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Ricorso proposto il 9 luglio 2021 – HB/Commissione

(Causa T-408/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HB (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

e per l’effetto

annullare le decisioni della Commissione del 5 maggio 2021, notificate il 10 maggio 2021, relative al recupero, rispettivamente, di (i) EUR 4 241 507 (appalto TACIS/2006/101-510) (importo principale) o di EUR 4 674 256, (importo principale aumentato degli interessi di mora al 30 aprile 2021) e di (ii) EUR 1 197 055,86 (appalto CARDS/2008/166-429) (importo principale) o di EUR 1 298 608,85 (importo principale aumentato degli interessi di mora al 30 aprile 2021) dai quali devono essere dedotti EUR 399 825;

ordinare il rimborso di tutti gli importi eventualmente recuperati dalla Commissione sul fondamento di tale decisione, aumentati degli interessi di mora al tasso applicato dalla Banca centrale europea maggiorato di 7 punti;

ordinare il pagamento di un euro simbolico, a titolo di danni, con riserva di ulteriore precisazione;

condannare la Commissione a tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

Primo motivo, vertente sull’incompetenza della Commissione ad adottare decisioni impugnate, sulla mancanza di base giuridica e sulla violazione del principio del legittimo affidamento. La ricorrente sostiene che la Commissione non era competente ad adottare le decisioni impugnate, che costituivano titolo esecutivo al fine di recuperare il credito che essa sostiene di avere nei suoi confronti, in assenza di una clausola compromissoria nel contratto che li vincola la quale conferisca ai giudici dell'Unione la competenza sulle reciproche controversie in materia contrattuale.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del regolamento finanziario in quanto la Commissione non avrebbe alcun credito nei confronti della ricorrente e, in ogni caso, nessun credito certo.

Terzo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali, del dovere di diligenza e del principio di imparzialità sanciti dall'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La ricorrente sostiene che la decisione impugnata fa riferimento, per giustificare l'avvio della procedura di recupero, al fatto che ella non ha dato seguito alla nota di addebito, alla lettera di sollecito e alla diffida ad adempiere. Così facendo, tuttavia, la convenuta avrebbe omesso, da un lato, di indicare che la ricorrente ha contestato tali documenti e, dall'altro, di menzionare che l’organo giurisdizionale belga si è dichiarato competente a conoscere l'azione dinanzi ad esso intentata a titolo dei due contratti. Il ricorrente aggiunge che la convenuta sarebbe altresì venuta meno al suo obbligo di motivazione, poiché non avrebbe spiegato le ragioni che l'hanno portata, nel caso di specie, a decidere nel modo in cui ha fatto. Infine, la ricorrente ritiene che la Commissione non abbia esaminato attentamente ed imparzialmente tutti gli elementi pertinenti del caso di specie.

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