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Ricorso proposto il 14 luglio 2021 – Assaad / Consiglio

(Causa T-426/21)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Nizar Assaad (Beirut, Libano) (rappresentanti: M. Lester, Barrister, G. Martin and C. Enderby Smith, Solicitors)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione di esecuzione (PESC) 2021/751 del Consiglio, del 6 maggio 2021 1 , ed il regolamento di esecuzione (UE) 2021/743 del Consiglio, del 6 maggio 2021 2 , che modificano la voce n. 36 dell’allegato I della decisione 2013/255/PESC e la voce n. 36 dell’allegato II del regolamento del Consiglio (UE) n.  36/2012 del 18 gennaio 2012 (“le misure impugnate”), nella parte in cui si applicano al ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente afferma che il Consiglio ha reiteratamente affermato, dal 2011, che il ricorrente non è la persona elencata alla voce 36 delle misure restrittive dell’UE nei confronti della Siria. Con le misure impugnate, il Consiglio ha cercato di ribaltare tale posizione e ora, senza alcuna giustificazione o fondamento di fatto o di diritto, sostiene che il ricorrente è stato effettivamente inserito nell’elenco dal 2011. Con i suoi motivi di annullamento, il ricorrente contesta il voltafaccia effettuato dal Consiglio nelle misure impugnate, che sarebbe basato su molteplici errori di valutazione, illegittimamente retroattivo e contrario al principio della certezza del diritto; un abuso e uno sviamento dei poteri del Consiglio; e una violazione del principio dell'autorità di cosa giudicata.

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1 GU 2021, L 160, pag. 115.

2 GU 2021, L 160, pag. 1.