Language of document : ECLI:EU:T:2012:345

Causa T‑86/08

Repubblica ellenica

contro

Commissione europea

«FEAOG — Sezione “garanzia” — Spese escluse dal finanziamento — Ortofrutticoli — Sviluppo rurale — Mancato rispetto dei termini di pagamento — Esecuzione di una sentenza della Corte — Autorità di cosa giudicata — Termine di 24 mesi — Principio di proporzionalità»

Massime della sentenza

1.      Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Limitazione del diniego di finanziamento — Termine di ventiquattro mesi — Annullamento della decisione di diniego — Ripresa del procedimento di liquidazione dei conti — Nuova rettifica finanziaria riguardante le spese effettuate nei 24 mesi precedenti la notifica dei risultati delle verifiche allo Stato membro — Ammissibilità

[Regolamento del Consiglio n. 729/70, art. 5, § 2, c), quinto comma]

2.      Corte di giustizia — Sentenze — Interpretazione delle norme giuridiche — Applicazione ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della pronuncia

3.      Atti delle istituzioni — Motivazione — Obbligo — Portata — Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG

(Art. 253 CE)

4.      Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Rifiuto di presa in carico di spese derivanti da irregolarità nell’applicazione della normativa comunitaria — Contestazione da parte dello Stato membro interessato — Onere della prova — Ripartizione tra la Commissione e lo Stato membro

5.      Agricoltura — FEAOG — Liquidazione dei conti — Valutazione delle spese da escludere dal finanziamento comunitario — Comunicazione successiva alla comunicazione dei risultati delle verifiche e alle discussioni con lo Stato membro

(Regolamento della Commissione n. 1663/95, come modificato dal regolamento n. 2245/1999, art. 8, § 1)

1.      Il diritto dell’Unione non osta alla ripresa del procedimento di liquidazione dei conti nell’ipotesi in cui sia stata annullata una decisione della Commissione intervenuta al termine di tale procedimento, la quale esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG). L’articolo 5, paragrafo 2, lettera c), quinto comma, del regolamento n. 729/70, relativo al finanziamento della politica agricola comune, non può impedire la ripresa del procedimento di liquidazione dei conti, dato che, dopo l’annullamento di detta decisione, la nuova rettifica finanziaria applicata dalla Commissione riguarda egualmente le spese effettuate nel corso dei 24 mesi che hanno preceduto la notifica dei risultati delle verifiche allo Stato membro in questione.

(v. punto 40)

2.      L’interpretazione che il giudice dell’Unione dà di una norma del diritto dell’Unione chiarisce e precisa, se necessario, il significato e la portata di tale norma, quale essa deve o avrebbe dovuto essere intesa ed applicata fin dal momento della sua entrata in vigore. Da ciò consegue che la norma così interpretata può e deve essere applicata anche a rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza. Uno Stato membro non può pertanto avvalersi della circostanza che una sentenza con la quale la Corte ha interpretato l’articolo 8 del regolamento n. 1663/95, che stabilisce modalità d’applicazione del regolamento n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «garanzia», sia successiva ad un ricorso proposto da tale Stato membro in un’altra causa, per giustificare che esso non poteva sollevare una censura relativa alla summenzionata interpretazione nell’ambito di questo ricorso. Astenendosi dal sollevare tale censura nell’ambito del procedimento che ha dato luogo alla sentenza di annullamento in tale causa, malgrado ne avesse la possibilità, lo Stato membro si privava di ogni possibilità di sollevarla successivamente, una volta scaduto il termine di ricorso. Pertanto, consentire allo Stato membro di sollevare una censura relativa ad un atto del procedimento che non è stato interessato dall’annullamento di una decisione per contestare una decisione successiva adottata al termine del procedimento che, in parte, è quello al termine del quale la decisione annullata era stata adottata, malgrado che nulla gli impedisse di invocarlo dinanzi alla Corte nell’ambito del procedimento conclusosi con la sentenza di annullamento, finirebbe per consentire a detto Stato membro di violare il termine di ricorso avverso la decisione impugnata.

(v. punti 48-50, 52-53)

3.      V. il testo della decisione.

(v. punti 60, 104)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 72-73, 114-115)

5.      V. il testo della decisione.

(v. punti 86-87)