Sentenza del Tribunale 7 aprile 2011 - Intesa Sanpaolo/UAMI / MIP Metro (COMIT)
("Marchio comunitario - Procedura di opposizione - Domanda di marchio comunitario denominativo COMIT - Marchio nazionale figurativo anteriore Comet - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza dei segni - Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009] - Art. 8, n. 3, del regolamento (CE) n. 216/96")
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Intesa Sanpaolo/UAMI (Torino, Italia) (rappresentanti: avv.ti A. Perani e P. Pozzi)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: D. Botis, agente)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: R. Kaase, J-C. Plate e M. Berger, avocats)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 19 dicembre 2007 (procedimento R 138/2006-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e l'Intesa Sanpaolo SpA
Dispositivo
La decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) 19 dicembre 2007 (procedimento R 138/2006-4) è annullata nella parte in cui essa respinge il ricorso presentato dalla Intesa Sanpaolo SpA relativamente ai prodotti della classe 16.
Il ricorso è respinto quanto al resto.
L'UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sopportate dalla Intesa Sanpaolo.
La MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG sopporterà le proprie spese.
____________1 - GU C 116 del 9.5.2008.