La Commissione ha quindi fondatamente considerato, da una parte, che M. B. avesse telefonato a M. F. il 15 giugno 2004 per informarlo sugli accordi adottati alla riunione svoltasi lo stesso giorno tra i rappresentanti degli altri tre membri dell’intesa e che M. F. gli avesse comunicato la sua posizione al riguardo e, dall’altra, che la suddetta comunicazione fosse conseguentemente di natura anticoncorrenziale.

–       Sulla riunione del 2 dicembre 2004

66      La Commissione ha infine considerato che le ricorrenti avessero partecipato con gli altri tre membri dell’intesa ad una riunione a Lussemburgo il 2 dicembre 2004, nel corso della quale sarebbero state prese decisioni relative ad aumenti di prezzo, prezzi minimi ed altre condizioni commerciali concernenti la vendita di prodotti di vetro piano in vari paesi d’Europa, fondandosi segnatamente su note manoscritte sequestrate nei locali della Pilkington in occasione di verifiche a sorpresa nonché su estratti di agende (punti 197‑264 del preambolo).

67      Le ricorrenti contestano che si possa ritenere che la riunione in parola avesse un oggetto anticoncorrenziale. In primo luogo, esse affermano dunque che si era trattato di una cena già annunciata ad un gran numero di persone, che si era tenuta in un ristorante aperto al pubblico e che M. F. ha chiesto il rimborso della fattura relativa alla cena stessa. In secondo luogo, esse considerano che la Commissione non abbia provato che la suddetta riunione avesse dato luogo ad accordi su futuri aumenti di prezzo tra i membri dell’intesa che ne esigevano la partecipazione. Esse affermano quindi che quanto detto da M. F. alla cena non può considerarsi come l’espressione del loro accordo per partecipare all’intesa a livello del SEE e che le conclusioni della Commissione relative alle note in questione sarebbero in contraddizione con le dichiarazioni della Glaverbel. Infatti, secondo quest’ultima, durante la cena non si sarebbe parlato di aumenti di prezzo, le ricorrenti non avrebbero mai partecipato ad una riunione cui avevano partecipato più parti dell’intesa prima dell’11 febbraio 2005 e le discussioni tenute durante la cena si sarebbero limitate ad uno scambio di informazioni. In terzo luogo, le ricorrenti affermano che lo «schema di aumento di prezzo» menzionato nelle note di M. B. ed i relativi commenti sono l’espressione sia delle idee proprie di M. B., sia, più probabilmente, di una discussione bilaterale tra M. B. e M. F., dipendente della Saint-Gobain, che sarebbero state presentate e, in parte, accettate alla riunione del febbraio 2005.

68      Occorre anzitutto precisare che le note di M. B. sono di due tipi. Le prime sono state prese su carta intestata dell’albergo N. e della Pilkington ed hanno per titolo «Riunione CEPVP a Lussemburgo» e le seconde sono state prese su carta intestata della Pilkington e sono intitolate «Minute 2/12/04». Risulta dalle dichiarazioni della Pilkington, non contestate dalle ricorrenti, che le prime note sono state redatte da M. B. il 3 dicembre 2004 per suo uso personale e costituiscono riflessioni sulla riunione del 2 dicembre 2004, mentre le seconde sono state prese durante la riunione del 2 dicembre 2004.

69      Risulta dal titolo delle seconde note in parola, «Minute», dalla loro data, «2/12/2004», e dal loro contenuto che esse costituiscono un resoconto della riunione svoltasi in tale data. Esse riflettono infatti le discussioni tra i partecipanti concernenti il prezzo del vetro piano in diversi paesi del SEE, le informazioni fornite da M. F. e, sotto la voce «Accordi generali», gli accordi adottati. Una valutazione siffatta è confermata dalle prime dichiarazioni della Pilkington secondo cui le pagine in questione constano di note contemporanee ad una riunione svoltasi a Lussemburgo in tale data.

70      Le suddette note permettono anche di provare che le questioni affrontate in tale riunione e, dunque, la riunione stessa erano di natura manifestamente anticoncorrenziale. Infatti esse pongono in rilievo che i membri dell’intesa si sono accordati al fine di aumentare i prezzi in diversi paesi del SEE e che M. F. ha fornito talune informazioni sensibili. La Glaverbel ha del pari confermato la natura anticoncorrenziale della suddetta riunione nella sua dichiarazione dell’8 marzo 2005, secondo la quale «alla cena in questione, oltre alle abituali discussioni sul prezzo, la situazione del cliente S. è stata ugualmente oggetto di discussioni».

71      Occorre constatare pertanto che le note di M. B. e le dichiarazioni concordanti della Pilkington e della Glaverbel concernenti le discussioni svoltesi alla cena permettono, da una parte, di provare la natura anticoncorrenziale della riunione del 2 dicembre 2004 e, dall’altra, di neutralizzare le dichiarazioni iniziali della Glaverbel, invocate dalle ricorrenti, secondo le quali non si sarebbe trattato, alla cena in questione, di aumenti di prezzo. Come indicato al punto 45 supra, date le suddette circostanze, gli argomenti delle ricorrenti secondo cui la riunione si sarebbe svolta in occasione di una cena e M. F. avrebbe chiesto il rimborso della fattura di quest’ultima, non sarebbero sufficienti per rimettere in questione la natura anticoncorrenziale della suddetta riunione.

72      Le ricorrenti contestano che accordi di prezzo siano stati adottati alla riunione ed affermano, come del resto avrebbe indicato la Pilkington nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che si trattava di uno scambio di informazioni e non di un accordo. Dalle note di M. B. emerge tuttavia che, a parte tale scambio di informazioni, i membri dell’intesa hanno adottato anche accordi sui prezzi nel corso della suddetta riunione. Così, per l’Italia, sono stati fissati prezzi minimi; per il Regno Unito, sono stati fissati un prezzo obiettivo nonché il calendario e la procedura per un aumento di prezzo; per gli Stati baltici, è stato deciso un aumento di prezzo, posto in essere dalle ricorrenti; per la Polonia è stato deciso un aumento di prezzo nel mese di marzo 2005, posto in essere dalle ricorrenti; per la Francia, si è deciso un aumento del 10%, annunciato dalle ricorrenti; per il Benelux, è stato deciso un aumento di prezzo nel mese di marzo 2005; infine, per la Germania, è stato convenuto un aumento di prezzo, posto in essere dalla Pilkington. Inoltre l’ultima pagina delle note di M. B., intitolata «Accordi generali», riassume in parte gli accordi sui prezzi conclusi e menzionati nelle stesse note e verte parzialmente su altri accordi.

73      Peraltro è irrilevante il fatto che, come affermano le ricorrenti, non risulti dalle note prese da M. B. che M. F. abbia fornito indicazioni da cui potrebbe desumersi la partecipazione delle ricorrenti agli accordi conclusi in occasione della cena. Secondo una costante giurisprudenza, è sufficiente che la Commissione dimostri che l’impresa interessata ha partecipato a riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale, senza esservisi manifestamente opposta, perché sia sufficientemente provata la sua partecipazione all’intesa. Ove sia stata dimostrata la partecipazione a riunioni siffatte, spetta all’impresa suddetta addurre indizi atti a provare che la sua partecipazione a tali riunioni era priva di qualunque spirito anticoncorrenziale, dimostrando che essa aveva indicato ai propri concorrenti che partecipava alle riunioni in un’ottica diversa dalla loro (sentenze Commissione/Anic Partecipazioni, punto 32 supra, punto 96, e Aalborg Portland e a./Commissione, punto 33 supra, punto 81). Come indicato al punto 82 delle sentenza Aalborg Portland e a./Commissione, punto 33 supra, la ragione soggiacente a tale principio di diritto è che, avendo partecipato alla suddetta riunione senza distanziarsi pubblicamente dal suo contenuto, l’impresa ha dato l’impressione agli altri partecipanti che ne accettava il risultato e che vi si sarebbe conformata.

74      La succitata giurisprudenza in materia di approvazione tacita si basa sul presupposto che l’impresa in questione abbia partecipato a riunioni in occasione delle quali sono stati conclusi accordi di natura anticoncorrenziale (v. sentenza Coats Holdings e Coats/Commissione, punto 35 supra, punto 91 e la giurisprudenza citata), il che, come già indicato al punto 71 supra, si verifica nel caso di specie.

75      Nella specie le ricorrenti non hanno fornito alcun elemento di prova idoneo a stabilire che M. F., pur avendo partecipato alla riunione a loro nome, aveva preso le distanze dagli accordi adottati. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza invocata ai punti precedenti, la mera partecipazione di M. F. alla riunione quale rappresentante delle ricorrenti è sufficiente a considerare che ha manifestato, a nome di queste ultime, una tacita accettazione riguardo agli accordi adottati in occasione della riunione stessa.

76      Di conseguenza, contrariamente a quanto le ricorrenti asseriscono, risulta dalle note prese da M. B. alla riunione del 2 dicembre 2004 che i membri dell’intesa non si sono limitati a scambiare informazioni sensibili alla riunione, ma hanno anche adottato accordi concernenti l’aumento dei prezzi delle varie classi di vetro piano per diversi paesi del SEE e che M. F. ha espresso a nome delle ricorrenti la sua tacita accettazione relativamente a tali accordi.

77      Le ricorrenti sostengono tuttavia che lo «schema di aumento di prezzo» menzionato nelle note di M. B. non indica la conclusione di un accordo globale concernente i futuri aumenti di prezzo. Va detto che lo «schema di aumento di prezzo» figura nelle note di M. B. redatte dopo la cena su carta intestata dell’albergo N. Come indicato al punto 68 supra, tali note sono state redatte per il suo uso personale. In un siffatto contesto, lo «schema di aumento di prezzo» costituisce solo la voce sotto la quale figura una tabella che riassume i vari accordi sui prezzi per l’anno successivo menzionati al punto 72 supra ed i relativi commenti non possono essere considerati come l’interpretazione effettuata da M. B. del ruolo che le ricorrenti potevano svolgere nell’intesa, né come la sintesi di una discussione bilaterale tra M. B. e M. H. dopo la cena. Pertanto, siffatto argomento relativo allo «schema di aumento di prezzo» non può essere sufficiente per rimettere in discussione il fatto che accordi di aumento dei prezzi sono stati adottati alla suddetta riunione.

78      Le ricorrenti affermano anche che le frasi «[L]e osservazioni generali concernenti il comportamento di Guardian sono state sostenute dagli altri» e «[i] prezzi su tutti i mercati sono minacciati», che precedono lo «schema di aumento di prezzo», riprendono alcuni commenti di M. B., di M. H., dipendente della Saint-Gobain, e/o di M. D., dipendente della Glaverbel, i quali pongono in rilievo che queste ultime non si sono allontanate dallo loro strategia aggressiva. Un’asserzione siffatta non può infirmare la precedente conclusione. Infatti tali frasi, che si inseriscono nel contesto di una sintesi effettuata da M. B., a fini personali, delle questioni trattate alla riunione della vigilia (v. punti 68 e 77 supra), non riflettono una presa di distanza delle ricorrenti rispetto agli accordi. Da una parte, la frase «[i] prezzi su tutti i mercati sono minacciati» è una constatazione della situazione esistente al momento della riunione del 2 dicembre 2004 (v., ad esempio, il resoconto della riunione che rileva, per quanto riguarda il Regno Unito, che «i prezzi nel Regno Unito sono ritenuti poco elevati»; per quanto riguarda la Francia, che «[i] prezzi sono attualmente quasi i più bassi d’Europa»; per quanto riguarda la Germania, che «[i] prezzi devono essere stabilizzati immediatamente agli attuali livelli»; per quanto concerne la Spagna, che i prezzi sono «in caduta libera da 2 mesi», nonché, per quanto riguarda il primo degli accordi generali adottati, che è previsto il «[c]ongelamento dei prezzi nell’insieme dell’Europa per questi prossimi mesi»). Dall’altra, vi si afferma che «le osservazioni generali concernenti il comportamento di Guardian sono state sostenute dagli altri», il che costituisce una critica al comportamento delle ricorrenti prima della suddetta riunione che, sino a tale data, non era stato quello atteso [v., segnatamente, il resoconto della riunione che rileva, quanto agli Stati baltici che, «[b]enché sia stato convenuto di aumentare i prezzi (Gl + P l’hanno fatto) G non l’ha fatto e, peraltro, i prezzi sono attualmente allo stesso livello (Ø [= media] 260)»].

79      Dato quanto precede, occorre concludere che, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti (v. punto 31 supra), i contatti avvenuti tra esse e gli altri tre membri dell’intesa non fanno parte di una «fase test», ma costituiscono una vera e propria partecipazione all’intesa. È stato infatti accertato che le ricorrenti, rappresentate da M. F., hanno aderito all’intesa in occasione della riunione del 20 aprile 2004 che hanno ricevuto una chiamata telefonica il 15 giugno 2004, che hanno organizzato una cena il 2 dicembre 2004, e che le discussioni tenute in occasione dei tre suddetti eventi avevano un oggetto anticoncorrenziale. Peraltro, le ricorrenti hanno riconosciuto la loro partecipazione alla riunione dell’11 febbraio 2005, che aveva anch’essa un oggetto anticoncorrenziale. Dato che l’esistenza delle riunioni del 20 aprile e del 2 dicembre 2004 e la partecipazione delle ricorrenti a queste ultime è stata provata grazie alle note prese da M. B. alle riunioni suddette, il cui valore probatorio non è stato efficacemente contestato dalle ricorrenti (v. punti 39, 40, 69 e 70 supra), le spiegazioni fornite da queste ultime in proposito non possono rimettere in discussione la loro partecipazione all’intesa a decorrere dal 20 aprile 2004.

80      È quindi fondatamente che, nella decisione impugnata, la Commissione ha considerato che le ricorrenti avessero partecipato all’intesa a decorrere dal 20 aprile 2004.

81      Occorre pertanto respingere la prima parte del presente motivo.

 Sulla seconda parte, fondata sull’errata valutazione della dimensione geografica degli accordi

82      La Commissione ha considerato che l’infrazione si fosse estesa all’insieme del SEE, dal momento che i suoi autori vendevano i prodotti in questione almeno nel SEE e che le rispettive quote cumulative delle vendite rappresentavano almeno l’80% di quest’ultimo, che approvvigionavano i loro clienti del SEE a partire dai loro impianti produttivi e depositi installati su tutto il suo territorio e che l’oggetto dell’intesa era su scala europea. Essa ha sottolineato in proposito che, se le discussioni tra loro differivano a seconda del paese del SEE in questione, le stesse avevano tutte il medesimo oggetto anticoncorrenziale (punti 368‑371 del preambolo).

83      Le ricorrenti contestano tale conclusione della Commissione affermando, da una parte, che i paesi menzionati alle riunioni del 20 aprile, 15 giugno e 2 dicembre 2004 non possono essere presi in considerazione onde determinare l’estensione geografica dell’intesa, poiché le riunioni in parola non avevano alcun oggetto anticoncorrenziale e, dall’altra, che gli accordi sui prezzi conclusi alla riunione dell’11 febbraio 2005 riguardavano solo la Germania, la Spagna, il Portogallo e il Benelux e che quelli che fissavano un massimo per le riduzioni e gli sconti concernevano solo la Germania, l’Austria e la Svizzera.

84      Si deve tuttavia ricordare che emerge dai punti 59, 65 e 79 supra che le riunioni del 20 aprile e 2 dicembre 2004 nonché la chiamata telefonica del 15 giugno 2004 avevano un oggetto anticoncorrenziale. Pertanto i paesi menzionati in tali riunioni e quelli interessati dalla riunione dell’11 febbraio 2005 dovevano essere presi in considerazione al fine di stabilire la dimensione geografica dell’intesa.

85      Le ricorrenti sostengono che gli elementi di prova addotti dalla Commissione, al fine di provare la loro partecipazione ad accordi che riguardano l’insieme del SEE, sono insufficienti.

86      Nel caso di specie, la Commissione ha fondato la sua affermazione, secondo cui gli accordi dell’intesa si estendevano al SEE, su tre elementi. Si tratta, in primo luogo, dei resoconti delle varie riunioni dell’intesa nonché degli elementi relativi alla conversazione telefonica del 15 giugno 2004. Orbene, risulta dai suddetti documenti che i vari accordi concernevano numerosi paesi europei, cioè il Belgio, la Germania, l’Estonia, l’Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, la Lettonia, la Lituania, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, l’Austria, la Polonia, il Portogallo, il Regno Unito e la Svizzera. Risulta più particolarmente dal resoconto della riunione del 2 dicembre 2004 che i partecipanti avevano deciso di congelare i prezzi in tutta l’Europa (punto 370 del preambolo).

87      In secondo luogo, la Commissione ha tenuto conto dell’organizzazione della produzione e distribuzione del vetro piano di ciascun partecipante all’intesa. Infatti queste ultime erano organizzate su tutto il SEE, talché la produzione di una fabbrica situata in un paese veniva distribuita in diversi paesi vicini (punti 55 e 369 del preambolo). Siffatta circostanza è stata confermata dalle ricorrenti stesse, poiché M. F. ha indicato che ogni fabbrica aveva il suo mercato, determinato generalmente in un raggio di 300‑400 chilometri. L’organizzazione geografica della rete di fabbriche di ciascun membro dell’intesa permetteva loro, quindi, di soddisfare domande di vetro piano su tutto il SEE.

88      In terzo luogo, la Commissione ha preso in considerazione l’origine dei partecipanti alle riunioni dell’intesa, i quali erano rappresentanti commerciali al livello europeo dei membri dell’intesa nonché i loro rappresentanti più importanti in seno al comitato «Marketing e Comunicazione» (Marcomm) del CEPVP, il che non è stato contestato dalle ricorrenti (punti 369 e 370 del preambolo).

89      La conclusione della Commissione concernente la dimensione geografica dell’intesa è confermata da altri elementi. Trattasi, in primo luogo, delle dichiarazioni della Glaverbel, secondo le quali, da una parte, la Saint-Gobain, la Pilkington ed essa stessa partecipavano a riunioni bilaterali e multilaterali dirette a limitare la concorrenza sul mercato europeo del vetro piano, che, secondo la Saint-Gobain, era contrassegnato da una costante discesa dei prezzi. Dall’altra, le ricorrenti sarebbero state informate in merito agli accordi esistenti adottati dagli altri tre membri dell’intesa nel marzo 2004 ed avrebbero partecipato alle riunioni a partire da tale data (punti 80 e 81 del preambolo). Pertanto, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, le dichiarazioni della Glaverbel al riguardo non concernono unicamente un’intesa tripartita di cui esse non facevano parte. Trattasi, in secondo luogo, di una denuncia inviata alla Commissione dal CEPVP, di cui fanno parte i membri dell’intesa, e relativa ad un progetto di aiuto di Stato in cui si indica che «il mercato del vetro piano è un mercato paneuropeo che ha una quota importante di scambi tra Stati» (punto 54 del preambolo). Trattasi, in terzo luogo, del resoconto e delle note redatte da M. B. l’indomani della riunione del 2 dicembre 2004 nonché del resoconto della riunione dell’11 febbraio 2005, che pongono in evidenza che i partecipanti all’intesa hanno discusso di paesi europei non menzionati al punto 86 supra, segnatamente la Bulgaria, Cipro, la Romania ed i paesi scandinavi.

90      Peraltro le ricorrenti non possono avvalersi della giurisprudenza secondo cui le stesse imprese interessate determinano la dimensione geografica del mercato, che può essere più vasto o più limitato del mercato geografico rilevante, poiché detta giurisprudenza riguarda la questione della necessità di definire il mercato geograficamente rilevante ai fini dell’applicazione dell’articolo 81 CE, questione non sollevata nel caso di specie. Infatti, secondo la giurisprudenza in parola, la Commissione è tenuta a dare una definizione del mercato in una decisione adottata ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, CE unicamente quando, senza siffatta definizione, non è possibile stabilire se l’accordo di cui è causa possa incidere sugli scambi tra Stati membri ed abbia per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune (sentenze del Tribunale del 6 luglio 2000, Volkswagen/Commissione, T‑62/98, Racc. pag. II‑2707, punto 230; dell’8 luglio 2004, Mannesmannröhren-Werke/Commissione, T‑44/00, Racc. pag. II‑2223, punto 132, e del 25 ottobre 2005, Groupe Danone/Commissione, T‑38/02, Racc. pag. II‑4407, punto 99). In linea di principio, se l’oggetto stesso di un accordo è quello di restringere la concorrenza, non è necessario definire i mercati geografici in questione in maniera precisa, dato che la concorrenza attuale o potenziale sui territori interessati è stata necessariamente ristretta, a prescindere dal fatto che i detti territori costituiscano o meno mercati in senso stretto (sentenza Mannesmannröhren-Werke/Commissione, cit., punto 132; v. ugualmente, in tal senso, sentenze del Tribunale del 14 maggio 1998, Enso Española/Commissione, T‑348/94, Racc. pag. II‑1875, punto 232, e del 18 luglio 2005, Scandinavian Airlines System/Commissione, T‑241/01, Racc. pag. II‑2917, punto 99). Al fine di determinare la portata geografica dell’infrazione, di cui si terrà conto per valutarne la gravità, è sufficiente che la Commissione valuti il carattere più o meno esteso della zona geografica del mercato o dei mercati interessati, senza che sia tenuta a definire con precisione i mercati rilevanti (sentenza Scandinavian Airlines System/Commissione, cit., punto 99).

91      Dato quanto precede, si deve rilevare che il complesso degli indizi presentati dalla Commissione, non contestati dalle ricorrenti oppure confermati da altri elementi di prova, permette di provare che la zona geograficamente interessata dall’intesa si estendeva a tutto il territorio del SEE. La Commissione ha quindi considerato a giusto titolo che la portata dell’infrazione si estendeva all’insieme del territorio del SEE.

92      Si deve quindi respingere la seconda parte del presente motivo e, di conseguenza il motivo stesso nella sua interezza.

93      Risulta dal complesso delle precedenti considerazioni che le conclusioni di annullamento del ricorso devono essere respinte.

 Sulle conclusioni dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda

94      A sostegno delle loro conclusioni dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda, le ricorrenti sollevano tre motivi. Nell’ambito del primo motivo esse chiedono al Tribunale di ridurre l’importo della loro ammenda conseguentemente all’annullamento parziale della decisione impugnata. Il secondo motivo è fondato sulla violazione del principio di non discriminazione e dell’obbligo di motivazione concernente il calcolo dell’ammenda e, il terzo, su un errore di valutazione in considerazione del ruolo molto limitato e passivo che avrebbero svolto nell’infrazione e sulla violazione del principio di non discriminazione.

 Sul motivo fondato sulla necessità di ridurre l’importo dell’ammenda conseguentemente all’annullamento parziale della decisione impugnata

95      Le ricorrenti sostengono che l’importo della loro ammenda deve essere ridotto al fine di riflettere l’annullamento parziale della decisione impugnata. Esse considerano pertanto che l’ammenda debba essere calcolata sulla base delle vendite del 2004 riferentisi ai paesi del SEE per i quali l’infrazione non è contestata, il cui importo ammonta ad EUR 241,6 milioni. Peraltro esse ritengono che l’ammenda debba tener conto della durata eccezionalmente breve della loro partecipazione all’intesa, limitata ad una sola riunione e, al massimo, a dodici giorni.

96      Risulta dai punti 79 e 91 supra che la Commissione ha fondatamente considerato, nella decisione impugnata, che, da una parte, le ricorrenti avevano partecipato all’intesa tra il 20 aprile 2004 ed il 22 febbraio 2005 e, dall’altra, che l’infrazione si estendeva a tutto il territorio del SEE.

97      Non si deve pertanto ridurre l’importo dell’ammenda in considerazione della durata o della dimensione geografica dell’intesa ed occorre dunque respingere il presente motivo.

 Sul motivo fondato sulla violazione del principio di non discriminazione e dell’obbligo di motivazione concernente il calcolo dell’ammenda

98      Le ricorrenti considerano che la Commissione abbia violato, da una parte, il principio di non discriminazione escludendo dal calcolo delle ammende degli altri tre membri dell’intesa il valore delle vendite vincolate, cioè delle vendite interne ai gruppi, e, dall’altra, il suo obbligo di motivazione relativo a tali calcoli.

99      Le ricorrenti sottolineano quindi che, in assenza di motivazione relativa al calcolo dell’ammenda degli altri tre membri dell’intesa e tenuto conto della natura confidenziale dei dati utilizzati, sono nell’impossibilità di determinare la natura ed il valore rispettivi delle vendite vincolate escluse per ciascun partecipante all’intesa. Esse sostengono che spetta pertanto al Tribunale compensare l’esclusione delle suddette vendite riducendo l’importo dell’ammenda loro inflitta proporzionalmente alle esclusioni dal mercato del vetro piano. Tale soluzione sarebbe compatibile con gli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2; in prosieguo: gli «orientamenti per il calcolo delle ammende»), in quanto permetterebbe di riflettere in maniera appropriata il peso relativo dell’impresa sul mercato rilevante e sarebbe stata già adottata dal Tribunale.

100    Le ricorrenti precisano che la Commissione ha escluso un miliardo di euro di vendite vincolate su un volume totale di mercato di EUR 2,7 miliardi. Tale cifra risulterebbe dalla detrazione dell’importo totale delle vendite di vetro piano considerato nella decisione impugnata, cioè EUR 1,7 miliardi (punto 41 del preambolo), dall’importo totale preso in considerazione nella comunicazione degli addebiti, cioè EUR 2,7 miliardi (punto 41 del preambolo), e rappresenterebbe il 37% del volume totale di un mercato il cui valore è di EUR 2,7 miliardi.

101    La Commissione contesta gli argomenti delle ricorrenti.

102    Secondo la costante giurisprudenza, la portata dell’obbligo di motivazione dipende dalla natura dell’atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato. La motivazione deve far apparire in modo chiaro e inequivocabile il ragionamento dell’istituzione da cui promana l’atto in modo da consentire, da una parte, al giudice dell’Unione europea di esercitare il suo controllo e, dall’altra, agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata per poter difendere i loro diritti e verificare se la decisione sia fondata o meno.

103    La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi gli requisiti dettati dall’articolo 253 CE dev’essere valutata alla luce non solo del tenore letterale dell’atto stesso, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze della Corte del 2 aprile 1998, Commissione/Sytraval e Brink’s France, C‑367/95 P, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e del 29 settembre 2011, Elf Aquitaine/Commissione, C‑521/09 P, Racc. pag. I‑8947, punto 150).

104    Nel caso di specie, la Commissione ha considerato che gli accordi anticoncorrenziali vertessero sulle vendite di vetro piano a clienti indipendenti (punto 377 del preambolo) ed ha quindi utilizzato le vendite in parola al fine di calcolare l’importo di base delle ammende (punto 41, tabella n. 1, e punto 470 del preambolo). La Commissione ha, pertanto, escluso dal calcolo dell’ammenda le vendite di vetro piano destinato ad essere trasformato da un comparto dell’impresa o da una società del medesimo gruppo. Poiché l’esistenza di un comportamento anticoncorrenziale è stata provata solo per le vendite a clienti indipendenti, non si può addebitare alla Commissione di aver escluso dal calcolo dell’ammenda le vendite interne dei membri dell’intesa verticalmente integrati. Non si può inoltre addebitarle di non aver motivato l’esclusione delle suddette vendite dal calcolo dell’ammenda.

105    Peraltro, come fatto valere dalla Commissione, non è stato provato che i membri dell’intesa verticalmente integrati, i quali fornivano i prodotti interessati ai comparti della medesima impresa o a società facenti parte dello stesso gruppo di imprese, abbiano tratto un profitto indiretto dall’aumento di prezzo convenuto, né che l’aumento dei prezzi sul mercato a monte si sia tradotto in un vantaggio concorrenziale sul mercato a valle del vetro piano trasformato.

106    Infine, circa l’argomento secondo cui la Commissione avrebbe posto in non cale il principio di non discriminazione escludendo le vendite interne dal calcolo dell’ammenda, si deve ricordare che, per costante giurisprudenza, il principio della parità di trattamento o di non discriminazione esige che situazioni analoghe non siano trattate in maniera diversa e che situazioni diverse non siano trattate in maniera identica, a meno che un trattamento siffatto non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza del Tribunale del 14 maggio 1998, BPB de Eendracht/Commissione, T‑311/94, Racc. pag. II‑1129, punto 309 e la giurisprudenza citata). Nel caso di specie, poiché la Commissione ha considerato che gli accordi anticoncorrenziali avessero per oggetto solo il prezzo del vetro piano fatturato ai clienti indipendenti, l’esclusione delle vendite interne dal calcolo dell’ammenda nel caso dei membri dell’intesa verticalmente integrate l’ha soltanto indotta a trattare diversamente situazioni oggettivamente diverse. Non si può di conseguenza addebitare alla Commissione di aver posto in non cale il principio di non discriminazione.

107    Di conseguenza occorre respingere il presente motivo nel suo complesso.

 Sul motivo fondato su un errore di valutazione considerando il ruolo estremamente limitato e passivo svolto dalle ricorrenti nell’infrazione e sulla violazione del principio di non discriminazione

108    Le ricorrenti considerano che la Commissione non abbia tenuto conto del ruolo passivo e molto limitato da esse svolto nell’infrazione rispetto a quello degli altri tre membri dell’intesa, i quali vi hanno partecipato per più di 20 anni. La loro partecipazione si limiterebbe ad una sola riunione, che non sarebbe stata di natura segreta, e gli accordi ivi adottati riguarderebbero soltanto taluni paesi e non sarebbero mai stati realizzati. Parimenti le note di M. B. relative alla riunione dell’11 febbraio 2005 non permetterebbero di provare che M. F. ha acconsentito a partecipare ad un aumento di prezzo o a sovrintendervi. Date tali circostanze, la Commissione avrebbe dovuto tener conto, al fine di stabilire l’ammenda, del ruolo passivo svolto nell’intesa dalle ricorrenti.

109    Secondo la giurisprudenza, quando un’infrazione è stata commessa da più imprese, nel determinare l’importo delle ammende è necessario esaminare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse (sentenze della Corte del 16 dicembre 1975, Suiker Unie e a./Commissione, 40/73‑48/73, 50/73, 54/73‑56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663, punto 623, e Aalborg Portland e a./Commissione, punto 33 supra, punto 92; sentenza del Tribunale del 13 settembre 2010, Trioplast Industrier/Commissione, T‑40/06, Racc. pag. II‑4893, punto 105), il che implica, in particolare, che si stabilisca quale sia stato il loro rispettivo ruolo nell’infrazione per tutta la durata della loro partecipazione alla stessa (sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, punto 32 supra, punto 150, e sentenza del Tribunale del 17 dicembre 1991, Enichem Anic/Commissione, T‑6/89, Racc. pag. II‑1623, punto 264).

110    A norma del paragrafo 29, terzo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende, il ruolo passivo di un’impresa nel commettere un’infrazione costituisce quindi una circostanza attenuante. È precisato che una circostanza del genere sarà operativa solo «quando l’impresa in questione fornisce la prova che la propria partecipazione all’infrazione è sostanzialmente marginale dimostrando altresì che, nel periodo in cui ha aderito agli accordi illeciti, non ha di fatto dato loro applicazione adottando un comportamento anticoncorrenziale sul mercato». Peraltro, a norma del suddetto paragrafo 29, «il fatto che un’impresa abbia partecipato a un’infrazione per una durata inferiore rispetto alle altre imprese non costituisce di per sé una circostanza attenuante, in quanto di tale circostanza si è già tenuto conto nella determinazione dell’importo di base».

111    Secondo la giurisprudenza, tra gli elementi atti a dimostrare il ruolo passivo di un’impresa nell’ambito di un’intesa, possono essere presi in considerazione il carattere notevolmente più sporadico della sua partecipazione alle riunioni rispetto ai membri ordinari dell’intesa, come pure il suo ingresso tardivo sul mercato oggetto dell’infrazione, indipendentemente dalla durata della sua partecipazione a quest’ultima, od anche l’esistenza di espresse dichiarazioni in tal senso da parte di rappresentanti di imprese terze che hanno partecipato all’infrazione (sentenze del Tribunale BPB de Eendracht/Commissione, punto 106 supra, punto 343, e del 9 luglio 2003, Cheil Jedang/Commissione, T‑220/00, Racc. pag. II‑2473, punto 168). In proposito le circostanze secondo le quali un’impresa è stata il membro meno assiduo alle riunioni dell’intesa o si è limitata a ricevere informazioni comunicate unilateralmente da un concorrente, senza aver formulato alcuna riserva od obiezione, non possono avere alcuna rilevanza per stabilire il ruolo passivo dell’impresa stessa in seno ad un’intesa (sentenza Ciments, punto 45 supra, punto 1849).

112    Nella specie, emerge anzitutto dal punto 79 supra che le ricorrenti hanno partecipato all’intesa a partire dal 20 aprile 2004. Occorre conseguentemente ricordare che, alla riunione del 20 aprile 2004 e nella conversazione telefonica del 15 giugno 2004, le ricorrenti hanno comunicato ai loro concorrenti il proprio comportamento futuro sul mercato ed hanno ricevuto da parte della Pilkington, senza formulare la minima obiezione, informazioni concernenti gli accordi sugli aumenti di prezzo previsti dagli altri tre membri dell’intesa. Le ricorrenti hanno assistito alle riunioni dell’intesa del 2 dicembre 2004 e dell’11 febbraio 2005, senza prendere esplicitamente le distanze dalle discussioni anticoncorrenziali avvenute in occasione di queste ultime. Successivamente, dal punto 79 supra e dalla decisione impugnata risulta anche che le ricorrenti hanno organizzato la riunione del 2 dicembre 2004 (punto 502 del preambolo). Infine i punti 70 e 72 supra nonché la decisione impugnata indicano che, alle riunioni del 2 dicembre 2004 e dell’11 febbraio 2005, le ricorrenti hanno accettato di lanciare gli aumenti di prezzo in diverse regioni e che le stesse hanno partecipato ad uno scambio di informazioni (punto 502 del preambolo). Pertanto non si può qualificare come passivo il loro comportamento in seno all’intesa.

113    La circostanza secondo cui le ricorrenti non avrebbero attuato taluni accordi adottati in occasione delle riunioni precedenti al 2 dicembre 2004 e della riunione dell’11 febbraio 2005 non può essere sufficiente per provare che esse avrebbero tenuto un comportamento concorrenziale sul mercato. Infatti lo scambio di informazioni sensibili che è avvenuto durante la riunione del 2 dicembre 2004 e la conversazione telefonica del 15 giugno 2004 permette di concludere il contrario. Quindi, pur se, in un primo tempo, le ricorrenti non hanno rispettato taluni accordi concernenti gli aumenti di prezzo, segnatamente riguardo ai paesi baltici, è stato provato che esse hanno attuato altri accordi ed hanno collaborato attivamente con gli altri tre membri dell’intesa, segnatamente fornendo loro informazioni essenziali ai fini dell’adozione e dell’attuazione degli accordi sui prezzi (v. punti 57, 59, 63, e 65 supra). Inoltre, il fatto che gli accordi adottati alla riunione dell’11 febbraio 2005 non siano stati posti in essere non si spiega con il comportamento concorrenziale osservato dalle ricorrenti, ma più probabilmente con l’inizio delle ispezioni condotte dalla Commissione (v. punto 296 del preambolo).

114    D’altro canto, per quanto riguarda il calcolo delle ammende irrogate agli altri tre membri dell’intesa, le ricorrenti addebitano alla Commissione di non aver tenuto conto delle loro molteplici recidive e di non averne aumentato l’ammenda al fine di garantirne il carattere dissuasivo, mentre il fatturato di talune di esse sarebbe nettamente superiore al loro. Pertanto, trattando allo stesso modo situazioni diverse, la Commissione avrebbe violato il principio di non discriminazione.

115    Occorre anzitutto ricordare che la Commissione si avvale di un ampio margine di discrezionalità nella determinazione delle ammende (sentenza della Corte del 16 novembre 2000, Mo och Domsjö/Commissione, C‑283/98 P, Racc. pag. I‑9855, punto 47; sentenze del Tribunale del 5 dicembre 2006, Westfalen Gassen Nederland/Commissione, T‑303/02, Racc. pag. II‑4567, punto 151, e Trioplast Industrier/Commissione, punto 109 supra, punto 141).

116    Peraltro, come ricordato al punto 106 supra, la violazione del principio di non discriminazione sussiste quando una stessa regola è applicata a situazioni diverse. Occorre precisare che, nella specie, la Commissione non ha applicato nei confronti delle ricorrenti né la circostanza aggravante costituita dalla recidiva né un coefficiente moltiplicatore a titolo dell’effetto dissuasivo dell’ammenda.

117    Per quanto riguarda il carattere dissuasivo delle ammende, occorre ricordare che esso costituisce uno degli elementi da prendere in considerazione nel calcolo dell’importo dell’ammenda. Infatti risulta da una giurisprudenza costante (sentenza della Corte del 7 giugno 1983, Musique Diffusion française e a./Commissione, 100/80‑103/80, Racc. pag. 1825, punti 105 e 106), che le ammende inflitte per violazione dell’articolo 81 CE, come previste dall’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003, hanno ad oggetto la repressione degli illeciti delle imprese interessate, nonché lo scopo di dissuadere sia le imprese in oggetto sia altri operatori economici dal violare, in futuro, le norme del diritto della concorrenza dell’Unione europea. Ne consegue che la Commissione, per determinare l’importo dell’ammenda, può tener conto, segnatamente, delle dimensioni e della potenza economica dell’impresa interessata (sentenza Musique Diffusion française e a./Commissione, cit., punti 119‑121). Nondimeno la Commissione non è tenuta, nell’effettuare il calcolo delle ammende in funzione della gravità e della durata dell’infrazione di cui è causa, ad assicurare, nel caso in cui siano inflitte ammende a diverse imprese coinvolte in una stessa infrazione, che gli importi finali delle stesse, risultanti dal suo calcolo effettuato con riferimento alle imprese interessate, rendano conto di ogni differenza tra le stesse imprese in ordine al loro fatturato complessivo o al loro fatturato rilevante (sentenza della Corte del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 312).

118    Orbene, nel caso di specie, risulta dalla decisione impugnata che un coefficiente moltiplicatore a titolo dell’effetto dissuasivo dell’ammenda è stato applicato alla Saint-Gobain in occasione del calcolo della sua ammenda, a causa della sua «maggiore presenza nel settore del vetro» e del «suo fatturato [che], in termini assoluti, è nettamente più importante di quello degli altri» (punto 519).

119    Per quanto concerne le altre imprese che hanno partecipato all’intesa, occorre constatare che non è stato loro applicato alcun coefficiente moltiplicatore. Le ricorrenti si sono tuttavia limitate ad affermare che il fatturato della Glaverbel era tre volte superiore al loro, senza menzionare quello della Pilkington. Tenuto conto della giurisprudenza menzionata al punto 117 supra, la suddetta circostanza, pur supponendola provata, non sarebbe da sola sufficiente a considerare che la Commissione fosse tenuta ad applicare un coefficiente moltiplicatore in virtù dell’effetto dissuasivo dell’ammenda.

120    Dalle considerazioni che precedono deriva che la Commissione ha tenuto conto delle differenze di situazione esistenti tra le imprese che hanno partecipato all’intesa fissando l’eventuale coefficiente moltiplicatore destinato a garantire l’effetto dissuasivo delle ammende.

121    Circa l’argomento relativo all’assenza di aumento dell’ammenda inflitta alla Saint-Gobain ed alla Glaverbel per recidiva e, segnatamente, del termine massimo oltre il quale una recidiva non può essere presa in considerazione, occorre sottolineare che né il regolamento n. 1/2003 né gli orientamenti per il calcolo dell’ammende prevedono un termine siffatto e che la mancata previsione di tale termine non viola il principio di certezza del diritto (sentenza della Corte del 17 giugno 2010, Lafarge/Commissione, C‑413/08 P, Racc. pag. I‑5361, punti 66 e 67).

122    Nondimeno, il principio di proporzionalità esige che il tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi e una violazione precedente delle regole della concorrenza venga preso in considerazione per valutare la propensione dell’impresa a sottrarsi a tali regole. Nell’ambito del sindacato giurisdizionale esercitato sugli atti della Commissione in materia di diritto della concorrenza, il giudice può quindi essere chiamato a valutare se la Commissione abbia rispettato detto principio allorché ha maggiorato, a titolo di recidiva, l’ammenda inflitta e, segnatamente, se detta maggiorazione fosse necessaria con riferimento, in particolare, al periodo di tempo trascorso tra l’infrazione di cui trattasi e la precedente violazione delle regole della concorrenza (sentenza Lafarge/Commissione, punto 121 supra, punto 70).

123    Nel caso di specie, come fa valere la Commissione, sono trascorsi più di quindici anni prima dell’inizio della seconda infrazione commessa da tali due imprese e, contrariamente a quanto asseriscono le ricorrenti, non è provata l’esistenza di una continuità tra la prima e la seconda infrazione. Il periodo di cui trattasi non permette di confermare una propensione di queste ultime a sottrarsi alle regole della concorrenza. Si deve quindi considerare che la Commissione non abbia violato il principio di non discriminazione ritenendo che il periodo trascorso tra le due infrazioni fosse sufficientemente lungo per escludere una maggiorazione dell’ammenda inflitta alla Saint-Gobain ed alla Glaverbel in base alla recidiva.

124    Dato il complesso delle precedenti considerazioni, occorre respingere il motivo in parola e, pertanto, l’insieme delle conclusioni delle ricorrenti dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda.

 Sulla ricevibilità dei riferimenti fatti dalla Commissione alla risposta della Pilkington nella comunicazione degli addebiti

125    In udienza le ricorrenti hanno sollevato l’irricevibilità relativa ai riferimenti ad opera della Commissione nel controricorso e nella risposta del 23 gennaio 2012 ai quesiti posti per iscritto dal Tribunale, alla risposta della Pilkington alla Commissione nella comunicazione degli addebiti, per il motivo che le stesse non avevano avuto accesso al suddetto documento durante il procedimento amministrativo e, quindi, non erano a conoscenza del suo contenuto. Esse hanno precisato che la Commissione non poteva utilizzare la suddetta risposta quale documento a carico senza porre in non cale i diritti della difesa.

126    La Commissione ha indicato che i suddetti elementi non contenevano prove a carico contro le ricorrenti e che non erano necessari alla risoluzione della controversia.

127    Occorre rilevare in proposito che emerge infatti dal complesso delle precedenti considerazioni che i riferimenti fatti dalla Commissione alla risposta della Pilkington alla comunicazione degli addebiti nel controricorso e nella risposta del 23 gennaio 2012 ai quesiti posti per iscritto dal Tribunale non sono necessari alla risoluzione della controversia da parte del Tribunale. Non v’è pertanto luogo a statuire sull’irricevibilità sollevata dalle ricorrenti.

 Sulle spese

128    Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Le ricorrenti rimaste soccombenti devono essere quindi condannate alle spese conformemente alle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Guardian Industries Corp. e la Guardian Europe Sàrl sono condannate alle spese.

Kanninen

Wahl

Soldevila Fragoso

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 27 settembre 2012.

Firme

Indice


Fatti all’origine della controversia

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

Sulla ricevibilità di taluni documenti e di riferimenti fatti a documenti

Sulla ricevibilità della lettera della Commissione del 10 febbraio 2012

Sulla ricevibilità dei riferimenti a documenti che non sono stati presentati dinanzi al Tribunale

Sulle conclusioni dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata

Sulla prima parte, fondata sull’erronea valutazione della durata della partecipazione delle ricorrenti all’infrazione

– Sulla riunione del 20 aprile 2004

– Sulla conversazione telefonica del 15 giugno 2004

– Sulla riunione del 2 dicembre 2004

Sulla seconda parte, fondata sull’errata valutazione della dimensione geografica degli accordi

Sulle conclusioni dirette alla riduzione dell’importo dell’ammenda

Sul motivo fondato sulla necessità di ridurre l’importo dell’ammenda conseguentemente all’annullamento parziale della decisione impugnata

Sul motivo fondato sulla violazione del principio di non discriminazione e dell’obbligo di motivazione concernente il calcolo dell’ammenda

Sul motivo fondato su un errore di valutazione considerando il ruolo estremamente limitato e passivo svolto dalle ricorrenti nell’infrazione e sulla violazione del principio di non discriminazione

Sulla ricevibilità dei riferimenti fatti dalla Commissione alla risposta della Pilkington nella comunicazione degli addebiti

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.