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Ricorso proposto l’8 luglio 2021 – Credit Suisse Group e Credit Suisse Securities (Europe) / Commissione

(Causa T-406/21)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Credit Suisse Group AG (Zurigo, Svizzera) e Credit Suisse Securities (Europe) Ltd (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: R. Wesseling e F. ten Have, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione C(2021) 2871 del 28 aprile 2021 relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso AT.40346 – SSA Bonds) (in prosieguo: la «decisione»); in subordine, annullare l’articolo 1, lettera d), della decisione; in ulteriore subordine, annullare parzialmente l’articolo 1, lettera d), della decisione nella parte in cui dichiara che le comunicazioni relative alla determinazione del prezzo sono restrittive della concorrenza per oggetto e/o che le ricorrenti hanno partecipato ad un’infrazione unica e continuata per l’intero periodo indicato nello stesso articolo;

annullare l’articolo 2, lettera d), della decisione; in subordine, annullare parzialmente l’articolo 2, lettera d), della decisione;

condannare la Commissione alle spese o, in subordine, a un’adeguata percentuale delle spese da esse sostenute.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 101 TFUE e non ha motivato in maniera sufficiente la propria conclusione che le ricorrenti hanno adottato un comportamento finalizzato a restringere e/o falsare la concorrenza. In particolare,

la Commissione ha violato l’articolo 101 TFUE, in quanto non ha tenuto in sufficiente considerazione il contesto giuridico ed economico pertinente e non ha assolto il proprio onere di dimostrare che il comportamento oggetto della decisione è restrittivo della concorrenza per oggetto;

in subordine, la Commissione ha violato l’articolo 101 TFUE nel concludere che le comunicazioni relative alla determinazione del prezzo sono restrittive della concorrenza per oggetto;

in merito alle comunicazioni relative alla determinazione del prezzo la Commissione ha commesso un errore di diritto, giacché ha sostituito la valutazione della questione se un comportamento sia restrittivo della concorrenza per oggetto con la valutazione della questione se un comportamento rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 101 TFUE in quanto restrizione accessoria.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l’articolo 101 TFUE applicando erroneamente il concetto di infrazione unica e continuata. In particolare,

la Commissione omette di fornire una dimostrazione ed una motivazione sufficiente sul punto che le frequenti comunicazioni intercorse in chat room multilaterali e permanenti, pratica cessata nel febbraio 2013, nonché le sporadiche comunicazioni bilaterali intrattenute dopo il febbraio 2013 facevano parte di un piano complessivo che perseguiva un obiettivo comune;

la Commissione omette di fornire una dimostrazione ed una motivazione sufficiente sul punto che dal febbraio 2013 le ricorrenti erano a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza delle comunicazioni bilaterali degli altri operatori o potevano ragionevolmente prevederle;

la decisione difetta di una dimostrazione e di una motivazione sufficiente sul punto che l’asserita infrazione era continuata;

la decisione difetta della dimostrazione dell’esistenza di un’infrazione unica e continuata per l’intero periodo indicato nell’articolo 1, lettera d), della decisione.

Terzo motivo, vertente sul fatto che il metodo impiegato dalla Commissione nel calcolo dell’ammenda viola l’articolo 23 del regolamento 1/2003 1 , gli orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende 2 , nonché l’obbligo di motivazione. In particolare,

la Commissione non ha fornito una motivazione idonea a consentire alle ricorrenti di valutare se il metodo di calcolo dell’ammenda fosse viziato da errore;

la Commissione adotta un parametro di valore delle vendite che sovrastima in modo significativo il valore delle vendite delle ricorrenti e perciò l’importanza economica dell’asserita infrazione, discostandosi dal concetto di «valore delle vendite» enunciato negli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006;

l’ammenda inflitta alle ricorrenti sopravvaluta in modo significativo la gravità dell’asserita infrazione;

l’ammenda inflitta alle ricorrenti include un periodo in cui esse non hanno partecipato all’asserita infrazione.

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1 Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).

2 Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2) (in prosieguo: gli «orientamenti per il calcolo delle ammende»).