Language of document : ECLI:EU:T:2012:48





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 2 febbraio 2012 — Denki Kagaku Kogyo e Denka Chemicals / Commissione

(causa T‑83/08)

«Concorrenza — Intese — Mercato della gomma cloroprene — Decisione che constata una violazione dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE — Fissazione dei prezzi — Ripartizione del mercato — Prova della partecipazione all’intesa − Prova della dissociazione dall’intesa — Durata dell’infrazione — Diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Orientamenti per il calcolo delle ammende — Irretroattività — Legittimo affidamento — Principio di proporzionalità — Circostanze attenuanti»

1.                     Concorrenza — Intese — Lesione della concorrenza — Criteri di valutazione — Oggetto anticoncorrenziale — Constatazione sufficiente (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 51, 181)

2.                     Concorrenza — Intese — Partecipazione di un’impresa ad un’iniziativa anticoncorrenziale — Carattere sufficiente, per far sorgere la responsabilità dell’impresa, di un’approvazione tacita senza dissociazione pubblica né denuncia alle autorità competenti (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 52, 53, 61, 62, 64, 184)

3.                     Concorrenza — Intese — Prova — Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 54)

4.                     Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Nozione — Coordinamento e cooperazione incompatibili con l’obbligo per ciascuna impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato — Ricevimento da parte di un operatore di informazioni provenienti da un concorrente relative al comportamento futuro di quest’ultimo sul mercato (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 67)

5.                     Procedura — Termine per la produzione delle prove — Articolo 48, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale — Ambito di applicazione (Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 48, § 1, e 66, § 2) (v. punto 69)

6.                     Concorrenza — Procedimento amministrativo — Rispetto dei diritti della difesa — Accesso al fascicolo — Portata — Diniego di comunicazione di un documento — Conseguenze — Necessità di distinguere, a livello di onere della prova incombente sull’impresa interessata, tra i documenti a carico e quelli a favore (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 2) (v. punti 82‑84)

7.                     Diritto comunitario — Principi — Irretroattività delle disposizioni penali — Ambito di applicazione — Ammende inflitte a seguito di una violazione delle regole di concorrenza — Inclusione — Eventuale violazione a seguito dell’applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende ad un’infrazione anteriore alla loro introduzione — Prevedibilità delle modifiche introdotte dagli orientamenti — Insussistenza della violazione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazioni della Commissione 98/C 9/03 e 2006/C 210/02) (v. punti 115‑124)

8.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in caso di infrazioni alle regole di concorrenza — Obbligo di applicare la lex mitior — Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2) (v. punto 126)

9.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Fatturato preso in considerazione — Anno di riferimento — Ultimo anno completo interessato dall’infrazione (Regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 134, 135)

10.                     Concorrenza — Intese — Pratica concordata — Prova dell’infrazione — Onere della prova (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 173‑178)

11.                     Concorrenza — Procedimento amministrativo — Decisione della Commissione con cui viene constatata un’infrazione — Utilizzazione quali mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese partecipanti all’infrazione — Ammissibilità — Presupposti (Artt. 81 CE e 82 CE) (v. punto 179)

12.                     Concorrenza — Intese — Accordi e pratiche concordate costitutivi di un’unica infrazione — Imprese cui può essere contestata l’infrazione consistente nella partecipazione ad una intesa globale — Criteri (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 180)

13.                     Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Valutazione complessiva (Regolamento del Consiglio n. 1/2003; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 237‑239, 242‑256)

Oggetto

In via principale, domanda di annullamento della decisione C(2007) 5910 def. della Commissione, del 5 dicembre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/38629 — Gomma cloroprene), nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e, in subordine, domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta in solido alle ricorrenti con detta decisione.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha e la Denka Chemicals GmbH sono condannate alle spese.