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Ricorso proposto il 18 febbraio 2008 - Intesa Sanpaolo / UAMI - MIP Metro (COMIT)

(Causa T-84/08)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Intesa Sanpaolo SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: A. Perani e P. Pozzi, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Modificare radicalmente la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 19 dicembre 2007, procedimento R 138/2006-4, notificata il 27 dicembre 2007;

confermare la decisione della divisione di opposizione dell'UAMI 12 gennaio 2006 sull'opposizione n. B 675 803, nella misura in cui accoglie la domanda n. 3 104 155 COMIT di procedere alla registrazione per le classi 35, 36, 41 e 42;

modificare la decisione della divisione di opposizione dell'UAMI 12 gennaio 2006 sull'opposizione n. B 675 803, nella misura in cui accoglie parzialmente l'opposizione n. B 675 803 per i prodotti della classe 16;

di conseguenza, rigettare in toto l'opposizione n. B 675 803 e accogliere la domanda n. 3 104 155 COMIT di procedere alla registrazione per tutti i prodotti e servizi delle classi 16, 35, 36, 41 e 42;

condannare il convenuto alle spese del presente procedimento, nonché a quelle derivanti dai procedimenti di opposizione e di appello dinanzi all'UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: Intesa Sanpaolo

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "COMIT" per prodotti e servizi delle classi 16, 35, 36, 41 e 42 - domanda n. 3 104 155

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo nazionale "Comet" per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 35, 36, 41 e 42

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione di opposizione e rigetto della domanda di registrazione del marchio nel suo insieme.

Motivi dedotti: a giudizio della ricorrente non sussisterebbe alcun rischio di confusione tra i marchi in conflitto.

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